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822.321 ΓÇó Ordinanza sul promovimento del lavoro a domicilio
822.321Federal Council Ordinance1 lug 1949
del 28 giugno 1949 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto il decreto federale del 12 febbraio 19491che promuove il lavoro a domicilio (detto qui di seguito «decreto federale»),
ordina:
I provvedimenti generali previsti nell’articolo 2 del decreto federale sono presi ed eseguiti dall’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (detto qui di seguito «Ufficio federale»), che può affidare determinati compiti all’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio.
I beneficiari di sussidi devono presentare periodicamente o, se si tratta di un’attività occasionale alla fine di tale attività, dei rapporti e dei rendiconti all’Ufficio federale, conformandosi alle sue istruzioni. Essi forniscono all’Ufficio federale tutte le altre informazioni richieste; se danno lavoro a domicilio, possono essere tenuti a fornire parimente informazioni sulle condizioni di salario e di lavoro.
[RU 1949 545.RU 2012 493art. 1] ↩
Nuovo testo giusta l’art. 14 cpv. 2 dell’O del 20 dic. 1982 sul lavoro a domicilio, in vigore dal 1° apr. 1983 (RU 1983 114). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. ↩