(Ordinanza UCC)
del 3 dicembre 2008 (Stato 1° aprile 2017)
Il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS);
visto l’articolo 43 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 gennaio 19612sull’assicurazione per l’invalidità (OAI);
visti gli articoli 15 capoverso 4 e 23 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20073sugli assegni familiari (OAFami);
d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale dell’interno,
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Composizione
- L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) è una divisione principale dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF).
- Esso si compone delle unità seguenti: Finanze e Registri centrali (FRC), Cassa federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni familiari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE). Queste unità sono appoggiate dagli stati maggiori e dai servizi di sostegno dell’UCC.
- Sempreché le leggi federali o le ordinanze facciano riferimento all’UCC, quest’ultimo designa l’unità FRC, a eccezione delle disposizioni seguenti:
- articoli 113 capoverso 1 e 211 OAVS;
- articolo 43 OAI;
- articolo 9 dell’ordinanza del 2 dicembre 19964concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG;
- articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 febbraio 20105sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF).
Art. 2 Organizzazione
- L’UCC si articola in Direzione, Unità e Ispettorato interno.
- La struttura e le competenze delle Unità nonché la collaborazione tra esse sono disciplinate nel regolamento interno dell’UCC. È fatto salvo l’articolo 13.
Art. 3 Supplenza
- L’Amministrazione federale delle finanze, d’intesa con il direttore dell’UCC, designa il sostituto di quest’ultimo.
- Il direttore dell’UCC designa i sostituti nelle Unità.
Art. 4 Servizio del personale
- L’UCC gestisce un proprio servizio del personale.
- L’Amministrazione federale delle finanze disciplina le competenze del direttore dell’UCC nelle questioni relative al personale.
Art. 5 Revisione e vigilanza materiale
- La vigilanza finanziaria dell’UCC è esercitata dal Controllo federale delle finanze (CDF) secondo la legge del 28 giugno 19676sul Controllo delle finanze. Il CDF è appoggiato dall’Ispettorato interno dell’UCC.
- La revisione della CFC, inclusa la CAF-CFC, e della CSC compete agli organi di revisione designati dall’AFF. Le revisioni sono eseguite conformemente agli articoli 68 della legge federale del 20 dicembre 19467su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), nonché 159 e 160 OAVS. La portata della revisione include gli stati maggiori e i servizi di sostegno, sempreché essi siano pertinenti per la revisione. L’Ispettorato interno dell’UCC fornisce agli organi di revisione i rapporti necessari a tal fine.
- Il CDF e gli organi di revisione di cui al capoverso 2 definiscono annualmente il piano di revisione e coordinano le revisioni. Il CDF informa gli organi di revisione sui rapporti redatti in virtù degli articoli 68 LAVS e 169 capoverso 2 OAVS e li mette a loro disposizione.
- È fatta salva la vigilanza materiale esercitata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sulle unità FRC, CFC, CSC e UAIE, nonché dai Cantoni sulla CAF-CFC.
Art. 6
Sezione 2: Rappresentanze svizzere
Art. 7
Le rappresentanze svizzere all’estero sostengono le unità FRC, CSC e UAIE nell’applicazione dell’assicurazione facoltativa secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 26 maggio 19618concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF).
Sezione 3: Disposizioni sulla CFC
Art. 8 Affiliazione alla Cassa
- Sono affiliati alla Cassa federale di compensazione:
- il Consiglio federale;
- l’Amministrazione federale;
- i Tribunali della Confederazione;
- gli istituti e le aziende autonomi della Confederazione.
- Alla CFC possono essere affiliati anche altri istituti, corporazioni e organizzazioni di diritto pubblico e privato sottoposte all’alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.
- L’articolo 118 capoverso 2 OAVS è applicabile per analogia.
Art. 9 Controllo dei datori di lavoro
- La CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.
- D’intesa con l’UFAS, la CFC può affidare a organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.9
Art. 10 Spese amministrative della CFC
- Le spese amministrative della CFC sono fissate dal direttore dell’UCC e iscritte nel preventivo della CFC.10
- Le organizzazioni, le istituzioni e le persone affiliate alla CFC secondo l’articolo 8 capoversi 1 lettera d, 2 e 3 rimborsano alla CFC le spese amministrative da esse causate.
- Gli eventuali sussidi del Fondo di compensazione dell’AVS alle spese amministrative, versati conformemente all’articolo 158 OAVS, devono essere restituiti dalla CFC, via UCC, alla Confederazione.
Sezione 4: Disposizioni sulla CAF-CFC
Art. 11 Riserva del diritto cantonale
Le disposizioni della presente sezione sono applicabili fatti salvi gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari.
Art. 12 Affiliazione alla Cassa
L’affiliazione alla Cassa è disciplinata dall’articolo 8 capoversi 1 e 2.
Art. 13 Organizzazione
- La CAF-CFC è gestita dalla CFC.
- La struttura e i compiti della CAF-CFC sono disciplinati in un regolamento interno emanato dalla CFC.
Art. 14 Controllo dei datori di lavoro
- La CAF-CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.
- D’intesa con i Cantoni, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.
Art. 15 Contributi
- La CAF-CFC fissa i contributi dei datori di lavoro secondo le disposizioni cantonali, d’intesa con la CFC e il direttore dell’UCC.11
- I contributi sono fissati in modo tale da poter con essi pagare le prestazioni e le spese amministrative, costituire la riserva di fluttuazione e rimborsare le spese secondo l’articolo 23 capoverso 2 OAFami.
Art. 16 Riserva di fluttuazione
L’importo della riserva di fluttuazione è fissato nel regolamento interno.
Art. 17 Amministrazione del patrimonio
- Il patrimonio della CAF-CFC è gestito separatamente (art. 52 della LF del 7 ott. 200512sulle finanze della Confederazione).
- Il tasso d’interesse è disciplinato dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200613sulle finanze della Confederazione.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione del diritto in vigore
L’ordinanza del 1° ottobre 199914sull’Ufficio centrale di compensazione, la Cassa federale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione e l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero (Ordinanza UCC) è abrogata.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.