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Regolamento per l’esecuzione della legge concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi di lavoro
del 2 settembre 1949 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 12 febbraio 1949concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro (detta qui di seguito «legge»),
decreta:
I. Istituzione e organizzazione
Istituzione di un Ufficio federale di conciliazione e d’arbitrato
Art. 1
- Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca(DEFR) può istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.
- L’Ufficio di conciliazione è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d’arbitrato; un Ufficio d’arbitrato è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale d’arbitrato ed a richiesta degli interessati.
- È considerato conflitto collettivo che oltrepassa i confini di un Cantone quello sorto in seno ad aziende o succursali situate in più Cantoni.
Pregiudiziale
Art. 2
Se nel corso della procedura davanti all’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato è accertato che non sono adempite le condizioni necessarie per l’istituzione di tale organo, quest’ultimo metterà agli atti il conflitto, dopo aver sentito il DEFR.
Composizione dell’Ufficio arbitrale speciale
Art. 3
- Purché le parti non decidano altrimenti, l’Ufficio arbitrale speciale previsto dall’articolo 5 capoverso 2 della legge è composto, per ciascun conflitto, di cinque membri nominati dal DEFR e cioè: di un presidente, di due assessori neutrali e di due assessori (assessori periti) nominati ciascuno da una delle due parti.
- Il presidente dell’Ufficio di conciliazione che ha già funzionato, per lo stesso conflitto, durante la procedura di conciliazione, può essere nominato presidente o assessore neutrale dell’Ufficio arbitrale speciale soltanto con il consenso delle parti.
Segreteria
Art. 4
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)provvede al segretariato dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato, purché un Ufficio cantonale di conciliazione non sia incaricato di fare da mediatore nel conflitto, conformemente all’articolo 1 capoverso 2 della legge.
Richiesta
Art. 5
- La richiesta d’istituire un Ufficio di conciliazione o d’arbitrato deve essere presentata, per iscritto, alla SECO. Essa indicherà se sono adempite le condizioni necessarie per la costituzione dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato e ragguaglierà sull’oggetto del conflitto.
- Se la richiesta è presentata da una sola delle parti, il segretario la sottopone all’altra parte, impartendole un breve termine per far conoscere il suo parere.
Ricusa
Art. 6
Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa dei membri dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato e l’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato sulle domande di ricusa dei periti. Gli articoli 34–36 della legge del 17 giugno 2005sull’organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.
Segreto
Art. 7
I membri e il segretario dell’Ufficio di conciliazione, quelli dell’Ufficio d’arbitrato ed i periti sono tenuti a serbare il segreto sugli accertamenti fatti durante l’esercizio della loro carica e che, per loro natura, sono di carattere confidenziale.
II. Procedura di conciliazione
Mancata comparsa
Art. 8
- Se una delle parti non compare senza motivo plausibile, l’Ufficio di conciliazione può tuttavia proporre un accordo, dopo aver sentito la parte presente e preso visione dei documenti.
- L’Ufficio di conciliazione rinvierà di qualche giorno la sua proposta d’accordo se non può farla prima di aver sentito la parte che non è comparsa.
Rappresentanti
Art. 9
- Le parti devono comparire esse stesse. Potranno però farsi assistere.
- Il presidente può limitare il numero delle persone ammesse alle discussioni.
Processo verbale. Consultazione dei documenti
Art. 10
- È tenuto un processo verbale delle discussioni.
- Le parti possono prendere conoscenza del processo verbale e dei documenti soltanto con l’autorizzazione del presidente
Proposta d’accordo
Art. 11
- Se durante le discussioni le parti non giungono ad un accordo diretto tra di loro, l’Ufficio di conciliazione elabora, a porte chiuse, una proposta d’accordo.
- I membri dell’Ufficio di conciliazione si pronunciano con una votazione su detta proposta. La maggioranza decide o, in caso di parità di voti, il presidente. Il segretario ha voto consultivo.
- La proposta di accordo è notificata per iscritto alle parti; contemporaneamente è loro impartito un termine entro il quale devono dichiarare per iscritto se l’accettano o se la respingono.
Porte chiuse. Rapporto
Art. 12
- Le discussioni si svolgono a porte chiuse.
- Una volta esaurita la procedura, il presidente ne fa rapporto al DEFR.
Procedura davanti l’Ufficio cantonale di conciliazione
Art. 13
Quando l’Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato d’intervenire conformemente all’articolo 1 capoverso 2 della legge, applica le disposizioni che, nella legge e nel presente regolamento, disciplinano la procedura e il mantenimento della pace.
III. Procedura d’arbitrato
Art. 14
- Gli articoli 10, 11 capoverso 2, 12 e 13 si applicano per analogia alla procedura d’arbitrato.
- La decisione arbitrale è motivata e comunicata per iscritto alle parti.
IV. Disposizioni finali
Art. 15
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1949.
- Esso abroga, a quella data:
- il decreto del Consiglio federale del 24 maggio 1940concernente la composizione dei conflitti collettivi del lavoro;
- l’articolo 116bisdel regolamento per l’applicazione della legge federale sul lavoro nelle fabbriche, del 3 ottobre 1919.