progetti
818.21•Legge federale concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche
818.21Federal Act1 gen 1963
del 22 giugno 1962 (Stato 1° aprile 1991)
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto gli articoli 69 e 64bisdella Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1961,
decreta:
La Confederazione promuove la lotta contro il reumatismo.
I sussidi a copertura delle spese provate e riconosciute ammontano:
Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione e il computo del sussidio federale e definisce le spese riconosciute secondo l’articolo 4.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19638
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1 ). ↩
Introdotto dal n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1992, 1994;FF 1981 III 677). ↩
Abrogato dal n. 20 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS 616.1 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1992, 1994;FF 1981 III 677). ↩
RS 311.0 ↩
Abrogato dal n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità (RU 1985 1992;FF 1981 III 677). ↩
DCF del 27 nov. 1962 (RU 1962 1701). ↩
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.