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813.113.11•Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici
813.113.11Departmental Ordinance1 ago 2005
del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 59 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 5 giugno 20151sui prodotti chimici (OPChim),2
ordina:
La persona di contatto per i prodotti chimici (persona di contatto) ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20003sui prodotti chimici garantisce il flusso d’informazioni tra le autorità esecutive competenti e l’azienda o l’istituto di formazione. Essa deve garantire che:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
RS 813.11 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). ↩
RS 813.1 ↩
RS 813.12 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 85 n. 1 dell’O del 12 mag. 2010 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2010 2331). ↩
RS 916.161 ↩
RS 814.82 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6155). ↩
RS 814.81 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6155). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). ↩
RS 813.12 ↩
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