progetti
822.311 ΓÇó Ordinanza sul lavoro a domicilio
(OLLD)
del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7, 9 e 20 della legge federale del 20 marzo 19811sul lavoro a
domicilio (detta qui di seguito «legge»)
ordina:
Il conteggio (art. 4 cpv. 3 della legge) deve comprendere le seguenti indicazioni:
Il lavoro a domicilio non può essere assegnato o fatto consegnare prima delle ore 6 e dopo le ore 20.
Il datore di lavoro è tenuto ad avvertire il lavoratore riguardo alle prescrizioni di sicurezza vigenti per l’utilizzazione degli strumenti di lavoro e del materiale. Le corrispondenti prescrizioni di sicurezza devono essere comunicate al lavoratore il più tardi alla consegna degli strumenti e del materiale.
I membri della commissione federale del lavoro a domicilio restano in funzione sino alla fine del periodo amministrativo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1983.
RS 822.31 ↩
Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 1 n. 12 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 30 gen. 1991 sull’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347). ↩
[RU 1970 75] ↩
RS 822.321 . Le modifica qui appresso sono inserite nel R menzionato. ↩