Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro

822.117OEm-LLFederal Council Ordinance1 ago 2006

(OEm-LL)

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 19641sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio,

ordina:

Art. 1 Principio

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043sugli emolumenti.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti
  1. La SECO fissa l’importo dell’emolumento in funzione del dispendio di tempo.
  2. Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:
a.4 rilascio di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 orefr. 200.–
rilascio di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 orefr. 400.–
b. modifica di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 orefr. 50.–
modifica di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 orefr. 100.–

2bis. Se la domanda di rilascio di un permesso è presentata in forma elettronica, gli emolumenti di cui al capoverso 2 lettera a si riducono del 25 per cento.5 3. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca6può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

Footnotes

  1. RS 822.11

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 172.041.1

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3345).

  5. Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3345).

  6. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

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