818.31•Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo
Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo
818.31Federal Act1 mag 2010
del 3 ottobre 2008 (Stato 1° ottobre 2024)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 20072;
visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20073,
decreta:
Art. 1 Campo d’applicazione
- La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.
- Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:
- gli edifici dell’amministrazione pubblica;
- gli ospedali e le altre strutture sanitarie;
- gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili;
- gli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure;
- gli istituti di formazione;
- i locali di musei, teatri e cinema;
- i centri sportivi;
- le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell’art. 24b della LF del 22 giu. 19794sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle esigenze per l’autorizzazione cantonale;
- gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici;
- i negozi e i centri commerciali.
- La presente legge non si applica alle economie domestiche private.
Art. 2 Divieto di fumare
- Nei locali di cui all’articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato:
- Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati lavoratori a titolo eccezionale e previo loro esplicito consenso. Tale consenso deve essere espresso nel contratto di lavoro.
- Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul criterio qualitativo delle sale fumatori e sulle esigenze per la ventilazione. Emana pure disposizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.
- L’uso di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati può essere autorizzato in determinate aree di negozi specializzati.7
- Il Consiglio federale disciplina i dettagli.8
Art. 3 Strutture per fumatori
Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se:
- dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati;
- dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall’esterno come locali per fumatori; e
- impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsentito ad essere impiegate in un locale per fumatori.
Art. 4 Prescrizioni cantonali
I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.
Art. 5 Disposizioni penali
- È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:
- viola il divieto di fumare di cui all’articolo 2 capoverso 1;
- fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell’articolo 2 capoverso 2;
- gestisce un esercizio pubblico per fumatori senza autorizzazione o, in quanto titolare di un’autorizzazione, non designa l’esercizio pubblico per fumatori come tale.
- Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
- L’applicazione degli articoli 59–62 della legge sul lavoro del 13 marzo 19649esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso 1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori.
Art. 6 Esecuzione
- Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
- I Cantoni eseguono la presente legge.
Art. 7 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 201010
Footnotes
-
RS 101 ↩
-
FF 2007 5639 ↩
-
FF 2007 5661 ↩
-
RS 700 ↩
-
RS 818.32 ↩
-
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 3 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457;FF 2019 837). ↩
-
Introdotto dall’all. 3 n. 3 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457;FF 2019 837). ↩
-
Introdotto dall’all. 3 n. 3 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457;FF 2019 837). ↩
-
RS 822.11 ↩
-
DCF del 28 ott. 2009. ↩
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