Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente

814.014OE-UFAMFederal Council Ordinance1 ago 2005

(Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM; OE-UFAM)1

del 3 giugno 2005 (Stato 1° dicembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente;
visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 25 della legge del 21 marzo 20034sull’ingegneria genetica;
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,6

ordina:

Art. 1 Oggetto
  1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, i controlli e le prestazioni (atti amministrativi):7
    1. dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)8e
    2. delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico e privato incaricate dall’UFAM dell’esecuzione (organi esecutivi terzi)
  2. Sono eccettuati gli atti amministrativi concernenti la concessione di contributi federali.
  3. Sono fatte salve le disposizioni speciali sugli emolumenti.
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049sugli emolumenti.

Art. 3 Riscossione di emolumenti da parte di altri organi di esecuzione
  1. Se l’UFAM delega un compito a un organo esecutivo terzo, gli emolumenti sono fatturati da quest’ultimo, che decide in caso di controversie sulla fattura e provvede alla riscossione. All’atto della delega di un compito di esecuzione, l’UFAM può decidere di fatturare esso stesso gli emolumenti, segnatamente se l’organo esecutivo terzo non è in grado di riscuoterli.
  2. L’UFAM e l’organo esecutivo terzo concordano la percentuale degli emolumenti che spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
  1. Gli emolumenti sono calcolati:
    1. secondo le tariffe definite nell’allegato;
    2. secondo il dispendio, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’allegato;
    3. negli altri casi secondo il dispendio.
  2. Se l’emolumento è calcolato in base al dispendio impiegato, si applica una tariffa oraria di fr. 140.–.
Art. 5 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua, all’inizio dell’anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento. Gli importi adeguati sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

Art. 6 Supplemento dell’emolumento
  1. Un supplemento massimo del 100 per cento dell’emolumento ordinario può essere riscosso se l’atto amministrativo:
    1. è eseguito, su richiesta, in modo urgente; oppure
    2. richiede un dispendio insolitamente elevato.
  2. Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell’emolumento ordinario. Se sono necessarie conoscenze speciali, può essere riscosso un supplemento amministrativo di 100 franchi l’ora al massimo.10
  3. I supplementi degli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 29 novembre 199511sul tariffario dell’Ufficio federale dell’ambiente per prestazioni e decisioni secondo l’ordinanza sulle sostanze;
  2. l’ordinanza del 15 ottobre 200112relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente.
Art. 8 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

.13

Art. 8a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006

Le prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2006 della presente ordinanza ma non ancora fatturate sottostanno alla nuova regolamentazione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

(art. 4 cpv. 1 lett. a e b)

Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

Franchi
1. Pareri in caso di consultazione e approvazioni
Per pareri e approvazioni secondo gli atti normativi sotto elencati valgono le aliquote e i quadri tariffari seguenti:
a. pareri che richiedono poco dispendio200
b. pareri che richiedono un certo dispendio2000
c. pareri che richiedono molto dispendiosecondo il dispendio, ma al massimo
20 000
– legge federale del 1° luglio 196614sulla protezione della natura e del paesaggio
(art. 3 cpv. 4)
– legge federale del 21 dicembre 194815sulla
navigazione aerea
(art. 36c e 37)
– ordinanza del 14 novembre 197316sulla navigazione aerea
(art. 86 cpv. 1)
– legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
(art. 41 cpv. 2)
– ordinanza del 19 ottobre 198817concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
(art. 12 cpv. 2)
– legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque
(art. 35 cpv. 3 e 48 cpv. 1)
– legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica
(art. 21 cpv. 1)
– ordinanza del 10 settembre 200818sull’emissione deliberata nell’ambiente
(art. 44 cpv. 1)
– ordinanza del 9 maggio 201219sull’impiego confinato
(art. 19 cpv. 1 e 2, 20 cpv. 1 nonché 21 cpv. 1)
– ordinanza del 20 agosto 202520sui prodotti fitosanitari
(art. 143)
– ordinanza del 10 gennaio 200121sui concimi
(art. 18 cpv. 3 e 30 cpv. 1 e 2)
– ordinanza del 26 maggio 199922sugli alimenti per animali
(art. 26 cpv. 2 e 3)
– ordinanza del 27 giugno 199523sulle epizozie
(art. 279 cpv. 1)
– legge del 4 ottobre 199124sulle foreste
(art. 49 cpv. 2)
– legge del 21 giugno 199125sulla pesca
(art. 21 cpv. 4)
2. Revoca di decisioni di sussidi federali500
2a . Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 22 giugno 200526sul traffico di rifiuti
a. autorizzazione per l’esportazione di rifiuti350–2500
b. consenso per l’importazione di rifiuti350–2500
c. ordinazione di 50 o più moduli di accompagnamento elettronici per anno civile, per ogni modulo di accompagnamento0.40
3. Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente:
a. autorizzazione di disseminazioni sperimentali1000–20 000
b. sorveglianza di disseminazioni sperimentali, per mezza giornata e per persona600–900
c. autorizzazione di immissione sul mercato2000–40 000
d. decisione relativa ad altre misure1000–5 000
3a . Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201827sulla salute dei vegetali (OSalV):
a. controlli periodici delle condizioni di omologazione per il trattamento o la marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 91 cpv. 1):
1. Importo forfettario di trasferta100
2. Esecuzione dei controllisecondo il dispendio
b. controlli effettuati nell’ambito di una misura preventiva (art. 10 cpv. 4) durante i quali sono state riscontrate violazioni dell’OSalV:
1. Importo forfettario di trasferta100
2. Esecuzione dei controllisecondo il dispendio
c. controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato soggetti a notifica (Accordo del 21 giugno 199928tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli):
1. Importo forfettario di trasferta100
2. Emolumento minimo per invio50
3. Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi200
d. controlli per campionatura concernenti il rispetto delle esigenze dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (art. 35), durante i quali sono state riscontrate violazioni dell’OSalV:
1. Importo forfettario di trasferta100
2. Emolumento minimo per invio50
3. Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi200
e. riconoscimento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (art. 53):
1. Importo forfettario di trasferta100
2. Emolumento minimo50
3. Collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell’azienda del destinatario autorizzatosecondo il dispendio
f. rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione come pure rilascio di un certificato di pre-esportazione (art 57, 58 e 59):
1. Importo forfettario di trasferta100
2. Emolumento minimo50
3. Ulteriori accertamenti amministrativi e tecnici per completare la domandasecondo il dispendio
4. Esecuzione dei controllisecondo il dispendio
g. rilascio di un’autorizzazione eccezionale:
1. per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2)50
2. per l’importazione di merci (art. 37)50
3. per il trasferimento di merci in zone protette (art. 42)50
4. per merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62)50
h. omologazione delle aziende che trattano o marcano legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 89 e 90)50
i. corrispondenza ufficiale relativa ai requisiti fitosanitari50
4. Controllo della gestione del materiale forestale di riproduzione secondo l’ordinanza del 30 novembre 199229sulle foreste200–1000
5. Autorizzazioni secondo l’ordinanza del 29 febbraio 198830sulla caccia500
6. Autorizzazione per l’introduzione di pesci e gamberi non indigeni secondo l’ordinanza del 24 novembre 199331relativa alla legge federale sulla pesca500
7. Sedute di informazione e di perfezionamento, per persona e per giorno200
8. Prestazioni in ambito idrologico (art. 57 della legge federale del 24 gen. 199132sulla protezione delle acque, art. 13 della legge federale del 21 giu. 199133sulla sistemazione dei corsi d’acqua e art. 19 dell’ordinanza del 25 giu. 202534sulla sistemazione dei corsi d’acqua):
8.1 Invio diretto di dati dalle stazioni di misura
8.1.1 Installazione del sistema di avvertimento di piena (una tantum )
– se l’apparecchiatura è disponibile500
– se occorre installare l’apparecchiatura in loco1500
8.1.2 Sistema di avvertimento di piena: abbonamento per stazione e anno (inclusa la gestione di tre criteri di attivazione e di tre destinatari dell’avviso)800
8.1.3 Uso in comune di stazioni di misura con apparecchiature del cliente e fornitura del segnale di misura
– invio per stazione e anno per un sensore1100
– ogni sensore supplementare, per stazione e anno500
8.2 Idrometrie
8.2.1 Idrometria secondo il dispendio e supplemento per idrometria
– equipaggiamento per idrometria, a seconda del metodo130–800
– analisi e foglio dei risultati, a seconda del metodo160–450
8.2.2 Supplemento per giorno
– rimorchio di misura completo200
9. Esame della domanda di fideiussione secondo l’ordinanza del 30 novembre 201235sul CO23000
10. Atti amministrativi e controlli secondo l’ordinanza del 12 maggio 202136sul commercio di legno (OCoL):
a. controlli sull’applicazione del sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori (art. 15 cpv. 2 OCoL):
1. Importo forfettario di trasferta100
2. Esecuzione del controllo del sistema di dovuta diligenzasecondo il dispendio
3. Accertamenti su legno e prodotti da esso derivatisecondo il dispendio
4. Decisione in caso di constatazione di violazionisecondo il dispendio ma al massimo
5000
5. Costi per il deposito e il trasporto in caso di sequestro o confiscasecondo i costi effettivi
b. controlli dell’obbligo di tracciabilità dei commercianti (art. 15 cpv. 2 OCoL):
1. Importo forfettario di trasferta100
2. Accertamenti su singole fornituresecondo il dispendio
3. Decisione in caso di constatazione di violazionisecondo il dispendio ma al massimo
2000
c. servizi di ispezione (art. 11 e 15 cpv. 2 OCoL):
1. Riconoscimento di un servizio di ispezione2000–15 000
2. Controllo di un servizio di ispezione riconosciuto
– Importo forfettario di trasferta100
– Esecuzione del controllosecondo il dispendio
– Decisione in caso di constatazione di violazionisecondo il dispendio ma al massimo
2 000
3. Revoca del riconoscimentosecondo il dispendio ma al massimo
2 000
11. Atti amministrativi e controlli secondo l’ordinanza del 2 aprile 202537sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr): elaborazione delle domande relative all’autorizzazione di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni secondo l’articolo 4 OCoCrsecondo il
dispendio ma
al massimo
10 000

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

  2. RS 814.01

  3. RS 814.20

  4. RS 814.91

  5. RS 172.010

  6. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

  7. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 12 mag. 2021 sul commercio di legno, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 306).

  8. Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  9. RS 172.041.1

  10. Nuovo testo giusta la cifra III dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

  11. [RU 1996 272; 2000 548]

  12. [RU 2001 2877]

  13. Le mod. possono essere consultate allaRU 2005 2603.

  14. RS 451

  15. RS 748.0

  16. RS 748.01

  17. RS 814.011

  18. RS 814.911

  19. RS 814.912

  20. RS 916.161

  21. RS 916.171

  22. [RU 1999 1780,2748all. 5 n. 6; 2001 3294cifra II 14; 2002 4065; 2003 4927; 2005 973,2695cifra II 19,5555; 2007 4477cifra IV 70; 2008 3655,4377all. 5 n. 14; 2009 2599; 2011 2405]. Vedi ora l’O del 26 ott. 2011 (RS 916.307 ).

  23. RS 916.401

  24. RS 921.0

  25. RS 923.0

  26. RS 814.610

  27. RS 916.20

  28. RS 0.916.026.81

  29. RS 921.01

  30. RS 922.01

  31. RS 923.01

  32. RS 814.20

  33. RS 721.100

  34. RS 721.100.1

  35. RS 641.711

  36. RS 814.021

  37. RS 814.311.1