Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

817.023.61Departmental Ordinance1 gen 2006

del 23 novembre 2005 (Stato 1° dicembre 2019)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 47 capoverso 5 e 70 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2

ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza si applica ai generatori aerosol ai sensi dell’articolo 69 ODerr.3
  2. Non si applica ai generatori aerosol i cui recipienti presentano le seguenti capacità totali:
    1. meno di 50 ml, indipendentemente dal materiale utilizzato per il recipiente;
    2. più di 1000 ml, per i generatori aerosol con recipienti di metallo;
    3. più di 220 ml, per i generatori aerosol con recipienti di vetro con rivestimento protettivo (art. 5) o con recipienti di materia plastica, che scoppiando non possono produrre schegge (art. 11 cpv. 1);
    4. più di 150 ml, per i generatori aerosol con recipienti di vetro non protetto (art. 6) o con recipienti di materia plastica che scoppiando possono produrre schegge (art. 11 cpv. 2).
Art. 2 Definizioni

Per la presente ordinanza valgono le definizioni secondo l’allegato 1.

Sezione 2: Requisiti generali

Art. 2a Analisi dei rischi
  1. Il riempitore o l’importatore è obbligato ad analizzare i rischi che derivano dai suoi generatori aerosol sulla base della:
    1. infiammabilità secondo i numeri 8 e 9 dell’allegato 1;
    2. pressione secondo il numero 1 dell’allegato 1.
  2. Ove occorra, l’analisi dei rischi tiene conto anche dei rischi derivanti dall’inalazione del contenuto erogato dal generatore aerosol in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, considerando la dimensione e la distribuzione granulometrica delle particelle in relazione con le proprietà fisiche e chimiche del contenuto.
  3. Nella progettazione, nella fabbricazione e nella verifica del generatore aerosol si tiene conto dei risultati dell’analisi dei rischi e, se del caso, si aggiungono diciture specifiche relative al suo impiego.
Art. 3 Costruzione e accessori
  1. Il materiale con il quale sono fabbricati i recipienti e le valvole deve essere resistente alla corrosione.
  2. Inoltre non deve trasmettere al contenuto nessuna componente che possa avere effetti negativi sullo stesso.
  3. La resistenza meccanica del generatore aerosol non deve essere diminuita dall’azione delle sostanze contenute, neanche dopo un periodo prolungato di immagazzinamento.
  4. La valvola deve:
    1. essere a chiusura automatica;
    2. chiudere ermeticamente il recipiente in normali condizioni di trasporto e di immagazzinamento;
    3. essere protetta da qualsiasi manipolazione involontaria e da qualsiasi deterioramento (p. es. mediante un coperchio di protezione);
    4. permettere di riconoscere chiaramente la direzione del getto.
  5. A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 per cento della capacità netta.4
Art. 4 Protezione dalle schegge
  1. I generatori aerosol con recipienti di materiale fragile, come il vetro, devono essere dotati di una protezione inamovibile antischegge (ad es. rete metallica a maglie strette, involucro di materiale sintetico elastico) che, in caso di rottura, impedisce la proiezione di schegge. Fanno eccezione i generatori aerosol di capacità non superiore a 150 ml e con pressione inferiore a 1,5 bar a 20 °C.
  2. Le caratteristiche del recipiente e l’efficacia dell’involucro protettivo non devono peggiorare per tutta la durata di immagazzinamento prevista dal fabbricante.

Sezione 3: Generatori aerosol con recipienti di vetro

Art. 5 Recipienti di vetro con rivestimento protettivo permanente
  1. I recipienti con rivestimento protettivo permanente possono essere riempiti con gas compressi, liquefatti o disciolti.
  2. La capacità totale di questi recipienti di vetro non può superare i 220 ml.
  3. I recipienti di vetro previsti per il riempimento con gas compressi o disciolti sotto pressione devono resistere ad una pressione di prova di almeno 12 bar.
  4. I recipienti di vetro previsti per il riempimento con gas liquefatti devono resistere ad una pressione di prova di almeno 10 bar.
  5. 5
  6. Per il riempimento valgono i seguenti requisiti:
    1. i recipienti di vetro riempiti con gas compressi non devono essere sottoposti ad una pressione superiore a 9 bar a 50 °C.
    2. i recipienti di vetro riempiti con gas disciolti non devono essere sottoposti ad una pressione superiore a 8 bar a 50 °C.
    3. i recipienti di vetro riempiti con gas liquefatti o con miscele di gas liquefatti non devono essere sottoposti, a 20 °C, a pressioni superiori a quelle indicate nell’allegato 2.
Art. 6 Recipienti di vetro non protetto
  1. I recipienti di vetro non protetto possono essere riempiti soltanto con gas liquefatti o disciolti sotto pressione.
  2. La capacità totale di questi recipienti di vetro non può superare i 150 ml.
  3. La pressione di prova deve essere di almeno 12 bar.
  4. 6
  5. Per il riempimento valgono i seguenti requisiti:
    1. i recipienti di vetro riempiti con gas disciolti non devono essere sottoposti ad una pressione superiore a 8 bar a 50 °C.
    2. i recipienti di vetro riempiti con gas liquefatti non devono essere sottoposti a pressioni superiori a quelle indicate nell’allegato 3 a 20 °C.

Sezione 4: Generatori aerosol con recipienti di metallo

Art. 7 Capacità

La capacità totale dei generatori aerosol non può superare i 1000 ml.

Art. 8 Riempimento

A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:

Tenore dei gasPressione à 50 °C
Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar12 bar
Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar13,2 bar
Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar15 bar
Art. 9 Pressione di prova dei recipienti di metallo
  1. Per i recipienti di metallo destinati ad essere riempiti ad una pressione inferiore a 6,7 bar a 50 °C, la pressione di prova deve essere di almeno 10 bar.
  2. Per i recipienti di metallo destinati ad essere riempiti ad una pressione uguale o superiore a 6,7 bar a 50 °C, la pressione di prova deve essere superiore del 50 per cento alla pressione interna a 50 °C.
Art. 10

Sezione 5: Generatori aerosol con recipienti di materia plastica

Art. 11
  1. Ai generatori aerosol con recipienti di materia plastica, che scoppiando non possono produrre schegge, sono applicabili per analogia i requisiti di cui all’articolo 5.
  2. Ai generatori aerosol con recipienti di materia plastica, che scoppiando possono produrre schegge, sono applicabili per analogia i requisiti di cui all’articolo 6.

Sezione 6: Propellenti

Art. 12 Propellenti ammessi
  1. I propellenti impiegati nei generatori aerosol contenenti derrate alimentari, cosmetici o altri oggetti d’uso non devono mettere in pericolo la salute.7
  2. A seconda del campo d’applicazione sono ammessi i propellenti secondo l’allegato 4.
Art. 13

Sezione 7: Caratterizzazione

Art. 14
  1. Sui generatori aerosol si devono apporre le seguenti indicazioni:
    1. nome e indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, imballa, riempie o consegna i generatori aerosol;
    2. identificazione della partita;
    3. 8 qualunque sia il contenuto:
    1. quando l’aerosol è classificato come «non infiammabile» secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 9: l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 3 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)9nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 201510sui prodotti chimici (OPChim), 2. quando l’aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 9: l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 2 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, 3. quando l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 9: l’avvertenza «Pericolo» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 1 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, 4. se l’aerosol è un prodotto destinato al grande pubblico: il consiglio di prudenza P102 secondo l’allegato IV parte 1 tabella 6.1 del regolamento UE-CPL nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim; d.–g.1112
  2. Se un generatore aerosol contiene componenti infiammabili secondo la definizione di cui al numero 8 dell’allegato 1, ma non è considerato «infiammabile» né «estremamente infiammabile» secondo i criteri esposti al numero 9 dell’allegato 1, la quantità di materiale infiammabile contenuto nel generatore aerosol deve essere chiaramente indicata sull’etichetta mediante la seguente dicitura, in caratteri leggibili e indelebili: «contiene X% in massa di componenti infiammabili».13
  3. Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera c devono distinguersi nettamente rispetto al resto del testo.14
  4. Per i generatori aerosol di capacità inferiore a 150 ml, le indicazioni secondo i capoversi 1–3 possono figurare su un’etichetta supplementare o su un foglietto allegato.15
  5. 16

Sezione 8:

Art. 15

Sezione 9: Controllo, trasporto e immagazzinamento

Art. 16 Controllo
  1. Il riempitore o l’importatore in Svizzera del generatore aerosol pronto all’uso è responsabile del rispetto dei requisiti della presente ordinanza.
  2. I generatori aerosol vanno esaminati secondo i metodi di cui al numero 6 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE17.18
  3. Se non è in condizione di eseguire personalmente le prove prescritte, il responsabile di cui al capoverso 1 deve affidare l’incarico ad un laboratorio ufficiale per il controllo delle derrate alimentari, all’Ispettorato federale per le sostanze pericolose oppure ad una terza persona riconosciuta da questo Ispettorato.
  4. È fatto salvo il controllo ufficiale dei generatori aerosol.
Art. 17 Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l’immagazzinamento dei generatori aerosol si applicano le seguenti prescrizioni:

  1. la convenzione del 9 maggio 198019sul trasporto ferroviario internazionale (COTIF);
  2. 20 la legge del 20 marzo 200921sul trasporto di viaggiatori;
  3. la legge federale del 19 dicembre 195822sulla circolazione stradale;
  4. l’accordo del 30 settembre 195723relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR);
  5. le prescrizioni delle autorità cantonali e comunali competenti.

Sezione 10: Adeguamento degli allegati

Art. 18
  1. L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
  2. Può stabilire disposizioni transitorie.24

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DFI del 26 giugno 199525concernente i generatori aerosol è abrogata.

Art. 19a Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2019

Gli oggetti d’uso ai sensi della presente ordinanza non conformi alla modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 3 novembre 2010

Allegato 1

(art. 2 e 14 cpv. 2)

Definizioni

1 Pressione

Per pressione si intende la pressione interna espressa in bar (pressione relativa).

2 Pressione di prova

Per pressione di prova si intende la pressione alla quale il recipiente vuoto del generatore aerosol può essere sottoposto per 25 secondi senza che si producano fughe né appaiano, nel caso di recipienti di metallo o di materia plastica, deformazioni visibili e permanenti.

3 Pressione di rottura

Per pressione di rottura si intende la pressione minima che provoca un’apertura o una rottura del recipiente sotto pressione.

4 Capacità totale

Per capacità totale si intende il volume espresso in ml del recipiente aperto, definito all’orlo della sua apertura.

5 Capacità netta

Per capacità netta si intende il volume del recipiente chiuso e confezionato espresso in ml.

6 Volume della fase liquida

Per volume della fase liquida si intende il volume del recipiente occupato dalle fasi non gassose nel generatore aerosol chiuso e confezionato.

7 Condizioni di prova

Per condizioni di prova si intendono le pressioni di prova e di rottura esercitate idraulicamente a 20 °C (±5 °C).

8 Componenti infiammabili

8.1 Il contenuto di un aerosol è considerato infiammabile se contiene componenti classificati come infiammabili:

  1. liquidi infiammabili: liquidi aventi un punto di infiammabilità non superiore a 93 °C;
  2. solidi infiammabili: sostanze o miscele solide facilmente combustibili o che possono causare o contribuire a causare un incendio per sfregamento; i solidi facilmente infiammabili sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d’accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente;
  3. gas infiammabili: gas o miscele di gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar.

8.2 Tale definizione non si applica alle sostanze e miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive. In nessun caso esse possono essere componenti del contenuto di generatori aerosol.

9 Aerosol infiammabili (aerosol nebulizzanti e di schiuma infiammabili)

Ai sensi della presente ordinanza un aerosol è considerato «non infiammabile», «infiammabile» o «estremamente infiammabile» in funzione del suo calore chimico di combustione e del contenuto in massa di componenti infiammabili, nel seguente modo:

  1. l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» se contiene una quantità di componenti infiammabili superiore all’85 per cento e il calore chimico di combustione è pari o superiore a 30 kJ/g;
  2. l’aerosol è classificato come «non infiammabile» se contiene una quantità di componenti infiammabili pari o inferiore all’1 per cento e il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kJ/g;
  3. tutti gli altri aerosol sono sottoposti alle procedure di classificazione conformemente ai numeri 9.1 e 9.2 in base alla loro infiammabilità o sono classificati come «estremamente infiammabili». La prova della distanza di accensione, la prova di accensione in spazio chiuso e la prova di infiammabilità per le schiume aerosol devono essere conformi alle disposizioni di cui al numero 6.3 della direttiva 75/324/CEE26.

9.1 Aerosol nebulizzanti infiammabili

Nel caso degli aerosol nebulizzanti, la classificazione si effettua tenendo conto del calore chimico di combustione in funzione dei risultati della prova della distanza di accensione, nel seguente modo: a. se il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kJ/g: – l’aerosol è classificato come «infiammabile» se l’accensione avviene ad una distanza tra 15 e 75 cm, – l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» se l’accensione avviene ad una distanza pari o superiore a 75 cm, – se nella prova della distanza di accensione quest’ultima non ha luogo, si effettua la prova di accensione in spazio chiuso; in questo caso l’aerosol è classificato come «infiammabile» se il tempo equivalente è pari o inferiore a 300 s/m3o la densità di deflagrazione è pari o inferiore a 300 g/m3; altrimenti l’aerosol è classificato come «non infiammabile»; b. se il calore chimico di combustione è pari o superiore a 20 kJ/g, l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» se l’accensione si produce ad una distanza pari o superiore a 75 cm; altrimenti l’aerosol è classificato come «infiammabile». 9.2 Aerosol di schiuma infiammabili

Nel caso di aerosol di schiuma, la classificazione si effettua sulla base dei risultati della prova di infiammabilità dei prodotti di schiuma.

a. L’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» se: – l’altezza della fiamma è pari o superiore a 20 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi; – l’altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 7 secondi. b. L’aerosol non conforme ai criteri enunciati alla lettera a è classificato come «infiammabile» se l’altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi.

10 Calore chimico di combustione

10.1 Il calore chimico di combustione (ΔHc) è determinato:

  1. sulla base di regole tecniche generalmente riconosciute, ad esempio quelle previste dalle norme ASTM D 240, ISO 13943 86.1-86.3 e NFPA 30B, o quelle che figurano nella letteratura scientifica consolidata; oppure
  2. applicando il seguente metodo di calcolo:

il calore chimico di combustione (ΔHc), espresso in chilojoule per grammo (kJ/g), può essere calcolato come il prodotto del calore teorico di combustione (ΔHcomb) e del coefficiente di rendimento della combustione, in generale inferiore a 1,0 (il valore più frequente è dell’ordine di 0,95 o 95 %).

Per un aerosol comprendente più componenti il calore chimico di combustione è la somma dei valori ponderati dei calori di combustione delle singole componenti, calcolato come segue:

dove: ΔHc = calore chimico di combustione del prodotto (in kJ/g); wi% = frazione in massa della componente i nel prodotto; ΔHc(i) = calore specifico di combustione della componente i nel prodotto (in kJ/g). 10.2 Il responsabile della commercializzazione del generatore aerosol deve descrivere il metodo applicato per determinare il calore chimico di combustione in un documento facilmente reperibile all’indirizzo specificato sull’etichetta conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera a, redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, qualora il calore chimico di combustione sia utilizzato come parametro per valutare l’infiammabilità degli aerosol conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

Allegato 2

(art. 5 cpv. 6 lett. c)

Valori massimi di pressione per recipienti di vetro con rivestimento protettivo permanente per gas liquefatti o miscele di gas liquefatti

  1. La tabella riporta i valori massimi ammissibili della pressione a 20 °C in funzione della percentuale di gas.
  2. Per le percentuali non riportate nella tabella, i valori massimi della pressione si ottengono per estrapolazione.
Capacità totalePercentuale del gas liquefatto riferita alla miscela totale, in base alla massa
20 %50 %80 %
50– 80 ml3,5 bar2,8 bar2,5 bar
80–160 ml3,2 bar2,5 bar2,2 bar
160–220 ml2,8 bar2,1 bar1,8 bar
Allegato 3

(art. 6 cpv. 5 lett. b)

Valori massimi di pressione per recipienti di vetro non protetti per gas liquefatti

  1. La tabella riporta i valori massimi ammissibili della pressione a 20 °C in funzione della percentuale di gas liquefatto.
  2. Per le percentuali non riportate nella tabella, i valori massimi della pressione si ottengono per estrapolazione.
Capacità totalePercentuale del gas liquefatto riferita alla miscela totale, in base alla massa
20 %50 %80 %
50– 70 ml1,5 bar1,5 bar1,25 bar
70–150 ml1,5 bar1,5 bar1 bar
Allegato 4

(art. 12 cpv. 2)

Propellenti ammessi secondo i settori d’impiego

  1. Per le derrate alimentari: 1.1 gas rari; 1.2 azoto; 1.3 biossido di carbonio; 1.4 protossido d’ozoto (gas esilarante); 1.5 aria.
  2. Per gli spruzzatori per cuocere al forno a base di oli vegetali (solo per impieghi professionali e industriali), per gli spruzzatori a emulsione per derrate alimentari a base di acqua e per i mezzi destinati all’igiene della bocca e dei denti, in cui il propellente entra nella cavità orale insieme al contenuto specifico: 2.1 gas rari; 2.2 azoto; 2.3 biossido di carbonio; 2.4 protossido d’ozoto (gas esilarante); 2.5 aria; 2.6 butano C4H10; 2.7 isobutano (CH3)3CH; 2.8 propano C3H8.
  3. Per i cosmetici e gli oggetti d’uso che non vengono a contatto diretto con le derrate alimentari: 3.1 gas rari; 3.2 azoto; 3.3 biossido di carbonio; 3.4 protossido d’ozoto (gas esilarante); 3.5 aria; 3.6 butano C4H10; 3.7 isobutano (CH3)3CH; 3.8 propano C3H8; 3.9 dimetiletere CH3OCH3(DME); 3.10 … 3.11 miscele dei propellenti menzionati ai numeri 3.6–3.10; 3.12 ossigeno (ammesso solo per cosmetici).
  4. Nei rimanenti settori d’impiego, i gas riportati ai numeri 1–3 e le miscele di questi gas sono ammessi, a condizione che il contenuto del generatore aerosol, quando viene spruzzato, non venga a contatto del corpo umano o che, nei generatori a più compartimenti, il gas propellente non venga a contatto con il restante contenuto.
Allegato 5

Footnotes

  1. RS 817.02

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

  4. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

  5. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

  6. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3411).

  9. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

  10. RS 813.11

  11. Abrogate dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3411).

  12. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

  13. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

  14. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3411).

  15. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

  16. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

  17. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 mag. 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40, modificata dalla direttiva 2008/47/CE, GU L 96 del 9.4.2008, pag. 15.

  18. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

  19. RS 0.742.403.1

  20. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

  21. RS 745.1

  22. RS 741.01

  23. RS 0.741.621

  24. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

  25. [RU 1995 3434, 2002 836, 2005 3389II 5]

  26. Si veda la nota concernente l’art. 16 cpv. 2.