818.21
Legge federale concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche
del 22 giugno 1962 (Stato 1° aprile 1991)
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto gli articoli 69 e 64bisdella Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1961,
decreta:
Principio
Art. 1
La Confederazione promuove la lotta contro il reumatismo.
Campo d’applicazione
Art. 2
- La Confederazione può sussidiare i lavori scientifici nel campo della reumatologia e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite.
- Le imprese che perseguono uno scopo lucrativo non sono sussidiate.
- La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d’importanza nazionale, di lotta contro il reumatismo.
Definizione
Art. 3
- Sono malattie reumatiche secondo le disposizioni seguenti:
- la poliartrite cronica;
- la spondiloartrite anchilosante;
- l’artrosi e la poliartrosi;
- la spondilosi e la spondiloartrosi;
- la periartrite e la periartrosi;
- la tendoperiostite e la tendinosi.
- Il Consiglio federale, fondandosi su nuove cognizioni scientifiche, può completare questo elenco con malattie reumatiche concernenti l’apparato motore.
Ammontare dei sussidi
Art. 4
I sussidi a copertura delle spese provate e riconosciute ammontano:
- al 25–50 per cento dei costi dei lavori scientifici e della divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite;
- al 25 per cento al massimo dei costi delle misure di lotta contro il reumatismo.
Art. 5
Restituzione
Art. 6
- …
- Se un istituto che serve alla cura di persone affette da malattie reumatiche, e per la cui edificazione, trasformazione o ampliamento è stato concesso un sussidio federale, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi vent’anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev’essere parzialmente restituito.
Art. 7
Disposizioni d’applicazione
Art. 8
Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione e il computo del sussidio federale e definisce le spese riconosciute secondo l’articolo 4.
Disposizioni penali
Art. 9
- Chiunque intenzionalmente, dando informazioni inveritiere oppure affermando cose false o dissimulando cose vere, ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri un sussidio federale, è punito con la multa.
- È riservato il perseguimento penale in conformità delle disposizioni speciali del Codice penale svizzero.
- Il perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 10
- Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge. Esso stabilisce il giorno in cui entra in vigore.
- …
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1963