814.812.38•Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti
814.812.38OASPRDepartmental Ordinance1 ago 2005
(OASPR)
del 28 giugno 2005 (Stato 1° marzo 2020)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
(art. 2 cpv. 1)
Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:
1.1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema: – biotopo e biocenosi – specie e individuo – cicli delle sostanze (catena alimentare; reti alimentari) e flussi energetici 1.1.2 Saper valutare i problemi ambientali e i pericoli per l’uomo legati ai prodotti refrigeranti: – impoverimento dello strato di ozono – riscaldamento dell’atmosfera terrestre – inquinamento delle acque 1.1.3 Saper spiegare i concetti e i termini tossicologici: – vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano – effetto tossico dei prodotti refrigeranti sull’uomo e relativi sintomi – termini:locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione
1.2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali che concernono i prodotti refrigeranti 1.2.2 Saper descrivere le prescrizioni concernenti la fabbricazione, l’importazione, l’impiego e lo smaltimento dei prodotti refrigeranti 1.2.3 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti
1.3.1 Saper spiegare i principi e le regole di comportamento da osservare in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti e di apparecchi e impianti che li contengono 1.3.2 Conoscere a fondo le misure necessarie per la protezione dell’uomo e dell’ambiente in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti 1.3.3 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso 1.3.4 Saper descrivere le possibilità esistenti per limitare al minimo le fughe di prodotti refrigeranti e la loro conseguente immissione nell’ambiente 1.3.5 Saper valutare la pericolosità delle sostanze per l’uomo e l’ambiente sulla base di etichette, foglietti illustrativi e schede di sicurezza e seguire le misure di protezione prescritte 1.3.6 Saper identificare e mettere in pratica le misure di precauzione per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti durante lo stoccaggio, la preparazione, la manutenzione e le attività successive 1.3.7 Saper confrontare la compatibilità ambientale di diversi prodotti refrigeranti
2.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d’impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili 2.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i prodotti refrigeranti, l’olio delle macchine frigorifere e gli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili 2.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante per lo smaltimento
2.2.1 Saper spiegare il funzionamento degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili 2.2.2 Saper valutare l’opportunità di utilizzare determinati apparecchi 2.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili 2.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica 2.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento
3.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d’impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore 3.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire prodotti refrigeranti, l’olio delle macchine frigorifere e apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore 3.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante ai fini dello smaltimento
3.2.1 Conoscere gli elementi fondamentali del funzionamento degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore 3.2.2 Saper valutare l’opportunità di utilizzare determinati apparecchi 3.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore 3.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica 3.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento
(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.
Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.
1L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.
2L’esame si limita alla parte teorica se il candidato detiene un diploma conforme ai requisiti della parte pratica dell’esame. L’UFAM pubblica un elenco dei diplomi pertinenti15.
L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.
L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.
1Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.
2La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dalla scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.
1L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a dipendenza dell’onere causato, da 100 a 1200 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.
2In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.
1La parte teorica dell’esame può essere scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.
2La durata minima dell’intero esame è di 90 minuti e quella massima di otto ore.
L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.
Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.
1Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.
2L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.
3Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.
1L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.
2In tal caso l’esame è considerato non superato.
Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.
1La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.
2L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
RS 814.81 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27). ↩
RS 813.153.1 ↩
La lista dei diplomi conforme ai requisiti della parte pratica dell’esame è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM:www.ufam.admin.ch> Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Autorizzazioni speciali. ↩
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