Regolamento per l’esecuzione della legge concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi di lavoro

821.421Federal Council Ordinance1 ott 1949

del 2 settembre 1949 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 12 febbraio 19491concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro (detta qui di seguito «legge»),

decreta:

I. Istituzione e organizzazione

Istituzione di un Ufficio federale di conciliazione e d’arbitrato

Art. 1
  1. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca2(DEFR) può istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.
  2. L’Ufficio di conciliazione è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d’arbitrato; un Ufficio d’arbitrato è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale d’arbitrato ed a richiesta degli interessati.
  3. È considerato conflitto collettivo che oltrepassa i confini di un Cantone quello sorto in seno ad aziende o succursali situate in più Cantoni.

Pregiudiziale

Art. 2

Se nel corso della procedura davanti all’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato è accertato che non sono adempite le condizioni necessarie per l’istituzione di tale organo, quest’ultimo metterà agli atti il conflitto, dopo aver sentito il DEFR.

Composizione dell’Ufficio arbitrale speciale

Art. 3
  1. Purché le parti non decidano altrimenti, l’Ufficio arbitrale speciale previsto dall’articolo 5 capoverso 2 della legge è composto, per ciascun conflitto, di cinque membri nominati dal DEFR e cioè: di un presidente, di due assessori neutrali e di due assessori (assessori periti) nominati ciascuno da una delle due parti.
  2. Il presidente dell’Ufficio di conciliazione che ha già funzionato, per lo stesso conflitto, durante la procedura di conciliazione, può essere nominato presidente o assessore neutrale dell’Ufficio arbitrale speciale soltanto con il consenso delle parti.

Segreteria

Art. 4

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)3provvede al segretariato dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato, purché un Ufficio cantonale di conciliazione non sia incaricato di fare da mediatore nel conflitto, conformemente all’articolo 1 capoverso 2 della legge.

Richiesta

Art. 5
  1. La richiesta d’istituire un Ufficio di conciliazione o d’arbitrato deve essere presentata, per iscritto, alla SECO. Essa indicherà se sono adempite le condizioni necessarie per la costituzione dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato e ragguaglierà sull’oggetto del conflitto.
  2. Se la richiesta è presentata da una sola delle parti, il segretario la sottopone all’altra parte, impartendole un breve termine per far conoscere il suo parere.

Ricusa

Art. 6

Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa dei membri dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato e l’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato sulle domande di ricusa dei periti. Gli articoli 34–36 della legge del 17 giugno 20054sull’organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.5

Segreto

Art. 7

I membri e il segretario dell’Ufficio di conciliazione, quelli dell’Ufficio d’arbitrato ed i periti sono tenuti a serbare il segreto sugli accertamenti fatti durante l’esercizio della loro carica e che, per loro natura, sono di carattere confidenziale.

II. Procedura di conciliazione

Mancata comparsa

Art. 8
  1. Se una delle parti non compare senza motivo plausibile, l’Ufficio di conciliazione può tuttavia proporre un accordo, dopo aver sentito la parte presente e preso visione dei documenti.
  2. L’Ufficio di conciliazione rinvierà di qualche giorno la sua proposta d’accordo se non può farla prima di aver sentito la parte che non è comparsa.

Rappresentanti

Art. 9
  1. Le parti devono comparire esse stesse. Potranno però farsi assistere.
  2. Il presidente può limitare il numero delle persone ammesse alle discussioni.

Processo verbale. Consultazione dei documenti

Art. 10
  1. È tenuto un processo verbale delle discussioni.
  2. Le parti possono prendere conoscenza del processo verbale e dei documenti soltanto con l’autorizzazione del presidente

Proposta d’accordo

Art. 11
  1. Se durante le discussioni le parti non giungono ad un accordo diretto tra di loro, l’Ufficio di conciliazione elabora, a porte chiuse, una proposta d’accordo.
  2. I membri dell’Ufficio di conciliazione si pronunciano con una votazione su detta proposta. La maggioranza decide o, in caso di parità di voti, il presidente. Il segretario ha voto consultivo.
  3. La proposta di accordo è notificata per iscritto alle parti; contemporaneamente è loro impartito un termine entro il quale devono dichiarare per iscritto se l’accettano o se la respingono.

Porte chiuse. Rapporto

Art. 12
  1. Le discussioni si svolgono a porte chiuse.
  2. Una volta esaurita la procedura, il presidente ne fa rapporto al DEFR.

Procedura davanti l’Ufficio cantonale di conciliazione

Art. 13

Quando l’Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato d’intervenire conformemente all’articolo 1 capoverso 2 della legge, applica le disposizioni che, nella legge e nel presente regolamento, disciplinano la procedura e il mantenimento della pace.

III. Procedura d’arbitrato

Art. 14
  1. Gli articoli 10, 11 capoverso 2, 12 e 13 si applicano per analogia alla procedura d’arbitrato.
  2. La decisione arbitrale è motivata e comunicata per iscritto alle parti.

IV. Disposizioni finali

Art. 15
  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1949.
  2. Esso abroga, a quella data:
    1. il decreto del Consiglio federale del 24 maggio 19406concernente la composizione dei conflitti collettivi del lavoro;
    2. l’articolo 116bisdel regolamento per l’applicazione della legge federale sul lavoro nelle fabbriche, del 3 ottobre 19197.

Footnotes

  1. RS 821.42

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. RS 173.110

  5. Nuovo testo del per. giusta il n. II 84 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

  6. [RU 56 567]

  7. [CS 8 24;RU 1952 855, 1966 85art. 91, 1969 567art. 82 al. 2]