(Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)1
del 27 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 33a capoverso 4, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2, 60 e 65 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20062sulle professioni mediche (LPMed);
visto l’articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4
ordina:
Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento
Art. 1 Rilascio dei diplomi federali
- I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e dal presidente della commissione d’esame competente.
- Il diploma è rilasciato sotto forma di documento e di tessera plastificata.
- Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione». Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell’UFSP.5
Art. 2 Titoli federali di perfezionamento
- Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:
- medico generico ai sensi dell’allegato 1;
- medico specialista in uno dei settori di cui all’allegato 1;
- medico-dentista6specialista ai sensi dell’allegato 2;
- chiropratico specialista ai sensi dell’allegato 3;
- 7 farmacista specialista secondo l’allegato 3a .
- Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell’UFSP.
Art. 3 Rilascio
I diplomi federali e i titoli federali di perfezionamento sono rilasciati in base alla situazione secondo il diritto civile alla data del loro conseguimento.
Art. 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell’UE e dell’AELS
- I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, rilasciati da Stati membri dell’UE e dell’AELS, sono stabiliti ne:
- l’Allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19998tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
- l’appendice III dell’Allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19609istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.10
- I diplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla MEBEKO, sezione «Formazione», e dalla MEBEKO, sezione «Perfezionamento».11
- e4…12
Art. 5 Banca dati della MEBEKO
- La MEBEKO iscrive in una banca dati i dati rilevanti che riguardano:
- i diplomi federali di cui all’articolo 5 capoverso 1 LPMed;
- i diplomi esteri riconosciuti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPMed;
- i diplomi di cui all’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed;
- i diplomi verificati di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPMed;
- i diplomi equivalenti di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed;
- i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’articolo 21 capoverso 1 LPMed;
- i titoli di perfezionamento verificati di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPMed;
- i titoli di perfezionamento equivalenti di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed;
- 13 …
- Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO rileva i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma secondo il capoverso 1 lettere a-e:
- il cognome e i nomi, i cognomi precedenti;
- la data di nascita e il sesso;
- la lingua di corrispondenza;
- i luoghi di attinenza e le cittadinanze;
- il numero AVS14sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN15);
- l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica;
- le conoscenze linguistiche del titolare del diploma.
- …16
- Rileva inoltre i seguenti documenti per i titolari di:
- un diploma federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPMed: questo diploma con la data d’emissione e il luogo di rilascio;
- un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPMed: questo diploma con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;
- un diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed: questo diploma con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data d’iscrizione nel registro delle professioni mediche universitarie secondo l’ordinanza del 5 aprile 201717sul registro LPMed (registro delle professioni mediche) da parte della MEBEKO;
- un diploma verificato secondo l’articolo 35 capoverso 1 LPMed: questo diploma con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di verifica da parte della MEBEKO;
- un diploma equivalente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed: questo diploma con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell’attestato di equivalenza rilasciato dalla MEBEKO.
- Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO rileva i dati riguardanti i titolari di:
- un titolo di perfezionamento estero riconosciuto secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPMed: il titolo corrispondente con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data del riconoscimento da parte della MEBEKO;
- un titolo di perfezionamento verificato secondo l’articolo 35 capoverso 1 LPMed; questo titolo con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica da parte della MEBEKO;
- un titolo di perfezionamento equivalente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed: questo titolo di perfezionamento con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell’attestato di equivalenza rilasciato dalla MEBEKO.
- I dati di cui ai capoversi 1–4 sono iscritti nel registro delle professioni mediche regolarmente e gratuitamente.
- I dati necessari per l’attribuzione del numero GLN di cui ai capoversi 2 e 3 sono messi a disposizione dell’organizzazione competente dal segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.
Art. 6 Attestato di conformità alle direttive
Su domanda del titolare di un diploma federale o di un titolo federale di perfezionamento, la MEBEKO rilascia un attestato in cui si conferma che il documento in questione è conforme alle direttive CE.
Art. 7 Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica
- Il DFI esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l’accreditamento dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla LPMed. A tale scopo, paragona gli standard internazionali in materia di qualità con gli standard definiti conformemente alla LPMed dall’Agenzia svizzera di accreditamento giusta l’articolo 22 della legge del 30 settembre 201118sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.19
- L’esame ha luogo almeno ogni sette anni.
Sezione 2: Formazione universitaria
Art. 8 Standard di qualità
Il DFI definisce gli standard di qualità che concretizzano i criteri di accreditamento specifici per ogni professione medica universitaria.
Art. 9 Istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta per i cicli di studio
Un’agenzia di accreditamento è ritenuta istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 LPMed se soddisfa in particolare i seguenti criteri:
- è stata autorizzata dalla competente autorità dello Stato che ne ospita la sede;
- dispone delle competenze scientifiche necessarie a valutare richieste di accreditamento conformemente alle esigenze poste dal diritto federale;
- dispone delle competenze linguistiche necessarie a valutare richieste;
- dispone di conoscenze della professione medica svizzera interessata e del sistema svizzero delle scuole universitarie;
- soddisfa gli standard usuali riconosciuti sul piano nazionale e internazionale in materia di controllo della qualità delle agenzie di accreditamento, a condizione che essi non contraddicano le disposizioni della LPMed.
Sezione 3: Perfezionamento
Art. 10 Durata
La durata della formazione per ogni singolo titolo di perfezionamento è disciplinata negli allegati 1–3a .
Art. 11 Accreditamento dei cicli di perfezionamento
- L’organo di accreditamento ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 LPMed è l’Agenzia svizzera di accreditamento secondo l’articolo 22 della legge del 30 settembre 201120sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.21
- L’organizzazione responsabile del perfezionamento deve presentare la domanda di accreditamento al più tardi due anni prima della scadenza del periodo di validità dell’accreditamento.22
- …23
- L’organo di accreditamento avvia la valutazione esterna non appena riceve la domanda di accreditamento.
- Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell’organo di accreditamento sono pubblicati in rete dall’istanza di accreditamento.
- Per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera b LPMed, il DFI definisce gli standard di qualità in un’ordinanza.
Sezione 3a: Conoscenze linguistiche secondo l’articolo 33a LPMed
Art. 11a Conoscenze linguistiche necessarie secondo l’articolo 33a capoverso 1 lettera b LPMed
Chi esercita una professione medica universitaria deve comprendere nella lingua in cui esercita la professione almeno i contenuti principali di testi complessi relativi a temi concreti e astratti. Deve partecipare a discussioni nel proprio settore specialistico ed essere in grado di esprimersi sull’argomento in maniera spontanea e fluente, affinché sia possibile una conversazione con persone che utilizzano principalmente tale lingua senza grandi difficoltà da entrambe le parti.
Art. 11b Eccezione concernente le conoscenze linguistiche secondo l’articolo 33a LPMed
- Le persone che esercitano una professione medica universitaria possono esercitare temporaneamente la loro professione sotto sorveglianza specialistica senza provare di possedere le conoscenze linguistiche secondo l’articolo 11a , se:24
- ciò s’impone per assicurare l’assistenza ai pazienti;
- non è stato possibile trovare una persona che esercita una professione medica universitaria in grado di provare tali conoscenze linguistiche;
- è garantita la sicurezza dei pazienti.
- Queste persone devono provare di possedere le conoscenze linguistiche necessarie entro un anno.
Art. 11c Iscrizione e prova delle conoscenze linguistiche
- La MEBEKO iscrive nel registro delle professioni mediche le conoscenze linguistiche se la persona che esercita una professione medica universitaria prova di soddisfare le esigenze di cui all’articolo 11a .
- Le conoscenze linguistiche possono essere provate mediante:
- un diploma di lingue internazionalmente riconosciuto che non risalga a oltre sei anni or sono;
- un titolo di formazione o di perfezionamento della professione medica universitaria acquisito nella lingua corrispondente; oppure
- un’esperienza lavorativa di tre anni negli ultimi dieci anni, nella lingua corrispondente nella professione medica universitaria in questione.
- In linea di principio si presuppone che le conoscenze orali e scritte della lingua principale della persona che esercita una professione medica universitaria siano sufficienti ai fini dell’iscrizione. In caso di dubbio, la MEBEKO può esigere una prova della padronanza della lingua.
Sezione 3b: Esigenze minime relative alla formazione finalizzata all’ottenimento di un diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed
Art. 11d
Un diploma conseguito all’estero il quale nello Stato che lo ha rilasciato autorizza all’esercizio di una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale secondo la LPMed è iscritto nel registro delle professioni mediche solo se si fonda su una formazione che soddisfa le seguenti esigenze minime:
- per i medici: una durata di formazione di almeno sei anni di studio a tempo pieno o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
- per i medici-dentisti: una durata di formazione di almeno cinque anni o 5000 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
- per i chiropratici: una durata di formazione di almeno sei anni di studio a tempo pieno o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
- per i farmacisti: una durata di formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
- per i veterinari: una durata di formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto.
Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione
Art. 12 Designazione della professione
- Per le professioni di medico, medico-dentista, farmacista, chiropratico o veterinario il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE25. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.26
- I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati:
- allegato 1 per la professione di medico;
- allegato 2 per la professione di medico-dentista;
- allegato 3 per la professione di chiropratico;
- allegato 3a per la professione di farmacista.27
- Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.28
- I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri non riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE non possono essere utilizzati per designare la professione.29
- Le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine e una traduzione in una lingua nazionale svizzera.
- I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.
Art. 13
Art. 14 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE e da Stati non membri dell’AELS
- Le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed con un diploma o un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale se:
- insegnano in un ospedale nell’ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano la loro professione in tale ospedale sotto la propria responsabilità professionale; oppure
- esercitano la loro professione in una regione in cui è comprovato un insufficiente approvvigionamento di cure medico-sanitarie.30
- Per provare l’equivalenza professionale e istituzionale, le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed presentano alla competente autorità cantonale di vigilanza un attestato di equivalenza della MEBEKO per il loro diploma o titolo di perfezionamento.
- L’autorizzazione si estende unicamente all’attività concreta esercitata in un determinato ospedale o studio medico.
Sezione 5: Emolumenti
Art. 15
- Gli emolumenti sono disciplinati nell’allegato 5.
- Laddove è fissato un quadro tariffario, l’emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.
- In casi motivati, l’autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.
- Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200431sugli emolumenti.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 17 ottobre 200132sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è abrogata.
Art. 17 Modifica del diritto vigente
…33
Art. 18 Disposizioni transitorie
- a8…34
- Per l’ammissione al perfezionamento conformemente all’articolo 19 capoverso 1 LPMed, il superamento del primo esame intercantonale in chiropratica equivale al conseguimento di un diploma federale corrispondente.
Art. 18a Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010
- …35
- Le persone che hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o interna prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono continuare a usare il titolo federale di perfezionamento precedente oppure conseguire, su domanda, il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale, senza alcuna condizione.
- …36
- Le persone che hanno conseguito un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’officina o d’ospedale prima dell’istituzione dei titoli federali di perfezionamento corrispondenti possono utilizzare la designazione di farmacista specialista in farmacia d’officina o d’ospedale.
Art. 18b Disposizioni transitorie della modifica del 5 aprile 2017
- I titolari di un diploma federale in farmacia che, prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017, disponevano di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di farmacista e che fino a tale data non avevano conseguito un titolo federale di perfezionamento possono, nei tre anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, richiedere un titolo federale di perfezionamento in farmacia d’officina, purché:
- siano in possesso di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’officina; oppure
- abbiano concluso prima del 2001 un perfezionamento teorico in farmacia d’officina e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio del titolo federale di perfezionamento abbiano svolto l’attività d’officina per almeno due anni.
- I titolari di un diploma federale in farmacia che prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017 disponevano di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di farmacista e che fino a tale data non avevano conseguito un titolo federale di perfezionamento possono, nei tre anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, richiedere un titolo federale di perfezionamento in farmacia d’ospedale, purché siano in possesso di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’ospedale.
- I titoli federali di perfezionamento in chirurgia vascolare o in chirurgia toracica possono essere rilasciati solo dopo l’accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti.
- Sono esonerati dall’obbligo di fornire la prova di cui all’articolo 11c e dall’obbligo di pagare gli emolumenti di cui al numero 3b dell’allegato 5, se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017 erano già iscritti nel registro delle professioni mediche:
- i titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento federali, per l’iscrizione delle lingue in cui hanno conseguito la formazione o il perfezionamento; e
- i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, per l’iscrizione della lingua nazionale comprovata alla MEBEKO nell’ambito della procedura di riconoscimento.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
Allegato 1
(art. 2 cpv. 1 lett. a e b nonché art. 10)
Perfezionamento dei medici
1. Specializzazioni e relativa durata secondo l’articolo 25 della direttiva 2005/36/CE
2. Specializzazione e relativa durata secondo l’articolo 28 della direttiva 2005/36/CE
3. Altre specializzazioni e relativa durata
Allegato 2
(art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 10)
Perfezionamento del medico-dentista
1. Specializzazioni e relativa durata secondo l’articolo 35 della direttiva 2005/36/CE
2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata
Allegato 3
(art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10)
Perfezionamento dei chiropratici
Specializzazione e relativa durata in chiropratica secondo gli articoli 10–15 della direttiva 2005/36/CE
Allegato 3a
(art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 10)
Perfezionamento dei farmacisti
Specializzazioni e relativa durata in farmacia secondo gli articoli 10–15 della direttiva 2005/36/CE
Allegato 4
Allegato 5
(art. 15)
Emolumenti
Sono fissati gli emolumenti seguenti: