Ordinanza del DFF sull’Ufficio centrale di compensazione

831.143.32Departmental Ordinance1 gen 2009

(Ordinanza UCC)

del 3 dicembre 2008 (Stato 1° aprile 2017)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS);
visto l’articolo 43 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 gennaio 19612sull’assicurazione per l’invalidità (OAI);
visti gli articoli 15 capoverso 4 e 23 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20073sugli assegni familiari (OAFami);
d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale dell’interno,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Composizione
  1. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) è una divisione principale dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF).
  2. Esso si compone delle unità seguenti: Finanze e Registri centrali (FRC), Cassa federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni familiari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE). Queste unità sono appoggiate dagli stati maggiori e dai servizi di sostegno dell’UCC.
  3. Sempreché le leggi federali o le ordinanze facciano riferimento all’UCC, quest’ultimo designa l’unità FRC, a eccezione delle disposizioni seguenti:
    1. articoli 113 capoverso 1 e 211 OAVS;
    2. articolo 43 OAI;
    3. articolo 9 dell’ordinanza del 2 dicembre 19964concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG;
    4. articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 febbraio 20105sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF).
Art. 2 Organizzazione
  1. L’UCC si articola in Direzione, Unità e Ispettorato interno.
  2. La struttura e le competenze delle Unità nonché la collaborazione tra esse sono disciplinate nel regolamento interno dell’UCC. È fatto salvo l’articolo 13.
Art. 3 Supplenza
  1. L’Amministrazione federale delle finanze, d’intesa con il direttore dell’UCC, designa il sostituto di quest’ultimo.
  2. Il direttore dell’UCC designa i sostituti nelle Unità.
Art. 4 Servizio del personale
  1. L’UCC gestisce un proprio servizio del personale.
  2. L’Amministrazione federale delle finanze disciplina le competenze del direttore dell’UCC nelle questioni relative al personale.
Art. 5 Revisione e vigilanza materiale
  1. La vigilanza finanziaria dell’UCC è esercitata dal Controllo federale delle finanze (CDF) secondo la legge del 28 giugno 19676sul Controllo delle finanze. Il CDF è appoggiato dall’Ispettorato interno dell’UCC.
  2. La revisione della CFC, inclusa la CAF-CFC, e della CSC compete agli organi di revisione designati dall’AFF. Le revisioni sono eseguite conformemente agli articoli 68 della legge federale del 20 dicembre 19467su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), nonché 159 e 160 OAVS. La portata della revisione include gli stati maggiori e i servizi di sostegno, sempreché essi siano pertinenti per la revisione. L’Ispettorato interno dell’UCC fornisce agli organi di revisione i rapporti necessari a tal fine.
  3. Il CDF e gli organi di revisione di cui al capoverso 2 definiscono annualmente il piano di revisione e coordinano le revisioni. Il CDF informa gli organi di revisione sui rapporti redatti in virtù degli articoli 68 LAVS e 169 capoverso 2 OAVS e li mette a loro disposizione.
  4. È fatta salva la vigilanza materiale esercitata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sulle unità FRC, CFC, CSC e UAIE, nonché dai Cantoni sulla CAF-CFC.
Art. 6

Sezione 2: Rappresentanze svizzere

Art. 7

Le rappresentanze svizzere all’estero sostengono le unità FRC, CSC e UAIE nell’applicazione dell’assicurazione facoltativa secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 26 maggio 19618concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF).

Sezione 3: Disposizioni sulla CFC

Art. 8 Affiliazione alla Cassa
  1. Sono affiliati alla Cassa federale di compensazione:
    1. il Consiglio federale;
    2. l’Amministrazione federale;
    3. i Tribunali della Confederazione;
    4. gli istituti e le aziende autonomi della Confederazione.
  2. Alla CFC possono essere affiliati anche altri istituti, corporazioni e organizzazioni di diritto pubblico e privato sottoposte all’alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.
  3. L’articolo 118 capoverso 2 OAVS è applicabile per analogia.
Art. 9 Controllo dei datori di lavoro
  1. La CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.
  2. D’intesa con l’UFAS, la CFC può affidare a organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.9
Art. 10 Spese amministrative della CFC
  1. Le spese amministrative della CFC sono fissate dal direttore dell’UCC e iscritte nel preventivo della CFC.10
  2. Le organizzazioni, le istituzioni e le persone affiliate alla CFC secondo l’articolo 8 capoversi 1 lettera d, 2 e 3 rimborsano alla CFC le spese amministrative da esse causate.
  3. Gli eventuali sussidi del Fondo di compensazione dell’AVS alle spese amministrative, versati conformemente all’articolo 158 OAVS, devono essere restituiti dalla CFC, via UCC, alla Confederazione.

Sezione 4: Disposizioni sulla CAF-CFC

Art. 11 Riserva del diritto cantonale

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili fatti salvi gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari.

Art. 12 Affiliazione alla Cassa

L’affiliazione alla Cassa è disciplinata dall’articolo 8 capoversi 1 e 2.

Art. 13 Organizzazione
  1. La CAF-CFC è gestita dalla CFC.
  2. La struttura e i compiti della CAF-CFC sono disciplinati in un regolamento interno emanato dalla CFC.
Art. 14 Controllo dei datori di lavoro
  1. La CAF-CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.
  2. D’intesa con i Cantoni, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.
Art. 15 Contributi
  1. La CAF-CFC fissa i contributi dei datori di lavoro secondo le disposizioni cantonali, d’intesa con la CFC e il direttore dell’UCC.11
  2. I contributi sono fissati in modo tale da poter con essi pagare le prestazioni e le spese amministrative, costituire la riserva di fluttuazione e rimborsare le spese secondo l’articolo 23 capoverso 2 OAFami.
Art. 16 Riserva di fluttuazione

L’importo della riserva di fluttuazione è fissato nel regolamento interno.

Art. 17 Amministrazione del patrimonio
  1. Il patrimonio della CAF-CFC è gestito separatamente (art. 52 della LF del 7 ott. 200512sulle finanze della Confederazione).
  2. Il tasso d’interesse è disciplinato dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200613sulle finanze della Confederazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione del diritto in vigore

L’ordinanza del 1° ottobre 199914sull’Ufficio centrale di compensazione, la Cassa federale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione e l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero (Ordinanza UCC) è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Footnotes

  1. RS 831.101

  2. RS 831.201

  3. RS 836.21

  4. RS 831.192.1

  5. RS 172.215.1

  6. RS 614.0

  7. RS 831.10

  8. RS 831.111

  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

  11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 13 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1653).

  12. RS 611.0

  13. RS 611.01

  14. [RU 1999 2822, 2001 1579, 2002 3720, 2005 2527]