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821.42•Legge federale concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro
821.42Federal Act1 ott 1949
del 12 febbraio 1949 (Stato 1° gennaio 2013)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34tercapoverso 1 letterab della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1948,
decreta:
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 19496
[CS 1 3]. Vedi ora la Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nuova espr. giusta il n. I 17 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 273 ↩
RS 273 ↩
RS 821.41 ↩
DCF del 2 set. 1949. ↩
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