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814.621.4•Ordinanza relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro
814.621.4Departmental Ordinance1 gen 2002
del 7 settembre 2001 (Stato 1° gennaio 2002)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visto l’articolo 32a biscapoverso 2 seconda frase della legge federale del 7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente,
ordina:
La tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 5 luglio 20002sugli imballaggi per bevande (OIB) ammonta a:
La presente ordinanza nonché gli articoli 9–14, 16 e 17 dell’OIB3entrano in vigore il 1° gennaio 2002.
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