Ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili

814.018.21Departmental Ordinance1 mar 2000

del 15 febbraio 2000 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 4 capoverso 6 dell’ordinanza del 12 novembre 19971relativa alla
tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV);
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,2

ordina:

Art. 1

La Confederazione rimborsa ai Cantoni, annualmente e su base forfetaria, gli oneri sopportati a sostegno dell’esecuzione dell’OCOV. Competente per tale indennizzo è l’Ufficio federale dell’ambiente3.

Art. 2
  1. L’indennizzo annuale è ripartito tra i Cantoni in base alla quota fissata.
  2. La determinazione della quota tiene conto:
    1. dei bilanci dei COV controllati dal Cantone secondo l’articolo 10 OCOV;
    2. degli impianti stazionari gestiti sul territorio cantonale che impiegano COV esenti dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV.
Art. 3
  1. L’indennizzo annuale per Cantone è stabilito nell’allegato.
  2. L’allegato è modificato se l’onere d’esecuzione dei Cantoni ha subito variazioni significative.
Art. 4

Il versamento è effettuato alla fine di giugno.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

(art. 3 cpv. 1)

Indennizzo annuale ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein

CantoneIndennizzo annuale in franchi
AG231 000
AI0
AR12 000
BE194 000
BL266 000
BS74 000
FL6 000
FR50 000
GE50 000
GL29 000
GR10 000
JU51 000
LU65 000
NE55 000
NW6 000
OW13 000
SG133 000
SH30 000
SO83 000
SZ22 000
TG63 000
TI91 000
UR7 000
VD68 000
VS155 000
ZG29 000
ZH133 000

Footnotes

  1. RS 814.018

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 1027).

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ).