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817.451 ΓÇó Ordinanza concernente il controllo autonomo delle derrate alimentari dell’esercito e la sua verifica
817.451Departmental Ordinance1 feb 1998
del 22 gennaio 1998 (Stato 1° febbraio 1998)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 dicembre 19971sul controllo delle derrate alimentari nell’esercito,
ordina:
Il capo delle Forze terrestri emana le istruzioni per l’esecuzione del controllo autonomo delle derrate alimentari.
Il capo del Servizio veterinario dell’esercito (S vet Es) emana le istruzioni per la verifica del controllo autonomo delle derrate alimentari.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.
RS 817.45 ↩