del 25 novembre 1996 (Stato 1° gennaio 2007)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni;
visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19642sul lavoro,
ordina:
Sezione 1: Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
Art. 1
- Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:
- 3 i medici del lavoro che possiedono un diploma federale o un diploma estero riconosciuto di medico specialista nel settore della medicina del lavoro conformemente all’ordinanza del 17 ottobre 20014sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche.
- gli igienisti del lavoro che:
1. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un’università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,
2. dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa e
3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 4;
c. gli ingegneri di sicurezza che:
1. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un’università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,
2. dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa,
3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 5;
d. gli esperti nell’ambito della sicurezza che:
1. hanno acquisito una formazione professionale qualificata e specializzata nel settore considerato e possiedono un certificato o un diploma riconosciuti,
2. dimostrano di avere almeno tre anni di pratica lavorativa,
3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 6.
- Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono seguire una formazione permanente appropriata, in particolare se sono impiegati in aziende che presentano rischi particolari (es. raffinerie, aziende che necessitano di una protezione contro le radiazioni, alcuni rami della chimica).
Sezione 2: Esigenze relative al perfezionamento professionale
Art. 2 In generale
- Il perfezionamento professionale si prefigge di completare la formazione di base e l’esperienza professionale di cui all’articolo 1 mediante conoscenze specifiche in materia di prevenzione degli infortuni professionali e dei danni alla salute cagionati dal lavoro, garantendo in tal modo che gli specialisti della sicurezza sul lavoro possano adempiere i loro compiti.
- Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono aver frequentato corsi di perfezionamento riconosciuti (art. 9).5
- Il perfezionamento professionale deve concludersi con un esame. Agli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno superato l’esame è rilasciato un certificato.
- Gli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno seguito il perfezionamento professionale all’estero devono frequentare un corso di introduzione alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 3
Art. 4 Perfezionamento professionale degli igienisti del lavoro
- Il perfezionamento professionale degli igienisti del lavoro, di una durata complessiva di due anni, comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica dura almeno 100 giorni.
- Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell’allegato 2.
Art. 5 Perfezionamento professionale degli ingegneri di sicurezza
- Il perfezionamento professionale degli ingegneri di sicurezza dura almeno 35 giorni e comprende un lavoro pratico proprio all’attività di ingegnere di almeno cinque giorni e un esame finale.
- Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell’allegato 3.
Art. 6 Perfezionamento professionale degli esperti nell’ambito della sicurezza
- Il perfezionamento professionale degli esperti nell’ambito della sicurezza dura almeno 20 giorni.
- Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell’allegato 4.
Sezione 3: Esigenze relative alla formazione permanente
Art. 7
- La formazione permanente si prefigge di approfondire e di aggiornare sistematicamente le conoscenze specifiche degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
- La formazione permanente verte in particolare sui punti seguenti:
- conoscenza di innovazioni importanti;
- ampliamento e approfondimento delle conoscenze in settori scelti della pratica;
- scambio di esperienze con esperti e tra colleghi;
- studio di problemi di attualità, di programmi di azioni e di campagne.
Sezione 4: Riconoscimento di corsi di perfezionamento professionale
Art. 8
Art. 9 Riconoscimento dei corsi di perfezionamento professionale
- Le organizzazioni che intendono far riconoscere i corsi da esse istituiti come corsi di perfezionamento devono inoltrare una domanda scritta all’Ufficio federale della sanità pubblica6(Ufficio federale).
- La domanda deve essere corredata dei documenti che indicano in particolare il piano degli studi, le materie d’esame secondo gli allegati, il regolamento d’esame e le qualifiche professionali degli insegnanti.
- L’Ufficio federale riconosce, d’intesa con la Segreteria di stato dell’economia (SECO)7, i corsi di perfezionamento professionale dopo aver sentito gli altri uffici federali interessati, la commissione di coordinamento conformemente all’articolo 85 della legge del 20 marzo 19818sull’assicurazione contro gli infortuni e le associazioni di categoria degli specialisti della sicurezza sul lavoro.9
- L’Ufficio federale e il SECO esaminano periodicamente se i corsi di perfezionamento professionale adempiono costantemente le condizioni per il riconoscimento.
Art. 10 Elenco dei corsi di perfezionamento professionale riconosciuti
L’Ufficio federale tiene un elenco pubblico dei corsi di perfezionamento professionale riconosciuti.
Art. 11 Rimedi giuridici
I ricorsi contro le decisioni adottate dall’Ufficio federale secondo l’articolo 9 sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 12 Disposizione transitoria
Un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito della sicurezza sul lavoro, acquisita prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, è considerata un perfezionamento professionale sufficiente.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.
Allegato 1
Allegato 2
(art. 4 cpv. 2)
Perfezionamento professionale per igienisti del lavoro: materie insegnate
A. Conoscenze generali
- Conoscenza delle basi legali (leggi, ordinanze) nonché delle direttive, delle norme ecc. nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dell’igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (es. protezione dell’ambiente);
- Organizzazione del lavoro e gestione aziendale;
- Organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio;
- Statistiche interne all’azienda sulla sicurezza sul lavoro;
- Basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell’azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
- Aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale;
- Conoscenze di base in materia di tecnica di sicurezza, inchieste sugli infortuni e cause degli infortuni.
B. Conoscenze specifiche e attitudini in materia di igiene del lavoro
a. Determinazione del potenziale di pericolo:
1. Conoscenza delle attività professionali, dei procedimenti e dei processi di lavoro,
2. Conoscenza dei fattori nocivi sul posto di lavoro (fattori chimici, fisici, biologici);
b. Esame e valutazione dei rischi:
1. Metodi d’esame in materia di igiene del lavoro (tecnica di misurazione, strategia relativa al prelievo di campioni, ecc.),
2. Impiego del biomonitoraggio in collaborazione con i medici del lavoro,
3. Analisi dei rischi. Valutazione dei risultati per quanto riguarda i pericoli per la salute nella pratica. Conoscenza delle ripercussioni sulla salute generate da fattori chimici (tossicologia), fisici e biologici. Relazione dose-effetto;
c. Controllo ed eliminazione dei rischi:
1. Eliminazione dei pericoli alla fonte. Modifica dei processi di lavoro e dei comportamenti,
2. Limitazione dei pericoli (es. mediante l’efficace aspirazione locale deivapori o delle polveri nocivi),
3. Protezione individuale della salute,
4. Allestimento di programmi integrati per la protezione della salute sul posto di lavoro (igiene del lavoro, medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni).
C. Conoscenze di base nei settori specialistici affini all’igiene del lavoro
- Medicina del lavoro;
- Ergonomia e psicologia del lavoro;
- Prevenzione degli infortuni;
- Questioni generali in materia di salute nonché di medicina sociale e preventiva;
- Epidemiologia;
- Protezione dell’ambiente.
Allegato 3
(art. 5 cpv. 2)
Perfezionamento professionale per ingegneri di sicurezza: materie insegnate
- Conoscenza delle basi legali (leggi, ordinanze) nonché delle direttive, delle norme ecc. nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dell’igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (es. protezione dell’ambiente);
- Consapevolezza dei rischi e comportamento conforme dal punto di vista della sicurezza;
- Identificazione dei pericoli;
- Analisi sistematica degli infortuni;
- Cause degli infortuni e conoscenza di base in materia di tecnica della sicurezza per la prevenzione degli infortuni;
- Aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale;
- Aspetti di gestione aziendale relativi alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
- Prevenzione, inclusa la profilassi sul piano tecnico delle malattie professionali;
- Organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio;
- Basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell’azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
- Statistiche interne all’azienda sulla sicurezza sul lavoro;
- Conoscenze di base interdisciplinari (medicina del lavoro, igiene del lavoro, igiene);
- Integrazione della sicurezza sul lavoro e dell’igiene nella politica aziendale (pianificazione strategica e operativa);
- Iscrizione nel bilancio, controlling e reporting della sicurezza sul lavoro e dell’igiene;
- Comunicazione e ricorso ai media (pubblicità) per la sicurezza sul lavoro e l’igiene;
- Sicurezza sul lavoro e igiene quali compiti di gestione, corso di motivazione;
- Analisi dei rischi.
Allegato 4
(art. 6 cpv. 2)
Perfezionamento professionale degli esperti nell’ambito della sicurezza: materie insegnate
- Conoscenza delle basi legali (leggi, ordinanze) nonché delle direttive, delle norme ecc. nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dell’igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (es. protezione dell’ambiente);
- Consapevolezza dei rischi e comportamento conforme dal punto di vista della sicurezza;
- Identificazione dei pericoli;
- Analisi sistematica degli infortuni;
- Cause degli infortuni e conoscenza di base in materia di tecnica della sicurezza per la prevenzione degli infortuni;
- Aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale;
- Aspetti di gestione aziendale relativi alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
- Prevenzione, inclusa la profilassi sul piano tecnico delle malattie professionali;
- Organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio;
- Basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell’azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
- Statistiche interne all’azienda sulla sicurezza sul lavoro;
- Conoscenze di base interdisciplinari (medicina del lavoro, igiene del lavoro, igiene);
- Sicurezza sul lavoro quale compito di gestione, analisi dei rischi, corso di motivazione.
Allegato 5
Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:
Art. 11b cpv. 1.
Art. 11d.
Art. 11d bis.
Art. 48 cpv. 1 secondo periodo.
Art. 53 lett. g.
Art. 101 cpv. 2 lett. c.
Art. 103.