821.42•Legge federale concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro
Legge federale concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro
821.42Federal Act1 ott 1949
del 12 febbraio 1949 (Stato 1° gennaio 2013)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34tercapoverso 1 letterab della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1948,
decreta:
I. Istituzione e organizzazione
Art. 1
- Il Consiglio federale può autorizzare il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2a istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.
- Il DEFR dopo aver consultato i Cantoni interessati, può incaricare un Ufficio cantonale di conciliazione di fare da mediatore nei conflitti che oltrepassano i confini di un Cantone, ma che hanno importanza solo regionale.
- L’Ufficio di conciliazione è istituito soltanto a richiesta degli interessati, se i tentativi di conciliare le parti mediante trattative dirette non hanno avuto successo e soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d’arbitrato.
- Sono considerati come Uffici contrattuali paritetici di conciliazione o d’arbitrato, nel senso della presente legge, quelli in cui i datori di lavoro e i lavoratori hanno gli stessi diritti e doveri, sono rappresentati in numero uguale e stanno sotto la presidenza di una persona neutra.
Art. 2
- Il DEFR costituisce l’Ufficio di conciliazione, per ciascun conflitto, nominando un presidente e due assessori.
- Il DEFR nomina i membri dell’Ufficio di conciliazione, che sono:
- il presidente, scelto tra cinque persone designate dal Consiglio federale;
- i due assessori, scelti tra due gruppi di sei persone designate dal Consiglio federale in base alle proposte delle associazioni padronali centrali, da una parte, e delle associazioni operaie centrali, dall’altra.
- Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa di queste persone.
- Detti membri sono nominati per ogni legislatura del Consiglio nazionale.
II. Procedura di conciliazione
Art. 3
- Le persone citate dall’Ufficio di conciliazione sono tenute a presentarsi e a partecipare ai dibattimenti, a fornire informazioni e a produrre i documenti richiesti. Chi contravviene a queste prescrizioni può essere punito, dall’Ufficio di conciliazione, con la multa fino a 500 franchi.
- A richiesta motivata di una parte, solo il presidente può prendere visione dei documenti da essa presentati; in questo caso il presidente provvede alle comunicazioni necessarie agli assessori.
- Per ottenere informazioni l’Ufficio di conciliazione può, di sua iniziativa o a richiesta delle parti, far capo a due persone competenti, le quali saranno designate dalle parti stesse in ragione di una per parte. Esso può parimente udire testimoni e domandare perizie in qualsiasi stadio della procedura. Esso applica per analogia le disposizioni della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 19473.
Art. 4
- L’Ufficio di conciliazione cerca di indurre le parti a un accordo diretto. Se non vi riesce, propone loro una mediazione, invitandole a pronunciarsi per l’accettazione o per il rifiuto. L’accettazione parziale equivale a rifiuto.
- Le parti presenteranno le loro conclusioni per iscritto; del rimanente la procedura è orale. Inoltre essa deve essere rapida e gratuita. Le spese possono tuttavia essere messe a carico, totalmente o parzialmente, della parte che l’ha provocata temerariamente, oppure che l’ha ostacolata. Le decisioni che condannano a una multa o alle spese sono equiparate, per l’esecuzione, alle sentenze giudiziarie.
- Se la conciliazione non riesce e se le parti non sono disposte a accettare un arbitrato, l’Ufficio di conciliazione informa, di regola, il pubblico sullo stato del conflitto nella maniera che gli sembra meglio indicata.
III. Procedura d’arbitrato
Art. 5
- Con l’approvazione delle parti, l’Ufficio di conciliazione pronuncia una decisione arbitrale obbligatoria, entro i limiti della competenza fissata nell’articolo 1, come pure nei conflitti per i quali esiste un Ufficio contrattuale di conciliazione ma non un Ufficio contrattuale d’arbitrato. La procedura d’arbitrato può essere aperta alla fine della procedura di conciliazione davanti all’Ufficio federale di conciliazione o in vece di detta procedura.
- Se la procedura di conciliazione fallisce, il DEFR può, se le parti lo domandano, costituire un Ufficio arbitrale speciale e deferirgli il conflitto.
- L’Ufficio arbitrale decide definitivamente. Le sue decisioni sono equiparate, per l’esecuzione, alle sentenze giudiziarie.
- Del rimanente, la procedura d’arbitrato è regolata dalle disposizioni della presente legge sulla procedura di conciliazione (art. 3 e 4) e, per analogia, da quelle della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 19474.
IV. Obbligo di mantenere la pace
Art. 6
- Durante la procedura di conciliazione o di arbitrato, i datori di lavoro e gli operai o impiegati interessati, come pure le loro associazioni hanno il dovere di mantenere la pace del lavoro e di astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere la pace nasce nel momento in cui l’istituzione dell’Ufficio di conciliazione o dell’Ufficio d’arbitrato è comunicata alle parti e dura quarantacinque giorni. L’Ufficio di conciliazione o l’Ufficio d’arbitrato può, mediante decisione presa a unanimità di voti, prorogare detto termine.
- Al fine di assicurare la pace del lavoro, l’Ufficio di conciliazione o quello d’arbitrato può esortare le parti a concludere, per la durata della procedura di conciliazione o d’arbitrato, una convenzione speciale destinata a reprimere gli attentati alla pace.
- L’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato constata le violazioni della pace e può portarle a conoscenza del pubblico, se la parte colpevole non cessa la sua azione.
- Sono riservate le pene convenzionali previste in caso di rottura della pace.
V. Disposizioni finali
Art. 7
- L’articolo 32 della legge federale del 18 giugno 19145sul lavoro nelle fabbriche è abrogato.
- Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni esecutive necessarie.
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 19496
Footnotes
-
[CS 1 3]. Vedi ora la Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
-
Nuova espr. giusta il n. I 17 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
-
RS 273 ↩
-
RS 273 ↩
-
RS 821.41 ↩
-
DCF del 2 set. 1949. ↩
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