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824.091 ΓÇó Ordinanza sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile
824.091ODSCFederal Council Ordinance1 giu 1996
(Ordinanza sulla delega, ODSC)
del 22 maggio 1996 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 79 della legge del 6 ottobre 19951sul servizio civile (LSC),
ordina:
La presente ordinanza disciplina il rapporto giuridico fra l’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile2(organo d’esecuzione) e le persone e le istituzioni al di fuori dell’Amministrazione federale ai quali vengono delegati compiti esecutivi del servizio civile (terzi).
La delega di compiti esecutivi mira ad aumentare a lungo termine l’efficienza e l’efficacia complessive dell’esecuzione, a sfruttare gli effetti di sinergia, a ridurre i costi dell’esecuzione e a migliorare la qualità delle prestazioni fornite.
L’organo d’esecuzione non può delegare a terzi i compiti seguenti:
All’inizio del contratto l’organo d’esecuzione provvede ad offrire ai terzi una formazione gratuita per lo svolgimento dei compiti loro affidati.
A richiesta di una Parte contraente, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca13decide in merito alle vertenze fra i contraenti. …14
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1996.
RS 824.0 ↩
Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile. ↩
Abrogata dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). ↩
Abrogate dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). ↩
RS 172.021 ↩
Abrogato dal n. II 89 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1117). ↩
RS 170.32 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. ↩
Per. abrogato dal n. II 89 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). ↩