Ordinanza sul controllo delle derrate alimentari nell’esercito

817.45Federal Council Ordinance1 gen 1998

(OCDAE)

dell’8 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35 e 37 della legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 19921(LDerr),

ordina:

Art. 1 Controllo ufficiale delle derrate alimentari

Per il controllo ufficiale delle derrate alimentari negli impianti fissi, segnatamente in caserme, accantonamenti della truppa e altri stazionamenti utilizzati dall’esercito muniti di cucine installate in permanenza nonché in magazzini dell’amministrazione militare, sono competenti le autorità cantonali d’esecuzione.

Art. 2 Controllo in occasione di macellazioni
  1. Se una sezione di macellai è impiegata in macelli autorizzati nel senso dell’articolo 16 capoverso 1 LDerr, all’autorità cantonale competente è consentito di conferire la responsabilità dell’ispezione degli animali da macello e delle carni, per la durata dell’impiego di truppa o di parti di quest’ultimo, all’ufficiale veterinario.
  2. 2
  3. L’ufficiale veterinario deve in ogni caso soddisfare le esigenze dell’ordinanza del 16 novembre 20113concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico oppure poter dimostrare di possedere le conoscenze tecniche richieste.4
  4. 5
Art. 3 Controllo autonomo
  1. L’esercito provvede al controllo autonomo.
  2. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) regola il controllo autonomo in un’ordinanza.
  3. Il Servizio veterinario dellʼesercito (S vet Es) allestisce un rapporto annuale sullʼesecuzione del controllo autonomo a destinazione dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).6
Art. 4 Analisi di laboratorio
  1. Il S vet Es designa i laboratori che analizzano i campioni per il controllo autonomo.
  2. Il S vet Es può gestire un proprio laboratorio.
Art. 5 Comunicazione delle località e delle date d’occupazione
  1. Il S vet Es allestisce un elenco delle località e delle date dʼoccupazione conosciute, nonché dei proprietari delle cucine e dei magazzini negli impianti non classificati, occupati dalla truppa o dallʼamministrazione militare lʼanno successivo, e dei proprietari dei macelli negli impianti non classificati utilizzati lʼanno successivo e lo invia allʼUSAV e agli organi cantonali dʼesecuzione alla fine di novembre di ogni anno.7
  2. 8
  3. Il S vet Es fornisce informazioni sulle località e sulle date d’occupazione agli organi cantonali d’esecuzione.
Art. 6 Controllo delle derrate alimentari negli impianti militari con accesso limitato
  1. I Cantoni designano una o più persone per i controlli delle derrate alimentari negli impianti militari con accesso limitato. Il DDPS sottopone tali persone ai controlli di sicurezza secondo l’ordinanza del 15 aprile 19929relativa ai controlli di sicurezza nell’amministrazione federale.
  2. Le persone controllate dal punto di vista della sicurezza ricevono l’autorizzazione di accedere agli impianti militari secondo l’ordinanza del 2 maggio 199010concernente la protezione delle opere militari.
Art. 7 Provvedimenti
  1. I provvedimenti nel senso degli articoli 28–31 LDerr sono ordinati dalle autorità cantonali d’esecuzione.
  2. Se la causa di un provvedimento è nell’ambito di competenza della Confederazione Svizzera o dell’esercito, la decisione è inviata:
    1. alla Confederazione Svizzera, rappresentata dal S vet Es, nel caso di provvedimenti secondo gli articoli 28–30 LDerr. Una copia della decisione deve essere consegnata al comandante di truppa o al comandante di piazza d’armi competente;
    2. al comandante di truppa o al comandante di piazza d’armi competente, nel caso di ammonimenti secondo l’articolo 31 capoverso 2 LDerr.
  3. Le autorità cantonali dʼesecuzione informano lʼUSAV e il S vet Es sul risultato del controllo delle derrate alimentari e sui provvedimenti ordinati secondo gli articoli 28‒31 LDerr.11
Art. 8
Art. 9 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, sempreché essa non preveda l’esecuzione da parte dei Cantoni.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Footnotes

  1. RS 817.0

  2. Abrogato dal n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5493).

  3. RS 916.402

  4. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 2 all’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

  5. Abrogato dal n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5493).

  6. Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).

  7. Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).

  8. Abrogato dal n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).

  9. [RU 1992 1022, 1996 150.RU 1999 655art. 23 lett. a]

  10. RS 510.518.1

  11. Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).