Regolamento del Tribunale arbitrale della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
831.143.15Federal Council Ordinance1 gen 1973Apri la fonte →
831.143.15
dell’11 ottobre 1972 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 54 capoversi 3 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1946
su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS»),
decreta:
La competenza del Tribunale si determina secondo gli articoli 54 capoverso 3 della LAVS e 105 capoverso 4 della pertinente ordinanza del 31 ottobre 1947.
La ricusazione è retta per analogia dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali assume il segretariato del Tribunale arbitrale.
I membri del Tribunale arbitrale ricevono le indennità previste nell’ordinanza del 25 gennaio 1952concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.
L’obbligo del segreto è retto dall’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. La comunicazione dei dati è retta dall’articolo 50a LAVS.
Se la decisione del Tribunale arbitrale è impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale, il presidente trasmette il suo parere.
Il Tribunale arbitrale presenta ogni anno alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità una relazione sui casi litigiosi ad esso deferiti e sulle sentenze emanate.
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