818.21•Legge federale concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche
Legge federale concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche
818.21Federal Act1 gen 1963
del 22 giugno 1962 (Stato 1° aprile 1991)
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto gli articoli 69 e 64bisdella Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1961,
decreta:
Principio
Art. 1
La Confederazione promuove la lotta contro il reumatismo.
Campo d’applicazione
Art. 2
- La Confederazione può sussidiare i lavori scientifici nel campo della reumatologia e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite.2
- Le imprese che perseguono uno scopo lucrativo non sono sussidiate.
- La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d’importanza nazionale, di lotta contro il reumatismo.3
Definizione
Art. 3
- Sono malattie reumatiche secondo le disposizioni seguenti:
- la poliartrite cronica;
- la spondiloartrite anchilosante;
- l’artrosi e la poliartrosi;
- la spondilosi e la spondiloartrosi;
- la periartrite e la periartrosi;
- la tendoperiostite e la tendinosi.
- Il Consiglio federale, fondandosi su nuove cognizioni scientifiche, può completare questo elenco con malattie reumatiche concernenti l’apparato motore.
Ammontare dei sussidi
Art. 4
I sussidi a copertura delle spese provate e riconosciute ammontano:
- al 25–50 per cento dei costi dei lavori scientifici e della divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite;
- al 25 per cento al massimo dei costi delle misure di lotta contro il reumatismo.
Art. 5
Restituzione
Art. 6
- …4
- Se un istituto che serve alla cura di persone affette da malattie reumatiche, e per la cui edificazione, trasformazione o ampliamento è stato concesso un sussidio federale, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi vent’anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev’essere parzialmente restituito.5
Art. 7
Disposizioni d’applicazione
Art. 8
Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione e il computo del sussidio federale e definisce le spese riconosciute secondo l’articolo 4.
Disposizioni penali
Art. 9
- Chiunque intenzionalmente, dando informazioni inveritiere oppure affermando cose false o dissimulando cose vere, ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri un sussidio federale, è punito con la multa.
- È riservato il perseguimento penale in conformità delle disposizioni speciali del Codice penale svizzero6.
- Il perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 10
- Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge. Esso stabilisce il giorno in cui entra in vigore.
- …7
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19638
Footnotes
-
RS 101 ↩
-
Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1 ). ↩
-
Introdotto dal n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1992, 1994;FF 1981 III 677). ↩
-
Abrogato dal n. 20 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS 616.1 ). ↩
-
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1992, 1994;FF 1981 III 677). ↩
-
RS 311.0 ↩
-
Abrogato dal n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità (RU 1985 1992;FF 1981 III 677). ↩
-
DCF del 27 nov. 1962 (RU 1962 1701). ↩
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