Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici

813.113.11Departmental Ordinance1 ago 2005

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 59 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 5 giugno 20151sui prodotti chimici (OPChim),2

ordina:

Art. 1 Compiti della persona di contatto

La persona di contatto per i prodotti chimici (persona di contatto) ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20003sui prodotti chimici garantisce il flusso d’informazioni tra le autorità esecutive competenti e l’azienda o l’istituto di formazione. Essa deve garantire che:

  1. le istruzioni delle autorità esecutive competenti siano trasmesse ai servizi responsabili della sua azienda o del suo istituto di formazione;
  2. le autorità esecutive competenti ricevano tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici.
Art. 2 Requisiti posti alla persona di contatto
  1. La persona di contatto deve avere una visione d’insieme dell’utilizzazione delle sostanze e dei preparati nell’azienda o nell’istituto di formazione. Deve conoscere gli obblighi dell’azienda o dell’istituto di formazione derivanti dall’utilizzazione di sostanze e preparati, conformemente alla legislazione in materia di prodotti chimici.
  2. Se in qualità di fabbricante l’azienda o l’istituto di formazione deve adempire gli obblighi secondo la legislazione in materia di prodotti chimici, la persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione adempiono tali obblighi.
  3. Gli obblighi di cui al capoverso 2 risultano dalle disposizioni seguenti:
    1. titoli secondo e terzo OPChim;
    2. capitolo 5 dell’ordinanza del 18 maggio 20054sui biocidi (OBioc);
    3. 5 capitolo 6 dell’ordinanza del 12 maggio 20106sui prodotti fitosanitari;
    4. sezione 2 dell’ordinanza del 10 novembre 20047relativa alla Convenzione PIC.
  4. La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione dispongono delle conoscenze specifiche secondo l’articolo 66 capoverso 1 OPChim, se l’azienda o l’istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi:8
    1. 9 del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 5 OPChim;
    2. destinati all’autodifesa.10
  5. Se delle persone all’interno dell’azienda o dell’istituto di formazione esercitano attività con sostanze o preparati che richiedono un’autorizzazione speciale per il loro impiego secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 18 maggio 200511sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), la persona di contatto deve potere indicare le persone che dispongono delle pertinenti autorizzazioni speciali.
Art. 3 Obbligo di comunicare
  1. Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se:
    1. 12 devono redigere una scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 19 OPChim;
    2. 13
    3. 14 forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 5 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all’autodifesa e a questo scopo devono avere a disposizione collaboratori in possesso di conoscenze specifiche secondo l’articolo 66 capoverso 1 OPChim;
    4. utilizzano a titolo professionale o commerciale le seguenti sostanze o preparati pericolosi:
    1. fumiganti, 2. prodotti per la conservazione del legno per scopi preventivi o curativi contro parassiti in edifici abitativi (soffitte) per conto di terzi, 3. biocidi del tipo di prodotti 14 (rodenticidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi) secondo l’allegato 10 OBioc15per conto di terzi, o 4. disinfettanti per l’acqua nelle piscine collettive.
  2. La fornitura di carburanti per motori alle stazioni di distribuzione è esclusa dall’obbligo di comunicare ai sensi del capoverso 1.
  3. Le altre aziende e istituti di formazione che utilizzano sostanze o preparati pericolosi devono, su richiesta, comunicare il nominativo della persona di contatto all’autorità esecutiva cantonale.
Art. 4 Forma e contenuto della comunicazione della persona di contatto
  1. L’azienda o l’istituto di formazione deve comunicare all’autorità esecutiva canto-nale competente, mediante appositi moduli o su supporto elettronico, il nominativo della persona di contatto designata.
  2. La comunicazione deve contenere i dati seguenti:
    1. il nome e indirizzo dell’azienda o dell’istituto di formazione;
    2. il nome della persona di contatto e la sua funzione nell’azienda o nell’istituto di formazione;
    3. il motivo per cui ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 l’azienda o l’istituto di formazione è soggetto all’obbligo di comunicare.
  3. Se i fatti di cui al capoverso 2 subiscono delle modifiche, l’azienda o l’istituto di formazione deve comunicare i cambiamenti entro 30 giorni.
Art. 5
Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

Footnotes

  1. RS 813.11

  2. Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

  3. RS 813.1

  4. RS 813.12

  5. Nuovo testo giusta l’art. 85 n. 1 dell’O del 12 mag. 2010 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2010 2331).

  6. RS 916.161

  7. RS 814.82

  8. Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

  9. Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6155).

  11. RS 814.81

  12. Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

  13. Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6155).

  14. Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

  15. RS 813.12

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