822.321
del 28 giugno 1949 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto il decreto federale del 12 febbraio 1949che promuove il lavoro a domicilio (detto qui di seguito «decreto federale»),
ordina:
I. Lavoro a domicilio
Art. 1
- È considerato lavoro a domicilio a tenore del decreto federale il lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina contro salario da un lavoratore, solo o con l’aiuto di membri della famiglia o in collaborazione con altri lavoratori a domicilio sottoposti alle stesse condizioni, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta.
- I provvedimenti presi dalla Confederazione a favore del lavoro a domicilio possono parimente estendersi alla fabbricazione di oggetti d’uso corrente destinati a sopperire ai bisogni del produttore o della famiglia, nonchè ad ogni attività industriale o artigianale esercitata in locali messi a disposizione dal datore di lavoro, segnatamente quando si tratta di un’attività intesa a migliorare le condizioni d’esistenza delle popolazioni rurali, in particolare delle popolazioni montane.
II. Provvedimenti generali
Art. 2
I provvedimenti generali previsti nell’articolo 2 del decreto federale sono presi ed eseguiti dall’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (detto qui di seguito «Ufficio federale»), che può affidare determinati compiti all’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio.
III. Sussidi federali
Art. 3 Domande di sussidio
- Le domande di sussidio devono contenere le necessarie indicazioni sull’attività per la quale è chiesto il sussidio, e sulle prestazioni provenienti da terzi; esse devono essere corredate del bilancio di previsione e, se è il caso, del rendiconto dell’ultimo esercizio.
- I richiedenti che danno lavoro a domicilio devono fornire le indicazioni necessarie sulle condizioni di salario e di lavoro.
Art. 4 Presentazione delle domande
- I Comuni nonchè le istituzioni e aziende private con raggio di attività cantonale o locale, devono presentare le loro domande all’ufficio cantonale competente che le trasmette all’Ufficio federale, munite del suo preavviso e delle sue proposte.
- I servizi pubblici e le istituzioni incaricati dai Cantoni di promuovere il lavoro a domicilio mandano le loro domande direttamente all’Ufficio federale; lo stesso dicasi delle istituzioni e aziende private, con raggio d’attività nazionale o intercantonale.
- Le domande di sussidio per l’anno in corso devono essere presentate avanti il 1° giugno e quelle relative ad un’attività occasionale, prima dell’inizio di detta attività.
Art. 5 Decisione e determinazione dell’importo del sussidio
- L’Ufficio federale statuisce sulle domande di sussidio nei limiti dei crediti disponibili e tenendo conto dell’importanza dell’attività che ne fa oggetto. Esso può chiedere il parere dell’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio o quello di periti.
- Può essere eccezionalmente derogato alla norma che subordina la concessione di sussidi al pagamento di prestazioni almeno eguali da parte di terzi, quando si tratta di istituzioni d’utilità pubblica con raggio di attività nazionale o intercantonale o di provvedimenti presi a favore delle regioni montane.
Art. 6 Condizione
- La concessione del sussidio può essere subordinata alla condizione che il richiedente osservi le istruzioni che saranno impartite dall’Ufficio federale circa l’attività di cui si tratta.
- Se il pagamento vien fatto per il tramite del servizio cantonale competente, quest’ultimo veglierà a che sia osservata la condizione cui detto pagamento è subordinato.
Art. 7 Rapporti ed informazioni
I beneficiari di sussidi devono presentare periodicamente o, se si tratta di un’attività occasionale alla fine di tale attività, dei rapporti e dei rendiconti all’Ufficio federale, conformandosi alle sue istruzioni. Essi forniscono all’Ufficio federale tutte le altre informazioni richieste; se danno lavoro a domicilio, possono essere tenuti a fornire parimente informazioni sulle condizioni di salario e di lavoro.
Art. 8 Pagamento dei sussidi
- I sussidi sono versati in base ai rendiconti ed ai documenti giustificativi, osservate che siano le prescrizioni dell’articolo 7.
- Ove esistano condizioni speciali, delle anticipazioni possono essere eccezionalmente concesse in base al bilancio di previsione.
- Di regola, i sussidi sono versati all’autorità cantonale a destinazione del richiedente. Essi sono versati invece direttamente alle istituzioni con raggio d’attività cantonale o intercantonale.
Art. 9 Revoca della concessione di un sussidio e ricupero delle somme versate
- Se le competenti autorità sono state indotte in errore con indicazioni inesatte o la dissimulazione di certi fatti, se siffatta frode è stata tentata, se la condizione richiesta in virtù dell’articolo 6 non è stata adempita o se le prescrizioni del decreto federale e della presente ordinanza non sono state osservate, l’autorità competente può annullare il sussidio o esigere il rimborso delle somme già pagate.
- Lo stesso dicasi dei beneficiari di sussidi che danno lavoro a domicilio, se contravvengono alle ordinanze che fissano i salari minimi o ai contratti collettivi di lavoro ed alle aliquote di salari cui è stato conferito carattere obbligatorio generale.
IV. Esecuzione ed entrata in vigore
Art. 10
- Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricercae l’Ufficio federale provvedono all’esecuzione della presente ordinanza.
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1949.