Legge federale sul lavoro nelle fabbriche

821.41Federal Act1 apr 1918

del 18 giugno 1914 (Stato 1° febbraio 1991)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34 e 64 della Costituzione federale1;
visti il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1910 e i suoi rapporti del 14 giugno 1913 e del 23 gennaio 1914,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 a 19
Art. 20 a 26
Art. 27
Art. 28 e 29

Uffici di conciliazione cantonali

Art. 30
  1. Allo scopo di comporre le contestazioni collettive che sorgessero fra i fabbricanti ed operai circa il contratto di lavoro e circa l’interpretazione e l’esecuzione di contratti collettivi o di contratti normali, sono istituiti dai Cantoni uffici stabili di conciliazione tenendo conto dei bisogni delle varie industrie.
  2. 2

Procedura

Art. 31
  1. L’ufficio di conciliazione interviene direttamente o a richiesta di un’autorità o di interessati.
  2. Chiunque è citato dall’ufficio è tenuto, sotto comminatoria di multa, a comparire, a prender parte alla discussione e a dare informazioni.
  3. La procedura è gratuita.
Art. 32

Uffici di conciliazione volontari

Art. 33

Se in una medesima industria più fabbricanti e i loro operai costituiscono volontariamente un ufficio di conciliazione, questo sostituisce per ciò che li concerne l’ufficio pubblico di conciliazione.

Sentenze arbitrali obbligatorie

Art. 34

Le parti possono deferire agli uffici di conciliazione l’incarico di pronunciare nei singoli casi sentenze arbitrali obbligatorie. Agli uffici di conciliazione volontari tale facoltà può essere data anche in modo generale.

Ulteriori facoltà dei Cantoni

Art. 35

I Cantoni possono attribuire agli uffici di conciliazione competenze più estese di quelle previste nella presente legge.

Art. 36 a 39

II. Durata del lavoro

Art. 40 a 64

III. Lavoro delle donne

Art. 65 a 68
Art. 69

IV. Lavoro degli adolescenti

Art. 70 a 77

V. Istituzioni annesse alle fabbriche

Art. 78 a 80

VI. Disposizioni esecutive

Art. 81 a 87

VII. Disposizioni penali

Art. 88 a 92

VIII. Disposizioni finali

Art. 93 a 96

Data dell’entrata in vigore degli art. 30, 31, 33 a 35: 1° aprile 19183

Footnotes

  1. RS 101

  2. Abrogato dal n. II 407 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362;FF 1988 II 1149).

  3. DCF del 1° feb. 1918 (RU 34 201).