Legge federale sul lavoro nelle fabbriche
821.41Federal Act1 apr 1918Apri la fonte →
821.41
del 18 giugno 1914 (Stato 1° febbraio 1991)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34 e 64 della Costituzione federale;
visti il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1910 e i suoi rapporti del 14 giugno 1913 e del 23 gennaio 1914,
decreta:
Se in una medesima industria più fabbricanti e i loro operai costituiscono volontariamente un ufficio di conciliazione, questo sostituisce per ciò che li concerne l’ufficio pubblico di conciliazione.
Le parti possono deferire agli uffici di conciliazione l’incarico di pronunciare nei singoli casi sentenze arbitrali obbligatorie. Agli uffici di conciliazione volontari tale facoltà può essere data anche in modo generale.
I Cantoni possono attribuire agli uffici di conciliazione competenze più estese di quelle previste nella presente legge.
Data dell’entrata in vigore degli art. 30, 31, 33 a 35: 1° aprile 1918
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