Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale

814.82OPICChimFederal Council Ordinance1 gen 2005

(Ordinanza PIC, OPICChim)

del 10 novembre 2004 (Stato 1° ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19 capoverso 2 lettere a e d nonché 38 della legge del
15 dicembre 20001sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 29 e 39 capoverso 1bisdella legge del 7 ottobre 19832
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 19983
concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale
(Convenzione PIC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto
  1. La presente ordinanza istituisce un sistema di notifica e d’informazione per l’importazione e l’esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell’essere umano o sull’ambiente.
  2. La presente ordinanza consente alla Svizzera di partecipare alla procedura internazionale di notifica e alla procedura internazionale d’assenso preliminare con conoscenza di causa (procedura PIC) per determinate sostanze e preparati pericolosi conformemente alla Convenzione PIC.
Art. 2 Campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza si applica a:
    1. sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (appendice 1);
    2. sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2);
    3. altre sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 20154sui prodotti chimici (OPChim).5
  2. La presente ordinanza non si applica:
    1. alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
    2. alle materie radioattive;
    3. ai rifiuti;
    4. alle armi chimiche;
    5. ai prodotti farmaceutici, compresi i medicamenti per uso umano e veterinario;
    6. agli alimenti;
    7. alle sostanze e ai preparati utilizzati come additivi alimentari;
    8. 6 alle sostanze e ai preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure per l’uso personale di un singolo individuo, le cui quantità non superano 10 kg per spedizione.
Art. 2a Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. prodotto chimico di cui all’appendice 1: 1. una sostanza figurante nell’appendice 1, 2. un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 1 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim7; b. prodotto chimico di cui all’appendice 2: 1. una sostanza figurante nell’appendice 2, 2. un formulato pesticida altamente pericoloso figurante nell’appendice 2, 3. un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 2 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim.

Sezione 2: Obblighi degli esportatori e degli importatori

Art. 3 Annuncio di esportazione
  1. Chi intende esportare un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:8
    1. il suo nome e indirizzo;
    2. il nome e l’indirizzo dell’importatore;
    3. 9 il nome e l’identità della sostanza o i nomi, l’identità e i tenori (in termini percentuali) di tutte le sostanze di cui all’appendice 1 o 2 (nome chimico e numero CAS) contenute nel preparato, nonché i corrispondenti nomi commerciali;
    4. le quantità che prevede di esportare nell’anno in corso;
    5. il Paese importatore;
    6. le proprietà pericolose e le previste caratterizzazioni di pericolo sull’etichetta;
    7. le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all’eliminazione senza danni e altre misure cautelative, quali le misure relative all’esposizione e alla diminuzione delle emissioni;
    8. le utilizzazioni previste;
    9. la data prevista dell’esportazione;
    10. 10 la scheda di dati di sicurezza di cui all’articolo 20 OPChim11.
  2. I prodotti chimici secondo l’allegato 1 sono esentati dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 se sono esportati per essere utilizzati come prodotti fitosanitari e sono soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo l’allegato 2.5 numero 4.2.1 dell’ordinanza del 18 maggio 200512sulla riduzione dei rischi connessi ai prodotti chimici.13
Art. 4 Restrizioni di esportazione
  1. Gli esportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione.
  2. Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all’appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso alcuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.14
  3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:
    1. al momento dell’importazione il prodotto chimico è registrato od omologato dalla Parte PIC importatrice;
    2. può essere comprovato che il prodotto chimico è già stato utilizzato o importato dalla Parte PIC importatrice e che non è stato sottoposto da quest’ultima ad alcun divieto di utilizzazione; oppure
    3. l’esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l’esplicito consenso per l’importazione del prodotto chimico.15
Art. 5 Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale
  1. Chi esporta una sostanza pericolosa o un preparato pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim16deve: a. etichettare la sostanza o il preparato tenendo conto delle norme internazionali in materia e indicare almeno i dati seguenti: 1. il nome del fabbricante, 2. il nome chimico o commerciale, 3. le iscrizioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le corrispondenti misure di protezione; b. fornire a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le più recenti informazioni disponibili.17
  2. .18
  3. L’etichetta secondo il capoverso 1 e la scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore.
  4. Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nella dichiarazione doganale che il prodotto chimico rientra nel campo d’applicazione della presente ordinanza.19
  5. Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 deve inoltre indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento identificativo rilasciato dall’UFAM secondo l’articolo 8a .20
  6. Chi esporta o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nei documenti di spedizione, se disponibile, il numero di tariffa doganale contenente il codice assegnato per il prodotto chimico di cui all’appendice 2 dall’Organizzazione mondiale delle dogane nell’ambito del sistema armonizzato (codice HS).21
Art. 6
Art. 7 Restrizioni di importazione

Gli importatori devono attenersi alle decisioni d’importazione della Svizzera ai sensi dell’articolo 14.

Sezione 3: Compiti delle autorità

Art. 8 Autorità nazionale designata dalla Svizzera

L’UFAM22è l’autorità nazionale designata dalla Svizzera ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione PIC.

Art. 8a Numero di riferimento identificativo
  1. Entro 15 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione di cui all’articolo 3, l’UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile:
    1. per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 1, sempre che l’annuncio contenga i dati richiesti;
    2. per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 2, sempre che siano presumibilmente rispettate le limitazioni di esportazione.
  2. L’UFAM informal’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)23in merito agli annunci di esportazione di cui all’articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1.
Art. 9 Collaborazione delle autorità
  1. Per le procedure di notifica e informazione previste nella presente ordinanza, l’UFAM chiede il parere degli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.
  2. Gli uffici federali si informano costantemente e a vicenda su fatti e informazioni connessi con l’applicazione della Convenzione PIC.
  3. L’UFAM può esigere dall’UDSC i dati necessari all’applicazione della presente ordinanza provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze e preparati importati ed esportati.
Art. 10 Rappresentanza della Svizzera nel Comitato di esame dei prodotti chimici

L’UFAM stabilisce la rappresentanza della Svizzera in seno al Comitato di esame dei prodotti chimici secondo l’articolo 18 della Convenzione PIC e si occupa dei lavori connessi a tale rappresentanza.

Art. 11 Notifica di norme giuridiche
  1. L’UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).24
  2. La notifica avviene al più tardi 90 giorni dopo l’entrata in vigore della pertinente norma giuridica. Nella notifica figurano altresì, per quanto disponibili, le informazioni necessarie secondo l’allegato I della Convenzione PIC.
Art. 12 Notifica d’esportazione
  1. Se un prodotto chimico di cui all’appendice 1 è esportato verso una Parte PIC importatrice, l’UFAM notifica l’esportazione all’autorità designata da questa Parte importatrice. La notifica d’esportazione deve recare le informazioni contenute nell’allegato V della Convenzione PIC.25
  2. La notifica d’esportazione di un prodotto chimico di cui all’appendice 1 avviene durante ogni anno civile al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione.26
  3. Se entro 30 giorni dall’invio della notifica d’esportazione non perviene una conferma da parte dell’autorità nazionale designata a tal fine dalla Parte PIC importatrice, l’UFAM ritrasmette la notifica.
Art. 13 Conferma di ricezione

L’UFAM conferma entro 30 giorni la ricezione di una notifica d’esportazione di una Parte alla Convenzione PIC all’autorità nazionale designata dalla Parte in questione.

Art. 14 Decisione d’importazione, risposta provvisoria
  1. Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all’iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo formulato pesticida altamente pericoloso nell’allegato III della Convenzione PIC, l’UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all’articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d’importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera.27
  2. La risposta è data d’intesa con gli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.
Art. 15 Pubblicazioni e modifica degli elenchi
  1. L’UFAM pubblica sul suo sito Internet28:
    1. le risposte della Svizzera (art. 14);
    2. semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.29
  2. L’UFAM tiene l’elenco delle Parti alla Convenzione PIC30e, su richiesta, lo mette a disposizione.
  3. L’UFAM adegua l’appendice 2 alle modifiche dell’allegato III della Convenzione PIC e riporta nell’appendice 1 le pertinenti annotazioni.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Facoltà di disporre e delega di compiti esecutivi
  1. L’UFAM può emanare le decisioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza.
  2. L’UFAM può delegare, totalmente o parzialmente, i compiti e le competenze ad esso conferiti dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati competenti.
Art. 17 Esecuzione da parte degli uffici doganalie collaborazione dell’UFAM
  1. Al momento dell’importazione e dell’esportazione di sostanze e preparati, gli uffici doganali controllano, per sondaggio o su richiesta dell’UFAM, se sono rispettati gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7.
  2. In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce. In tal caso, consultano l’UFAM. L’UFAM procede a ulteriori chiarimenti e prende i provvedimenti necessari.
Art. 18 Emolumenti

L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell’UFAM ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 200531sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Appendice 1

(art. 2 cpv. 1 lett. a)

Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze che in questa appendice sono contrassegnate con il simbolo # sono anche sostanze o componenti di formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2).

SostanzaNumero/i CAS
rilevante/i
Categoria
1,1,1-tricloretano71-55-6Prodotto chimico
industriale
1,2-dibrometano (dibromuro di etilene) #106-93-4Pesticida
1,2-dicloretano (dicloruro di etilene) #107-06-2
1,3-dicloropropene542-75-6Pesticida
2-naftilammina e i suoi sali91-59-8Prodotto chimico
industriale
Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico
e i suoi sali #
93-76-5Pesticida
Composti 2,4,5-triclorofenossiacetile
Acido 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionico e i suoi sali
Composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionile
2,4-dinitrotoluene
(2,4 DNT)
121-14-2Prodotto chimico
industriale
4,4’-diamminodifenilmetano
(MDA)
101-77-9Prodotto chimico
industriale
4-amminodifenile e i suoi sali92-67-1Prodotto chimico
industriale
4-nitrodifenile92-93-3Prodotto chimico
industriale
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene)81-15-2Prodotto chimico
industriale
Acefato30560-19-1Pesticida
Acetoclor34256-82-1Pesticida
Alaclor #15972-60-8Pesticida
Aldrina #309-00-2Pesticida
Alcani C10-C13, cloro-#85535-84-8Prodotto chimico
industriale
Alletrina584-79-2Pesticida
Ametrina834-12-8Pesticida
Amitraz33089-61-1Pesticida
Antrachinone84-65-1Pesticida
Arsenico e composti dell’arsenico7440-38-2 e
altri
Pesticida
Amianto:Prodotto chimico
industriale
– actinolite #77536-66-4
– antofillite #77536-67-5
– amosite #12172-73-5
– crocidolite #12001-28-4
– tremolite #77536-68-6
– crisotile12001-29-5
Azinfos metile #86-50-0Pesticida
Bendiocarb22781-23-3Pesticida
Bensulide741-58-2Pesticida
Bensultap17606-31-4Pesticida
Benzidina e i suoi sali92-87-5Prodotto chimico
industriale
Benzolo3271-43-2Prodotto chimico
industriale
Binapacril #485-31-4Pesticida
Bioalletrina584-79-2Pesticida
Bioresmetrina28434-01-7Pesticida
Bis(triclorometil)solfone3064-70-8Pesticida
Bitertanolo55179-31-2Pesticida
Cromato di piombo7758-97-6Prodotto chimico
industriale
Piombo cromato molibdato solfato rosso
(colorante CI Pigment Red 104)
12656-85-8Prodotto chimico
industriale
Giallo di piombo solfo-cromato
(colorante CI Pigment Yellow 34)
1344-37-2Prodotto chimico
industriale
Bromacil314-40-9Pesticida
Bromuro di metano74-83-9Prodotto chimico
industriale
Butafenacil134605-64-4Pesticida
Butraline33629-47-9Pesticida
Butilato2008-41-5Pesticida
Cadmio e composti del cadmio7440-43-9 e altriProdotto chimico
industriale
Cadusafos95465-99-9Pesticida
Carbaril63-25-2Pesticida
Carbendazim10605-21-7Pesticida
Carbofuran #1563-66-2Pesticida
Carbosulfan55285-14-8Pesticida
Clordano #57-74-9Pesticida
Clordecone (Kepon)143-50-0Pesticida
Clorfenvinfos470-90-6Pesticida
Cloroformio67-66-3Prodotto chimico
industriale
Cloropicrin76-06-2Pesticida
Clortal-dimetile1861-32-1Pesticida
Cloruro di colina67-48-1Pesticida
Cinidon-etile142891-20-1Pesticida
Cianammide420-04-2Pesticida
Cianazina21725-46-2Pesticida
Cibutrina28159-98-0Pesticida
Ciflutrin68359-37-5Pesticida
Ciexatin13121-70-5Pesticida
DDD72-54-8
DDE72-55-9Pesticida
DDT #50-29-3Pesticida
Decabromodifeniletere #1163-19-5Prodotto chimico
industriale
Diazinone333-41-5Pesticida
Diclobenil1194-65-6Pesticida
Diclorvos62-73-7Pesticida
Dicloran99-30-9Pesticida
Dicofol115-32-2Pesticida
Dicrotofos141-66-2Pesticida
Dieldrina #60-57-1Pesticida
Diisobutilftalato
(DIBP)
84-69-5Prodotto chimico
industriale
Dimetenammide87674-68-8Pesticida
Diniconazolo-M83657-18-5Pesticida
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7
Pesticida
Dinocap131-72-6Pesticida
Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)75113-37-0Prodotto chimico
industriale
Dinoseb e i suoi acetati e sali #88-85-7Pesticida
Dinoterb1420-07-1Pesticida
Endosulfan #115-29-7Pesticida
Endrina72-20-8Pesticida
Etion563-12-2Pesticida
Etossichina91-53-2Pesticida
Ossido di etilene #75-21-8Pesticida
CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a 3 atomi di CProdotto chimico
industriale
Fenarimol60168-88-9Pesticida
Fenbutatin ossido13356-08-6Pesticida
Fenitrotione122-14-5Pesticida
Fenpropatrin39515-41-8Pesticida
Fention55-38-9Pesticida
Fentin idrossido76-87-9Pesticida
Fentin acetato900-95-8Pesticida
Fenvalerate51630-58-1Pesticida
Flurenol467-69-6Pesticida
Flusilazolo85509-19-9Pesticida
Furatiocarb65907-30-4Pesticida
Guazatina108173-90-6Pesticida
Naftaline alogenate (con formula
C 10 H n X 8-n in cui X=alogeno e 0 ≤ n ≤ 7)
Prodotto chimico
industriale
Aloni: tutti i fluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di CProdotto chimico
industriale
HCH (isomeri misti) #608-73-1Pesticida
Eptabromodifeniletere
C 12 H 3 Br 7 O #
68928-80-3Prodotto chimico
industriale
Eptacloro #76-44-8Pesticida
Eptacloroepossido1024-57-3Pesticida, prodotto chimico industriale
Esabromociclododecani (HBCDD) #3194-55-6
25637-99-4
Prodotto chimico
industriale
Alfa-esabromociclododecano#134237-50-6Prodotto chimico
industriale
Beta-esabromociclododecano#134237-51-7Prodotto chimico
industriale
Gamma-esabromociclododecano#134237-52-8Prodotto chimico
industriale
Esabromodifeniletere
C 12 H 4 Br 6 O #
36483-60-0Prodotto chimico
industriale
Esaclorobenzolo #118-74-1Pesticida
Esaclorobutadiene87-68-3Prodotto chimico
industriale
Esaconazolo79983-71-4Pesticida
HBFC: tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di CProdotto chimico
industriale
HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di CProdotto chimico
industriale
Idrametilnon67485-29-4Pesticida
Ioxynil1689-83-4Pesticida
Isodrina465-73-6Pesticida
Isoproturon34123-59-6Pesticida
Kelevan4234-79-1Pesticida
Lindano #58-89-9Pesticida
Malation121-75-5Pesticida
Metabenztiazuron18691-97-9Pesticida
Metossicloro72-43-5Pesticida
Metilparation #298-00-0Pesticida
Metoxuron19937-59-8Pesticida
Mevinfos7786-34-7Pesticida
Mirex2385-85-5Pesticida, prodotto chimico industriale
Monolinuron1746-81-2Pesticida
Monometildibromodifenilmetano99688-47-8Prodotto chimico
industriale
MonometildiclordifenilmetanoProdotto chimico
industriale
Monometiltetraclorodifenilmetano76253-60-6Prodotto chimico
industriale
Nabam142-59-6Pesticida
Naled300-76-5Pesticida
NonilfenoloPesticida, prodotto chimico industriale
Nonilfenolo etossilatoPesticida, prodotto chimico industriale
Novaluron116714-46-6Pesticida
Ottabromodifeniletere
C 12 H 2 Br 8 O
32536-52-0Prodotto chimico
industriale
OttilfenoloPesticida, prodotto chimico industriale
Ottilfenolo etossilatoPesticida, prodotto chimico industriale
Ometoato1113-02-6Pesticida
Oxadiargil39807-15-3Pesticida
Ossidemeton-metile301-12-2Pesticida
Paratione #56-38-2Pesticida
Pebulato1114-71-2Pesticida
Pentabromodifeniletere
C 12 H 5 Br 5 O #
32534-81-9Prodotto chimico
industriale
Pentaclorobenzene608-93-5Pesticida, prodotto chimico industriale
Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché
i composti di pentaclorofenossici #
87-86-5Pesticida, prodotto chimico industriale
Acido perfluoroottanoico, i suoi sali e le sostanze correlate #335-67-1
e altri
Prodotto chimico
industriale
Perfluorottano sulfonati (PFOS)
C 8 F 17 SO 2 X
(X = OH, sale metallico (O M + ), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) #
1763-23-1
2795-39-3
e altri
Prodotto chimico
industriale
Permetrina52645-53-1Pesticida
Pertano72-56-0Pesticida
Forate#298-02-2Pesticida
Fosalone2310-17-0Pesticida
Bifenili polibromurati (PBB) #36355-01-8
(esa‑)
27858-07-7
(otta-)
13654-09-6
(deca-)
Prodotto chimico
industriale
Bifenili policlorurati (PCB) #1336-36-3Prodotto chimico
industriale
Trifenili policlorurati (PCT) #61788-33-8Prodotto chimico
industriale
Procimidone32809-16-8Pesticida
Prometrina7287-19-6Pesticida
Propaclor1918-16-7Pesticida
Propanil709-98-8Pesticida
Propargite2312-35-8Pesticida
Propazina139-40-2Pesticida
Profam122-42-9Pesticida
Propoxur114-26-1Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici #Pesticida, prodotto chimico industriale
Quintocene82-68-8Pesticida
Resmetrin10453-86-8Pesticida
Rotenone83-79-4Pesticida
Siduron1982-49-6Pesticida
Simazina122-34-9Pesticida
Strobano8001-50-1Pesticida
Oli di catrame8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5Prodotto chimico
industriale
Telodrina297-78-9Pesticida
Temefos3383-96-8Pesticida
Terbacil5902-51-2Pesticida
Terbufos #13071-79-9Pesticida
Terbutrina886-50-0Pesticida
tetrabromodifeniletere
C 12 H 6 Br 4 O
40088-47-9Prodotto chimico
industriale
Tetracloruro di carbonio56-23-5Prodotto chimico
industriale
Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di tetraclorofenossici
Tetraclorvinfos22248-79-9Pesticida
Tetradifon116-29-0Pesticida
Tetrametrina7696-12-0Pesticida
Tiociclam idrogenossalato31895-22-4Pesticida
Tiodicarb59669-26-0Pesticida
Tiometon640-15-3Pesticida
Tolilfluanide731-27-1Pesticida
Tossafene (camfecloro) #8001-35-2Pesticida
Triadimefon43121-43-3Pesticida
Triasulfuron82097-50-5Pesticida
Triclorfone #52-68-6Pesticida
Tridemorf24602-86-6Pesticida
Triflumuron64628-44-0Pesticida
Trifluralin1582-09-8Pesticida
Fosfato di tris (2,3-dibromopropile) #126-72-7Prodotto chimico
industriale
Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)115-96-8Prodotto chimico
industriale
Tris-azidirinil-fosfinossido545-55-1Prodotto chimico
industriale
Vamidotion2275-23-2Pesticida
Vinclozolin50471-44-8Pesticida
Zineb12122-67-7Pesticida
Composti triorganostannici, compresi tutti i composti di tributil-stagno #56-35-9 e altriPesticida
Appendice 2

(art. 2 cpv. 1 lett. b)

Sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC

(La presente appendice corrisponde all’allegato III della Convenzione PIC)

Sostanza/formulato pesticida altamente pericolosoNumero/i CAS
rilevante/i
Categoria
2,4,5-T e i suoi sali ed esteri93-76-5*Pesticida
Alaclor15972-60-8Pesticida
Aldicarb116-06-3Pesticida
Aldrina309-00-2Pesticida
Azinfos-metile86-50-0Pesticida
Binapacril485-31-4Pesticida
Captafol2425-06-1Pesticida
Carbofuran1563-66-2Pesticida
Clordano57-74-9Pesticida
Clorodimeform6164-98-3Pesticida
Clorobenzilato510-15-6Pesticida
DDT50-29-3Pesticida
Dieldrina60-57-1Pesticida
Dinitro-orto- cresolo (DNOC) e i suoi sali (come il sale d’ammonio, il sale di potassio e il sale di sodio)534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7
Pesticida
Dinoseb e i suoi sali ed esteri88-85-7*Pesticida
1,2-dibromoetano (EDB)106-93-4Pesticida
Endosulfano115-29-7Pesticida
1,2-dicloretano107-06-2Pesticida
Ossido d’etilene75-21-8Pesticida
Fluoroacetamide640-19-7Pesticida
HCH (isomeri misti)608-73-1Pesticida
Eptacloro76-44-8Pesticida
Esaclorobenzene118-74-1Pesticida
Lindano58-89-9Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercuriciPesticida
Methamidophos10265-92-6Pesticida
Monocrotophos6923-22-4Pesticida
Parathion56-38-2Pesticida
Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri87-86-5*Pesticida
Forate298-02-2Pesticida
Terbufos13071-79-9Pesticida
Toxafene8001-35-2Pesticida
Triclorfone52-68-6Pesticida
Formulati di polveri nebulizzabili che contengono una miscela:Formulato pesticida altamente pericoloso
– di benomile a una concentrazione uguale o superiore al 7 %17804-35-2
– di carbofurano a una concentrazione uguale o superiore al 10 %1563-66-2
– di tirame a una concentrazione uguale o superiore al 15 %137-26-8
Phosphamidon
(formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1000 g/l di ingrediente attivo)
13171-21-6
(miscela, [E] e [Z]-isomeri)
23783-98-4
([Z]-isomero)
297-99-4
([E]-isomero)
Formulato pesticida altamente pericoloso
Methylparathion
(alcuni formulati di concentrati emulsionabili (EC) con il 19,5 % o più di ingrediente attivo e polveri contenenti l’1,5 % o più di ingrediente attivo)
298-00-0Formulato pesticida altamente pericoloso
Amianto:Prodotto chimico
industriale
– actinolite77536-66-4
– antofillite77536-67-5
– amosite12172-73-5
– crocidolite12001-28-4
– tremolite77536-68-6
Ottabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:Prodotto chimico
industriale
– esabromodifeniletere36483-60-0
– eptabromodifeniletere68928-80-3
Pentabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:Prodotto chimico
industriale
– tetrabromodifeniletere40088-47-9
– pentabromodifeniletere32534-81-9
Decabromodifeniletere1163-19-5Prodotto chimico
industriale
Esabromociclododecano25637-99-4
3194-55-6
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8
Prodotto chimico
industriale
Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili, incluse le seguenti sostanze:Prodotto chimico
industriale
– acido perfluorottano solfonico1763-23-1
– perfluorottano sulfonato di potassio2795-39-3
– perfluorottano sulfonato di litio29457-72-5
– perfluorottano sulfonato di ammonio29081-56-9
– perfluorottano sulfonato di dietanolammonio70225-14-8
– perfluorottano sulfonato di tetraetilammonio56773-42-3
– perfluorottano sulfonato di didecildimetilammonio251099-16-8
– N-etil perfluorottano sulfonamide4151-50-2
– N-metil perfluorottano sulfonamide31506-32-8
– N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide1691-99-2
– N-(2- idrossietil)-N- metilperfluorottano sulfonamide24448-09-7
– fluoruro di perfluorottano sulfonile307-35-7
Acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti correlati,
comprese: – tutte le sostanze correlate nonché i loro sali e polimeri con un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15- direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, – tutte le sostanze correlate nonché i loro sali e polimeri con un gruppo perfluoroottil lineare o ramificato con la formula C8F17- come elemento strutturale; esclusi: − i composti con la formula C8F17-X, dove X = F, CI, Br, − i composti con la formula C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X′ oppure C8F17-CF2-X′ (dove X′ designa un qualsivoglia gruppo, compresi alcuni sali), − l’acido perfluorottano solfonico (PFOS) e i suoi derivati; (C8F17SO2X (dove X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati, compresi i polimeri).
335-67-1Prodotto chimico
industriale
Bifenili polibromurati (PBB)36355-01-8
(esa-)
27858-07-7
(otta-)
13654-09-6
(deca-)
Prodotto chimico
industriale
Bifenili policlorurati (PCB)1336-36-3Prodotto chimico
industriale
Trifenili policlorurati (PCT)61788-33-8Prodotto chimico
industriale
Paraffine clorurate a catena corta85535-84-8Prodotto chimico
industriale
Piombo tetraetile78-00-2Prodotto chimico
industriale
Piombo tetrametile75-74-1Prodotto chimico
industriale
Fosfato di tris (2,3-dibromopropile)126-72-7Prodotto chimico
industriale
Tutti i composti del tributilstagno, compresi: – ossido di tributilstagno – fluoruro di tributilstagno – metacrilato di tributilstagno – benzoato di tributilstagno – cloruro di tributilstagno – linoleato di tributilstagno – naftenato di tributilstagno56-35-9
1983-10-4
2155-70-6
4342-36-3
1461-22-9
24124-25-2
85409-17-2
Pesticida/
prodotto chimico
industriale**
* Sono indicati solo i numeri CAS dei composti d’origine. Per ottenere un elenco degli altri numeri CAS adeguati, ci si potrà riferire al documento d’orientamento di decisione pertinente (Decision Guidance Document, DGD)33. ** Tutti i composti del tributilstagno sono iscritti nell’appendice III della Convenzione PIC sia nella categoria «pesticida» sia nella categoria «prodotto chimico industriale». Dapprima questi prodotti chimici erano stati iscritti nell’appendice III nella categoria «pesticida» in seguito alla decisione RC-4/5 della Conferenza delle parti. L’emendamento all’appendice III è entrato in vigore il 1° febbraio 2009. Successivamente l’appendice III è stata modificata dalla decisione RC-8/5 della Conferenza delle Parti per includere tutti i composti di tributilstagno nella categoria «prodotto chimico industriale». Questa modifica è entrata in vigore il 15 settembre 2017.

Footnotes

  1. RS 813.1

  2. RS 814.01

  3. RS 0.916.21

  4. RS 813.11

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  7. RS 813.11

  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  11. RS 813.11

  12. RS 814.81

  13. Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4675).

  14. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  15. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  16. RS 813.11

  17. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  18. Abrogato dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  19. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  20. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  21. Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  22. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  23. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

  24. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  25. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  26. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  27. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  28. www .bafu.admin.ch>Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > PIC

  29. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  30. L’elenco in questione è ottenibile a pagamento presso l’UFAM, 3003 Berna, oppure può essere visionato gratuitamente o letto sul sito Internet:www.pic.int/Countries.

  31. RS 813.153.1

  32. Sono escluse le benzine con un contenuto di benzolo massimo pari all’1 per cento del volume utilizzate come carburanti in veicoli e aeromobili.

  33. I testi di questi documenti sono ottenibili a pagamento presso l’UFAM, 3003 Berna, o possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet:www.pic.int> The Convention > Chemicals.

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