Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

831.131.12OR-AVSFederal Council Ordinance1 gen 1997

(OR-AVS)1

del 29 novembre 1995 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),4

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Art. 1 PrincipioApri la dottrina
  1. Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo,
    nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.
  2. Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.
Art. 2 Momento del rimborsoApri la dottrina
  1. Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l’interessato non è più affiliato all’assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d’età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.
  2. Qualora figli maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la
    loro formazione.
Art. 3 Diritto dei superstiti

In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.

Art. 4 Ammontare del rimborsoApri la dottrina
  1. Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l’articolo 26 capoverso 2 LPGA.5
  2. Nei casi di cui all’articolo 29quinquiescapoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell’importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.6
  3. I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall’ammontare del rimborso.7
  4. Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell’AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione.
  5. I contributi versati dall’ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all’ente pubblico.8
Art. 5
Art. 6 EffettoApri la dottrina

I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell’AVS e dell’AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.

Art. 7 Estinzione

Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell’avente diritto.

Art. 8 Competenza e proceduraApri la dottrina
  1. La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.9
  2. . 10
  3. Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 194711sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.
  4. I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).
  5. Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del destinatario.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 14 marzo 195212sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Footnotes

  1. RU 1996 1532

  2. RS 830.1

  3. RS 831.10

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3717).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3717).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).

  7. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  8. Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2764).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 465).

  10. Abrogato dal n. I dell’O del 28 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 465).

  11. RS 831.101

  12. [RU 1952 289; 1957 431; 1972 2338cifra IV; 1978 420cifra II n. 5; 1996 208art. 2 lett. p.]

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