Legge federale concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche

818.21Federal Act1 gen 1963

del 22 giugno 1962 (Stato 1° aprile 1991)

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto gli articoli 69 e 64bisdella Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1961,

decreta:

Principio

Art. 1

La Confederazione promuove la lotta contro il reumatismo.

Campo d’applicazione

Art. 2
  1. La Confederazione può sussidiare i lavori scientifici nel campo della reumatologia e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite.2
  2. Le imprese che perseguono uno scopo lucrativo non sono sussidiate.
  3. La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d’importanza nazionale, di lotta contro il reumatismo.3

Definizione

Art. 3
  1. Sono malattie reumatiche secondo le disposizioni seguenti:
    1. la poliartrite cronica;
    2. la spondiloartrite anchilosante;
    3. l’artrosi e la poliartrosi;
    4. la spondilosi e la spondiloartrosi;
    5. la periartrite e la periartrosi;
    6. la tendoperiostite e la tendinosi.
  2. Il Consiglio federale, fondandosi su nuove cognizioni scientifiche, può completare questo elenco con malattie reumatiche concernenti l’apparato motore.

Ammontare dei sussidi

Art. 4

I sussidi a copertura delle spese provate e riconosciute ammontano:

  1. al 25–50 per cento dei costi dei lavori scientifici e della divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite;
  2. al 25 per cento al massimo dei costi delle misure di lotta contro il reumatismo.
Art. 5

Restituzione

Art. 6
  1. 4
  2. Se un istituto che serve alla cura di persone affette da malattie reumatiche, e per la cui edificazione, trasformazione o ampliamento è stato concesso un sussidio federale, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi vent’anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev’essere parzialmente restituito.5
Art. 7

Disposizioni d’applicazione

Art. 8

Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione e il computo del sussidio federale e definisce le spese riconosciute secondo l’articolo 4.

Disposizioni penali

Art. 9
  1. Chiunque intenzionalmente, dando informazioni inveritiere oppure affermando cose false o dissimulando cose vere, ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri un sussidio federale, è punito con la multa.
  2. È riservato il perseguimento penale in conformità delle disposizioni speciali del Codice penale svizzero6.
  3. Il perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 10
  1. Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge. Esso stabilisce il giorno in cui entra in vigore.
  2. 7

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19638

Footnotes

  1. RS 101

  2. Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1 ).

  3. Introdotto dal n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1992, 1994;FF 1981 III 677).

  4. Abrogato dal n. 20 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS 616.1 ).

  5. Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1992, 1994;FF 1981 III 677).

  6. RS 311.0

  7. Abrogato dal n. I 4 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità (RU 1985 1992;FF 1981 III 677).

  8. DCF del 27 nov. 1962 (RU 1962 1701).

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