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831.131.11•Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità
831.131.11Federal Decree Subject To Optional Referendum (Other)1 gen 1963
del 4 ottobre 1962 (Stato 1° gennaio 1997)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34quaterdella Costituzione federale1;
visto la convenzione del 28 luglio 19512sullo statuto dei rifugiati;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1962,
decreta:
I disposti degli articoli 1 a 3 si applicano per analogia agli apolidi.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19636
1Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore del presente decreto.2Le prestazioni agli apolidi in virtù del presente decreto saranno date anche per eventi assicurati accaduti prima della sua entrata in vigore; tuttavia quelle dell’assicurazione per l’invalidità verranno pagate solo se l’assicurato risiede ancora in Svizzera al momento della detta entrata in vigore. I termini di presentazione delle domande decorrono, il più presto, da tale data.
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