Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo

818.311OPFPFederal Council Ordinance1 mag 2010

(Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

del 28 ottobre 2009 (Stato 1° ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 nonché 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20081concernente la protezione contro il fumo passivo,2

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina: a. il divieto, nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone: 1. di fumare prodotti del tabacco di cui all’articolo 3 lettera a della legge del 1° ottobre 20213sui prodotti del tabacco (LPTab), inclusi i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua ad essi equiparati in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 agosto 20244sui prodotti del tabacco (OPTab), 2. di utilizzare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati di cui all’articolo 3 lettera c LPTab, inclusi i prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati ad essi equiparati in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 OPTab nonché sigarette elettroniche di cui all’articolo 3 lettera f LPTab; b. i requisiti relativi alle sale fumatori e alla loro ventilazione; c. i requisiti relativi ai locali per fumatori e alla loro ventilazione; d. le condizioni per l’impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori; dbis. i requisiti relativi alle zone di degustazione di prodotti di cui alla lettera a numero 2 nei negozi specializzati; e. le deroghe al divieto di fumare e di utilizzare prodotti di cui alla lettera a numero 2 per i luoghi di detenzione e gli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.

Art. 2 Divieto di fumare e di utilizzare prodotti destinati a essere riscaldati e sigarette elettroniche
  1. Fatti salvi gli articoli 4–7, è vietato fumare e utilizzare prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2 nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.5
  2. Sono considerati luoghi di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività.
Art. 3 Obbligo di diligenza

Il gerente di una sala in cui è permesso fumare deve fare in modo che le persone in spazi attigui in cui è vietato fumare non siano infastidite dal fumo.

Sezione 2: Sale fumatori e locali per fumatori

Art. 4 Requisiti relativi alle sale fumatori
  1. Il gerente o il responsabile dell’ordine interno deve provvedere affinché la sala fumatori:
    1. sia separata ermeticamente dagli altri spazi mediante elementi fissi, non serva quale passaggio verso altri spazi e disponga di una porta a chiusura autonoma;
    2. sia dotata di sufficiente ventilazione.
  2. Le sale fumatori devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.
  3. Fatti salvi articoli e accessori per fumatori, nelle sale fumatori non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell’esercizio.
  4. Le sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:
    1. la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescita;
    2. gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell’esercizio.
Art. 5 Requisiti relativi ai locali per fumatori
  1. Se ne fanno richiesta, le imprese del settore della ristorazione possono essere autorizzate quali locali per fumatori dalle autorità cantonali competenti se:
    1. la superficie totale degli spazi accessibili al pubblico, compresi l’atrio, il guardaroba e i servizi, non supera 80 metri quadrati;
    2. il locale è dotato di sufficiente ventilazione.
  2. I locali per fumatori devono essere designati chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.
  3. Non possono essere autorizzati quali locali per fumatori:
    1. le sale o le imprese adibite prevalentemente alla ristorazione nel luogo di lavoro, come i ristoranti per il personale o le mense;
    2. le imprese la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione; sono fatte salve le aziende accessorie non agricole ai sensi dell’articolo 24b della legge del 22 giugno 19796sulla pianificazione del territorio.
Art. 6 Impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori
  1. Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e nei locali per fumatori possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto.
  2. I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto possono essere impiegati nelle sale fumatori per testare prodotti del tabacco.
  3. Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 19647sul lavoro e le sue disposizioni esecutive.

Sezione 2a: Zone di degustazione di prodotti destinati a essere riscaldati e di sigarette elettroniche nei negozi specializzati

Art. 6a Degustazione di prodotti
  1. I negozi specializzati possono disporre di una zona per la degustazione dei prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2.
  2. Sono considerati negozi specializzati ai sensi del capoverso 1 i negozi che propongono principalmente prodotti di cui all’articolo 3 lettere a–f LPTab.
Art. 6b Requisiti relativi alle zone di degustazione

La zona di degustazione soddisfa i requisiti seguenti:

  1. essere dotata di sufficiente ventilazione;
  2. essere designata chiaramente in quanto tale;
  3. trovarsi in posizione appartata rispetto alla zona di vendita principale;
  4. la sua superficie non supera un terzo della superficie di vendita totale del negozio.
Art. 6c Impiego di lavoratori

L’articolo 6 si applica per analogia ai lavoratori dei negozi specializzati che dispongono di una zona di degustazione.

Sezione 3: Stabilimenti speciali

Art. 7
  1. Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare e di utilizzare i prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2 nelle camere:8
    1. di istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle misure o di stabilimenti analoghi;
    2. di case per anziani e case di cura o di stabilimenti analoghi;
    3. di alberghi o di altre strutture di alloggio.
  2. Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a o b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare o senza emissioni di prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2.9

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 8 Modifica del diritto vigente

L’ordinanza 3 del 18 agosto 199310concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

.11

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2010.

Footnotes

  1. RS 818.31 ↩

  2. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). ↩

  3. RS 818.32 ↩

  4. RS 818.321 ↩

  5. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). ↩

  6. RS 700 ↩

  7. RS 822.11 ↩

  8. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). ↩

  9. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). ↩

  10. RS 822.113 ↩

  11. La mod. può essere consultata allaRU 2009 6289. ↩

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