Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno

814.812.37OASLDepartmental Ordinance1 ago 2005

(OASL)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

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Sezione 1: Campo d’applicazione dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione
  1. Un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza consente l’impiego professionale e commerciale di prodotti per la protezione del legno secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 15 dicembre 20002sui prodotti chimici (LPChim) ai fini del trattamento del legname a partire dal taglio in segheria e dei prodotti del legno.
  2. L’autorizzazione speciale consente inoltre di trattare il legname abbattuto con prodotti fitosanitari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e LPChim prima del taglio in segheria.
  3. L’autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell’ambito delle attività di cui ai capoversi 1 e 2.
  4. Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono esercitare le attività di cui ai capoversi 1 e 2 soltanto se sono o sono state istruite sul posto da un titolare di un’autorizzazione speciale.
Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione
  1. L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1.
  2. Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3
  1. L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’autorizzazione speciale.
  2. L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale
  1. Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.
  2. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)3decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.
  3. Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
  4. Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore
  1. Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti per la protezione del legno mantengono la loro validità.
  2. Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.
Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7 Ente responsabile
  1. L’ente responsabile per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici è la Scuola universitaria professionale bernese di architettura, genio civile e legno.4
  2. L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:
    1. designa gli organi d’esame e vigila su di essi;
    2. coordina gli esami tecnici;
    3. tiene una statistica degli esami;
    4. redige un rapporto annuale destinato all’UFAM;
    5. offre, all’occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.
Art. 8 Organi d’esame

Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

  1. si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
  2. offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;
  3. designano gli esaminatori;
  4. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
  5. notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
  6. tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.
Art. 9 UFAM

L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

  1. 5 .
  2. esercita la vigilanza sull’ente responsabile;
  3. tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
  4. decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
  5. tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
  6. definisce un modello per l’autorizzazione speciale.
Art. 10

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 11
  1. Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
  2. Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 20056sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Sezione 6:

Art. 12

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

Allegato 1

(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di ecologia e tossicologia

1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema: biotopo e biocenosi – specie e individuo – caratteristiche e dinamica di una popolazione – organizzazione della biocenosi (interazione, diversità delle specie) – cicli delle sostanze (catena alimentare e reti alimentari) e flussi energetici 1.2 Saper descrivere la biologia di importanti organismi che vivono nel legno 1.3 Saper valutare il comportamento dei prodotti per la protezione del legno nell’ambiente e i loro effetti sugli ecosistemi 1.4 Saper spiegare il principio di precauzione e indicare le principali misure 1.5 Saper valutare quando è necessario effettuare trattamenti chimici (soglia ecologica ed economica dei danni, protezione integrata delle piante) 1.6 Tossicologia: saper indicare le vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano – saper spiegare i seguenti termini tossicologici:locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione – tossicità di importanti prodotti per la protezione del legno: saper spiegare l’effetto sull’uomo e i relativi sintomi

2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali per il commercio e l’impiego dei prodotti per la protezione del legno 2.2 Saper elencare le condizioni che autorizzano al commercio e all’impiego dei prodotti per la protezione del legno: autorizzazione d’immissione sul mercato – autorizzazione speciale 2.3 Saper spiegare le limitazioni e i divieti concernenti l’impiego dei prodotti per la protezione del legno 2.4 Saper indicare il campo d’applicazione delle varie autorizzazioni speciali 2.5 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti 2.6 Saper spiegare i principi fondamentali della delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee

3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

3.1 Conoscere a fondo le misure necessarie per tutelare l’ambiente e l’uomo in caso di impiego di prodotti per la protezione del legno 3.2 Saper descrivere le regole di comportamento da rispettare in caso di trasporto o deposito di prodotti per la protezione del legno 3.3 Saper descrivere il giusto comportamento in caso di inquinamento dell’ambiente 3.4 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso

4 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati

4.1 Saper valutare i principali prodotti e i loro principi attivi 4.2 Saper comparare la compatibilità ambientale di diversi metodi d’impiego 4.3 Comprendere e saper applicare i dati riportati sulle etichette e nelle istruzioni per l’uso (dichiarazione dei principi attivi, caratterizzazione, pittogrammi di pericolo, segnaletica di pericoli e di sicurezza) 4.4 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i rifiuti (resti di prodotti per la protezione del legno, recipienti che li hanno contenuti e legno trattato)

5 Apparecchi e loro uso appropriato

5.1 Saper valutare l’opportunità di impiegare determinati apparecchi 5.2 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi

Allegato 2

(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

4 Bandi

L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

5 Iscrizione

1Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

2La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

1L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

2In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

7 Forma e durata

1L’esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.

2La durata minima dell’esame è di 90 minuti e quella massima di tre ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

1Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

2L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

3Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

2In tal caso l’esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

1La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

2L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

Footnotes

  1. RS 814.81

  2. RS 813.1

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

  5. Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, con effetto dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

  6. RS 813.153.1