Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti

810.215.7Federal Council Ordinance1 lug 2007

(Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti)

del 16 marzo 2007 (Stato 15 novembre 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 67 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 20041sui trapianti,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
  1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni di servizio e i controlli (atti amministrativi) delle autorità federali di esecuzione nell’ambito della legislazione in materia di trapianti.
  2. La presente ordinanza non si applica ad atti amministrativi:
    1. delle autorità doganali;
    2. dei Cantoni;
    3. dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento specifico, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Calcolo degli emolumenti
  1. Le autorità federali di esecuzione riscuotono per i propri atti amministrativi emolumenti calcolati secondo il dispendio di tempo in base alle tariffe stabilite nell’allegato.
  2. Per quanto concerne gli atti amministrativi per i quali nell’allegato non sono stabilite aliquote, gli emolumenti sono calcolati secondo il dispendio di tempo.
  3. L’aliquota oraria per il calcolo del dispendio di tempo si basa sui costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale calcolati dall’Amministrazione federale delle finanze.
  4. Per gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm3possono essere riscossi supplementi pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 4 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per gli atti amministrativi non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stabiliti secondo gli articoli 35–39 dell’ordinanza del 26 giugno 19964concernente il controllo degli espianti.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

(art. 3 cpv. 1)

I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti

Franchi
1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per:
1.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e il numero dei programmi di trapianto)5 000–30 000
1.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17500–20 000
1.3 l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, di tessuti, cellule e organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti.500–2 000
1.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 191 000–20 000
1.5 …
1.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 dell’ordinanza del 20 settembre 20135sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm)500–10 000
1.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 341 000–20 000
1.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e 2 OSRUm500–3 000
2 Sospensione o revoca di un’autorizzazione per:
2.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e il numero dei programmi di trapianto)500–5 000
2.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17200–1 000
2.3 l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, di tessuti, cellule e organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti200–500
2.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 19200–1 000
2.5 …
2.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 OSRUm200–500
2.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 34200–1 000
2.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e 2 OSRUm200–500
3 Modifica di un’autorizzazione per:
3.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e il numero dei programmi di trapianto)200–10 000
3.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17200–5 000
3.3 l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, di tessuti, cellule e organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti200–2 000
3.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 19200–10 000
3.5 …
3.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 OSRUm200–5 000
3.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 34200–10 000
3.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e 2 OSRUm200–3 000
4 Altri emolumenti
4.1 …
4.2 …
4.3 ispezione secondo l’articolo 40 in funzione del dispendio, per ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il rapporto)800
4.4 stesura di rapporti500–1 000
4.5 rilascio di conferme e certificati100–200
4.6 emissione di diffide100–300
4.7 spese supplementari6sostenute dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per il rilevamento e la trasmissione manuali di dati relativi a notifiche7e a domande8che non sono state presentate nella forma prevista dall’UFSP.100–300

II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 2007 sugli xenotrapianti

Franchi
1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per:
1.1 una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo l’articolo 3500–20 000
1.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard secondo l’articolo 131 000–30 000
2 Sospensione o revoca di un’autorizzazione per:
2.1 una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo l’articolo 3200–500
2.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard secondo l’articolo 13200–1 000
3 Modifica o di un’autorizzazione per:
3.1 una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo l’articolo 3200–5 000
3.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard secondo l’articolo 13200–10 000
4 Altri emolumenti
4.1 ispezioni secondo l’articolo 30 capoverso 3 in funzione del dispendio, per ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il rapporto)800
4.2 stesura di rapporti500–1 000
4.3 rilascio di conferme e certificati100–200
4.4 spese supplementari9sopportate dall’UFSP per il rilevamento e la trasmissione manuali di dati relativi a domande10che non sono state presentate nella forma prevista dall’UFSP.100–300

Footnotes

  1. RS 810.21

  2. RS 172.041.1

  3. RS 172.041.1

  4. [RU 1996 2309, 1999 1403, 2001 15083294n. II 10, 2002 82.RU 2007 1961art. 54]

  5. RS 810.305

  6. Per agevolare l’esecuzione della L dell’8 ott. 2004 sui trapianti è disponibile un sistema elettronico dotato di moduli mediante i quali le persone soggette all’obbligo di notifica e i richiedenti possono introdurre direttamente le loro indicazioni e i loro dati (www.transplantationsdaten.admin.ch).

  7. Sono incluse sia le notifiche di cui agli art. 15, 21 cpv. 2, 22 cpv. 2 e 28 dell’O del 16 mar. 2007 sui trapianti sia la modifica di notifiche già esaminate in precedenza.

  8. Sono incluse anche le domande di modifica per attività per le quali è già stata rilasciata un’autorizzazione.

  9. Per agevolare l’esecuzione della L dell’8 ott. 2004 sui trapianti è disponibile un sistema elettronico dotato di moduli mediante i quali i richiedenti possono introdurre direttamente le proprie indicazioni e i propri dati (www.transplantationsdaten.admin.ch).

  10. Sono incluse anche le domande di modifica per attività per le quali è già stata rilasciata un’autorizzazione.