818.311•Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo
818.311OPFPFederal Council Ordinance1 mag 2010
(Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
del 28 ottobre 2009 (Stato 1° ottobre 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 nonché 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20081concernente la protezione contro il fumo passivo,2
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina: a. il divieto, nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone: 1. di fumare prodotti del tabacco di cui all’articolo 3 lettera a della legge del 1° ottobre 20213sui prodotti del tabacco (LPTab), inclusi i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua ad essi equiparati in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 agosto 20244sui prodotti del tabacco (OPTab), 2. di utilizzare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati di cui all’articolo 3 lettera c LPTab, inclusi i prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati ad essi equiparati in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 OPTab nonché sigarette elettroniche di cui all’articolo 3 lettera f LPTab; b. i requisiti relativi alle sale fumatori e alla loro ventilazione; c. i requisiti relativi ai locali per fumatori e alla loro ventilazione; d. le condizioni per l’impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori; dbis. i requisiti relativi alle zone di degustazione di prodotti di cui alla lettera a numero 2 nei negozi specializzati; e. le deroghe al divieto di fumare e di utilizzare prodotti di cui alla lettera a numero 2 per i luoghi di detenzione e gli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.
Art. 2 Divieto di fumare e di utilizzare prodotti destinati a essere riscaldati e sigarette elettroniche
- Fatti salvi gli articoli 4–7, è vietato fumare e utilizzare prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2 nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.5
- Sono considerati luoghi di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività.
Art. 3 Obbligo di diligenza
Il gerente di una sala in cui è permesso fumare deve fare in modo che le persone in spazi attigui in cui è vietato fumare non siano infastidite dal fumo.
Sezione 2: Sale fumatori e locali per fumatori
Art. 4 Requisiti relativi alle sale fumatori
- Il gerente o il responsabile dell’ordine interno deve provvedere affinché la sala fumatori:
- sia separata ermeticamente dagli altri spazi mediante elementi fissi, non serva quale passaggio verso altri spazi e disponga di una porta a chiusura autonoma;
- sia dotata di sufficiente ventilazione.
- Le sale fumatori devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.
- Fatti salvi articoli e accessori per fumatori, nelle sale fumatori non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell’esercizio.
- Le sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:
- la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescita;
- gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell’esercizio.
Art. 5 Requisiti relativi ai locali per fumatori
- Se ne fanno richiesta, le imprese del settore della ristorazione possono essere autorizzate quali locali per fumatori dalle autorità cantonali competenti se:
- la superficie totale degli spazi accessibili al pubblico, compresi l’atrio, il guardaroba e i servizi, non supera 80 metri quadrati;
- il locale è dotato di sufficiente ventilazione.
- I locali per fumatori devono essere designati chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.
- Non possono essere autorizzati quali locali per fumatori:
- le sale o le imprese adibite prevalentemente alla ristorazione nel luogo di lavoro, come i ristoranti per il personale o le mense;
- le imprese la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione; sono fatte salve le aziende accessorie non agricole ai sensi dell’articolo 24b della legge del 22 giugno 19796sulla pianificazione del territorio.
Art. 6 Impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori
- Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e nei locali per fumatori possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto.
- I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto possono essere impiegati nelle sale fumatori per testare prodotti del tabacco.
- Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 19647sul lavoro e le sue disposizioni esecutive.
Sezione 2a: Zone di degustazione di prodotti destinati a essere riscaldati e di sigarette elettroniche nei negozi specializzati
Art. 6a Degustazione di prodotti
- I negozi specializzati possono disporre di una zona per la degustazione dei prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2.
- Sono considerati negozi specializzati ai sensi del capoverso 1 i negozi che propongono principalmente prodotti di cui all’articolo 3 lettere a–f LPTab.
Art. 6b Requisiti relativi alle zone di degustazione
La zona di degustazione soddisfa i requisiti seguenti:
- essere dotata di sufficiente ventilazione;
- essere designata chiaramente in quanto tale;
- trovarsi in posizione appartata rispetto alla zona di vendita principale;
- la sua superficie non supera un terzo della superficie di vendita totale del negozio.
Art. 6c Impiego di lavoratori
L’articolo 6 si applica per analogia ai lavoratori dei negozi specializzati che dispongono di una zona di degustazione.
Sezione 3: Stabilimenti speciali
Art. 7
- Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare e di utilizzare i prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2 nelle camere:8
- di istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle misure o di stabilimenti analoghi;
- di case per anziani e case di cura o di stabilimenti analoghi;
- di alberghi o di altre strutture di alloggio.
- Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a o b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare o senza emissioni di prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2.9
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 8 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza 3 del 18 agosto 199310concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
.11
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2010.
Footnotes
-
RS 818.31 ↩
-
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). ↩
-
RS 818.32 ↩
-
RS 818.321 ↩
-
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). ↩
-
RS 700 ↩
-
RS 822.11 ↩
-
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). ↩
-
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). ↩
-
RS 822.113 ↩
-
La mod. può essere consultata allaRU 2009 6289. ↩
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