Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

813.153.1OEPChimFederal Council Ordinance1 ago 2005

(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici,
OEPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 47 della legge del 15 dicembre 20001sui prodotti chimici (LPChim);
visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all’esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione.
  2. La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.
  3. La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:
    1. delle autorità doganali;
    2. dell’organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.

Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti
  1. Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento.
  2. Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
  1. Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:
    1. secondo le tariffe definite nell’allegato;
    2. secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’allegato;
    3. negli altri casi, secondo il tempo impiegato.
  2. Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier.
  3. Gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm4possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 5 Esborsi

Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all’articolo 6 OgeEm5, segnatamente le spese causate dall’amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.

Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi
  1. Se un’autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l’organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione.
  2. L’autorità esecutiva federale e l’organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.
Art. 7 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per atti amministrativi che all’entrata in vigore della presente ordinanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto previgente.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

(art. 4 cpv. 1)

I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim)

Fr.
1Esame delle notifiche di nuove sostanze
1.1 Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità inferiore a 10 tonnellate all’anno500– 8 000
1.2 Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 10 tonnellate all’anno e inferiore a 100 tonnellate all’anno1 000– 13 000
1.3 Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 100 tonnellate all’anno2 000– 25 000
1.4 Esame di una notifica secondo l’art. 29 OPChim500
2Trattamento di ulteriori prove d’esame di sostanze notificate
2.1 Informazioni secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. a OPChim1 000–12 000
2.2 Informazioni secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. b o c OPChim1 000–23 000
3Trattamento di una comunicazione (art. 34 OPChim)500
4Trattamento di una domanda di impiego di una designazione chimica alternativa (art. 14 cpv. 3 OPChim)400
4a Trattamento di una domanda di deroga alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio (art. 12 OPChim)200– 1 000

II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc)

1Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. L’emolumento minimo corrisponde all’emolumento del tipo di omologazione applicabile.

2Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento.

3Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui4Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 sono maggiorati del 5 per cento.

Franchi
1Trattamento delle domande di omologazione
1.1 Omologazione OEsecondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a15 000–60 000
1.2 Omologazione OnEsecondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b30 000–120 000
1.2.1 Con raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (art. 17 cpv. 2)15 000–60 000
1.2.2 Senza raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (esame completo)30 000–120 000
1.3 Omologazione ONsecondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera c600–2300
1.3.1 Supplemento per la valutazione dei documenti secondo l’allegato 8 numero 1.2 capoverso 1 lettera b5000–20 000
1.4 Omologazione per situazioni eccezionali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e1300–32 000
1.5 Omologazione semplificata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera f2300–4800
1.6 Riconoscimento secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera g5000–10 000
1.7 Omologazione di uno stesso biocida secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera i500
2Omologazione per l’importazione parallela
2.1 Omologazione per il commercio parallelo secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 12 500
2.2 Omologazione per il commercio parallelo secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2600–2 300
3Trattamento delle domande concernenti biocidi non soggetti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 OBioc, segnatamente per:
3.1 biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi (art. 19 cpv. 2 lett. b)500
3.2 biocidi emessi a scopi di ricerca e sviluppo (art. 19 cpv. 2 lett. c)1300–32 000
3.3 Comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera a500
4Richiesta del carattere confidenziale secondo l’articolo 33 cpv. 1; per ogni sostanza500
5Trattamento delle domande di proroga secondo l’articolo 26
5.1 Omologazione OE, OnE:
5.1.1 senza valutazione completa500–10 000
5.1.2 con valutazione completa (art. 26 lett. 5)11 000–45 000
5.2 Omologazione semplificata500–5000
5.3 Riconoscimento500–1300
5.4 Omologazione per situazioni eccezionali500–10 000
6Modifica
6.1 in base a nuove informazioni secondo l’articolo 24
6.1.1 modifica amministrativa500
6.1.2 modifica minore1 000–3600
6.1.3 modifica sostanziale4 000–10 000
7Disciplinamento transitorio
7.1 Trattamento delle domande di modifica secondo l’articolo 62a capoverso 3250
7.2 Esame di un nuovo fascicolo secondo l’articolo 62d capoverso 1 lettera c5000–20 000
8 Valutazione delle omologazioni dell’Unione in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera b
8.1 Valutazione di un’omologazione dell’Unione15 000–60 000
8.2 Valutazione di una modifica a un’omologazione dell’Unione:
8.2.1 Modifica amministrativa500
8.2.2 Modifica minore1 000–3 600
8.2.3 Modifica sostanziale4 000–10 000
8.3 Valutazione di una proroga di un’omologazione dell’Unione:
8.3.1 Senza valutazione completa500–10 000
8.3.2 Con valutazione completa11 000–45 000
9 Valutazione di principi attivi in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera c
9.1 Emolumento di base per un principio attivo e un tipo di prodotto150 000–250 000
9.1.1 Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di prodotto30 000 – 60 000
9.2 Emolumento per la proroga dell’approvazione di un principio attivo per un tipo di prodotto40 000 – 190 000
9.2.1 Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di prodotto7 500 – 22 500

III. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Fr.
1 Autorizzazione dei voli a scopo di irrorazione secondo l’articolo 4 lettera b ORRPChim500
2 Trattamento di una domanda di deroga secondo l’allegato 1.17 numero 2 capoverso 4
2.1 Emolumento di base per una sostanza e un impiego10 000 – 40 000
2.2 Emolumento suppletivo per un’ulteriore sostanza di un gruppo di sostanze secondo l’allegato XI sezione 1.5 del regolamento (CE) n. 1907/200661 000 – 10 000
2.3 Emolumento suppletivo per un impiego supplementare1 000 – 10 000
37 Elaborazione di una notifica concernente il processo di fabbricazione all’interno di un sistema chiuso secondo l’al legato 1.17 numero 4500 – 3 000
4 Trattamento di una domanda di restituzione della tassa secondo l’allegato 2.15 numero 6.6 bis
4.1 per pile per apparecchiature100
4.2 per pile per veicoli e pile industriali400
5 Rilascio e proroga di un’autorizzazione speciale secondo gli art. 12 cpv. 4 e 9 cpv. 3 ORRPChim50
5.1 Emolumento per la ricerca di un tirocinio di adattamento secondo l’art. 8a cpv. 3 ORRPChim300–500
5.2 Emolumento d’esame secondo l’art. 8a cpv. 3 ORRPChim50
6 Trattamento di una domanda di raccordo all’interfaccia standard secondo l’art. 10 dell’ordinanza dell’ordinanza del 16 novembre 2022 8sul registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari
6.1 Emolumento unico per il trattamento della domanda e la consulenza sulla programmazione dell’interfaccia standard, compresi il certificato e la formazione degli utenti200–7 000
6.2 Eventuale emolumento annuo aggiuntivo per l’assistenza tecnica, il rinnovo del certificato e il controllo della qualità dei dati200–5 000

IV. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)

Fr.
Controllo della conformità della buona prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione, stesura del rapporto per mezza giornata e per persona600 – 900

Gli emolumenti riscossi dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero IV capoverso 3 dell’allegato all’ordinanza del 9 novembre 20019sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Footnotes

  1. RU 2005 2869 RS 813.1

  2. RS 814.01

  3. RS 172.041.1

  4. RS 172.041.1

  5. RS 172.041.1

  6. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

  7. In seguito all’introduzione di un n. 3 il 1° giu. 2023 (RU 2023 191), i n. 3 e segg. dellaRU 2022 788sono rinumerati in 4 e segg.

  8. RS 814.88

  9. [RU 2001 3525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129n II.RU 2006 3681art. 14]. Vedi ora l’O del 2 dic. 2011 (RS 812.214.5 ).

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