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Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità
del 4 ottobre 1962 (Stato 1° gennaio 1997)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34quaterdella Costituzione federale;
visto la convenzione del 28 luglio 1951sullo statuto dei rifugiati;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1962,
decreta:
Art. 1 Rifugiati in Svizzera 1. Diritto alle rendite
- I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere personalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.
- I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni.
Art. 2 2. Diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’AI
- I rifugiati che esercitano un’attività lucrativa ed hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell’invalidità, hanno pagato contributi.
- Le persone senza attività lucrativa e i figli minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera in qualità di rifugiati hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell’invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera che vi sono nati invalidi, oppure che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.
- I figli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera se, immediatamente prima della loro nascita, la madre ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale decide in quale misura l’assicurazione invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.
Art. 3 Rifugiati all’estero
- I rifugiati che hanno lasciato la Svizzera ed hanno domicilio e dimora abituale in un Paese legato alla Svizzera da una convenzione sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, hanno gli stessi diritti dei cittadini di tale Paese riguardo alle rendite ordinarie versate dalle assicurazioni menzionate.
- Ai rifugiati con domicilio e dimora abituale all’estero, cui non è applicabile il capoverso 1, possono essere rimborsati i contributi conformemente all’articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Art. 3bis Apolidi
I disposti degli articoli 1 a 3 si applicano per analogia agli apolidi.
Art. 4 Entrata in vigore e esecuzione
- Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore del presente decreto.
- Le prestazioni dell’assicurazione invalidità e le rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, sostitutive delle rendite d’invalidità, possono essere domandate, in virtù del presente decreto anche per il periodo che precede la sua entrata in vigore, ma solo da questa data decorrono i termini per la presentazione delle domande.
- Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto e ha la facoltà di sciogliere, quanto all’assicurazione vecchiaia e superstiti, la riserva svizzera all’articolo 24 capoversi 1 letterea eb e 3 della convenzione del 28 luglio 1951sullo statuto dei rifugiati.
- Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1963
1Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore del presente decreto.2Le prestazioni agli apolidi in virtù del presente decreto saranno date anche per eventi assicurati accaduti prima della sua entrata in vigore; tuttavia quelle dell’assicurazione per l’invalidità verranno pagate solo se l’assicurato risiede ancora in Svizzera al momento della detta entrata in vigore. I termini di presentazione delle domande decorrono, il più presto, da tale data.