748.225.1
Ordinanza su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile
del 22 gennaio 1960 (Stato 1° aprile 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 63 della legge federale del 21 dicembre 1948sulla navigazione
aerea (LNA);
visto l’articolo 48 capoverso 2 del Codice civile,
ordina:
I. Applicazione:
1. aeromobili svizzeri
Art. 1
La presente ordinanza si applica:
- agli aeromobili svizzeri in Svizzera;
- agli aeromobili svizzeri all’estero, con riserva delle norme imperative di diritto straniero.
2. aeromobili stranieri
Art. 2
- La presente ordinanza s’applica analogicamente agli aeromobili stranieri, per ogni accadimento su territorio svizzero o al di sopra del medesimo.
- Per gli aeromobili stranieri che non atterrano in Svizzera, sono riservate le norme imperative dello Stato d’immatricolazione, nè sono applicabili le disposizioni della presente ordinanza concernenti gli uffici di stato civile del comandante.
II. Designazione del comandante
Art. 3
- Se a bordo d’un aeromobile non c’è che un pilota, questo è considerato comandante.
- Se a bordo d’un aeromobile i piloti sono parecchi, l’esercente dell’aeromobile designa, prima della partenza, una persona dell’equipaggio come comandante e una come supplente al medesimo. La designazione può essere stabilita in un regolamento di servizio.
- Se non è stato designato alcun comandante, o se esso o il supplente è impedito, i diritti e i doveri del comandante spettano alla persona più anziana, nel grado più elevato, dell’equipaggio.
- Chiunque esercita in fatto il comando a bordo d’un aeromobile ha gli stessi doveri e obblighi del comandante.
III. Diritti e doveri del comandante
1. Volo
a. Preparazione
Art. 4
Il comandante vigila affinchè la preparazione dell’equipaggio al volo e il ricevimento in consegna dell’aeromobile da parte dell’equipaggio siano conformi alle prescrizioni.
b. Documenti e libri di bordo
Art. 5
- Il comandante vigila affinchè i documenti di bordo prescritti si trovino a bordo dell’aeromobile e i libri di bordo prescritti siano tenuti come si conviene.
- L’esercente dell’aeromobile può, mediante un regolamento di bordo, sgravare il comandante di tali uffici, e demandarli ad altre persone.
c. Sicurezza
Art. 6
- Il comandante prende, nei limiti delle prescrizioni legali, delle istruzioni date dall’esercente dell’aeromobile e delle regole riconosciute della navigazione aerea, tutte le misure acconce a tutelare gli interessi dei passeggeri, dell’equipaggio, degli aventi diritto al carico e del tenutario dell’aeromobile.
- In caso di necessità, il comandante prende immediatamente tutte le misure occorrenti alla tutela della vita umana, dell’aeromobile e del carico.
d. Condotta dell’aeromobile
Art. 7
Il comandante risponde della condotta dell’aeromobile in conformità delle disposizioni legali, delle prescrizioni contenute nelle pubblicazioni d’informazione aeronautica (AIP), delle regole riconosciute della navigazione aerea e delle istruzioni dell’esercente.
2. Comando di bordo
a. Rispetto all’equipaggio:
aa. in generale
Art. 8
- Il comandante ha autorità su tutte le persone dell’equipaggio.
- In caso di necessità, il comandante può commettere alle persone dell’equipaggio degli altri uffici che quelli ad essi demandati dall’esercente e delegare loro degli uffici spettanti a sè stesso. Sono riservate le disposizioni concernenti le licenze del personale aeronavigante.
- Il comandante vigila sull’esecuzione degli uffici commessi dall’esercente dell’aeromobile alle singole persone dell’equipaggio.
bb. misure nel caso d’infrazioni
Art. 9
- Se una persona dell’equipaggio contravviene gravemente ai suoi doveri, il comandante ne avvisa subito l’esercente dell’aeromobile.
- Il comandante può, par ragioni d’ordine e di sicurezza, sospendere provvisoriamente dai suoi uffici una persona dell’equipaggio, sbarcarla come prima sia possibile, oppure vietarle l’imbarco.
cc. principio e fine
Art. 10
- L’autorità del comandante principia nel momento in cui egli, innanzi la partenza, aduna l’equipaggio per preparare il volo.
- Essa finisce con il licenziamento dell’equipaggio, compiuti i lavori attenenti al termine del volo.
b. Rispetto ai passeggeri:
aa. ambito
Art. 11
- I passeggeri, a bordo, sono sottoposti all’autorità del comandante.
- Essi sono tenuti a osservare le istruzioni date per cautelare la sicurezza del volo e mantenere a bordo l’ordine e la disciplina.
- Il comandante ha la facoltà di sbarcare come prima sia possibile il passeggero che, nonostante sia stato avvertito, non osserva le istruzioni ricevute.
bb. principio e fine
Art. 12
- L’autorità del comandante rispetto ai passeggeri principia nel momento della chiusura dell’aeromobile innanzi al viaggio.
- Essa finisce nel momento dell’apertura dell’aeromobile dopo il viaggio, o una parte di esso, e, nel caso d’atterraggio forzato, o di infortunio, nel momento in cui l’obbligo di provvedere ai passeggeri sia assunto da altri.
c. Rispetto all’aeromobile e al carico
Art. 13
- Il comandante dispone dell’aeromobile e del carico, nel limite del suo ufficio.
- Il suo diritto di disporre principia nel momento in cui riceve in consegna l’aeromobile e il carico e finisce in quello in cui li consegna agli organi designati dall’esercente, oppure, nel caso d’atterraggio forzato, o d’infortunio, nel momento in cui l’obbligo di provvedere all’aeromobile e al carico sia assunto da altri.
3. Rappresentanza dell’esercente
Art. 14
Il comandante rappresenta l’esercente dell’aeromobile rispetto agli altri, nei limiti da questo determinati.
4. Uffici pubblici del comandante
a. Nel caso di crimine o delitto a bordo:
aa. conservazione delle prove
Art. 15
- Se a bordo d’un aeromobile impiegato nel traffico commerciale sia commesso un crimine o un delitto, il comandante prende tutte le misure necessarie a conservarne le prove.
- Fintanto che non possano intervenire le autorità competenti, egli compie qualunque atto istruttorio che non soffra dilazione.
- Egli ha in oltre il diritto di perquisire i passeggeri e le persone dell’equipaggio, come anche di sequestrare gli oggetti che possano servire come mezzi di prova, avvertendo affinchè i segreti privati siano al possibile rispettati.
- Quando sia pericoloso indugiare, il comandante ha il diritto d’arrestare temporaneamente le persone sospette.
- Sono applicabili per analogia gli articoli 62 a 65, 69, e 74 a 85 della legge federale del 15 giugno 1934sulla procedura penale.
bb. obbligo di fare rapporto
Art. 16
- Il comandante notifica, senza indugio, all’autorità competente del luogo del prossimo atterraggio il crimine o il delitto commesso.
- Se il crimine o il delitto sia stato commesso su un aeromobile svizzero impiegato nel traffico commerciale, il comandante deve:
- quando il luogo del prossimo atterraggio sia all’estero, avvisare immediatamente, all’intenzione dell’Ufficio federale della polizia, il console svizzero territorialmente competente e chiederne le istruzioni;
- terminato il viaggio, fare immediatamente all’Ufficio federale dell’aviazione civileun rapporto scritto su il crimine o delitto e le misure prese.
b. Nel caso d’atterraggio forzato o d’infortunio
Art. 17
- Se un aeromobile atterra fuori d’un aerodromo autorizzato, il comandante deve chiedere immediatamente per mezzo delle autorità locali le istruzioni dell’autorità di polizia aerea.
- .
c. Fatti di stato civile:
aa. atterraggio in Svizzera
Art. 18
- Le nascite avvenute a bordo d’un aeromobile che atterra in Svizzera sono notificate allo stato civile svizzero del circondario in cui la madre ha abbandonato l’aeromobile.
- Le morti avvenute a bordo d’un aeromobile sono notificate allo stato civile svizzero del circondario in cui il cadavere è stato levato dall’aeromobile.
- Il comandante accerta se la nascita o la morte è stata notificata, oppure la notifica egli stesso.
bb. atterraggio all’estero
Art. 19
- Su le nascite o le morti avvenute a bordo d’un aeromobile svizzero che atterra all’estero, il comandante compila, al primo atterraggio all’estero, un processo verbale, che firma insieme con due altre persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
- Per le nascite, il processo verbale deve recare:
- il giorno, il mese, l’anno, l’ora, i minuti, scritti in lettere per disteso, e il luogo (longitudine e latitudine) della nascita;
- il cognome, i nomi e il sesso del neonato (figlio legittimo o naturale, figlia legittima o naturale);
- il cognome (compreso quello che la madre aveva da nubile), i nomi, la cittadinanza (per gli Svizzeri, il luogo d’attinenza), il luogo di domicilio dei genitori e la professione del padre;
- nel caso di filiazione naturale, vanno in oltre indicati la data di nascita e i genitori della madre; se questa è vedova o divorziata, si indicherà, in luogo della filiazione, il suo stato civile, il nome del coniuge del quale è vedova, o dal quale è divorziata, e la data dello scioglimento del matrimonio;
- se il parto è gemello o plurimo, l’ordine cronologico esatto delle nascite;
- per gli stranieri, la cittadinanza e, se è possibile, il luogo di origine o d’immatricolazione. L’apolide è indicato come tale, con la menzione della cittadinanza anteriore e del luogo di nascita. Se la madre possiede la cittadinanza svizzera, l’indicazione del suo luogo di attinenza;
- i documenti dei quali sono desunte le indicazioni previste nelle lettere c e d;
- il cognome, i nomi e il luogo di domicilio delle persone che hanno assistito alla nascita.
- Per le morti, il processo verbale deve recare:
- il giorno, il mese, l’anno, l’ora, i minuti, scritti in lettere per disteso, e il luogo (longitudine e latitudine) della morte;
- il cognome, i nomi e, se occorra, i soprannomi, la professione, il luogo di domicilio, la cittadinanza (per gli Svizzeri, il luogo di attinenza), come anche il luogo e la data di nascita del defunto;
- il cognome (compreso quello che la madre aveva da nubile), e i nomi dei genitori del defunto; per le persone adottate, anche il cognome, i nomi e il luogo d’attinenza dei genitori adottivi;
- lo stato civile del defunto (celibe, coniugato, vedovo, divorziato), con il cognome e i nomi del coniuge superstite, morto o divorziato, come anche il luogo di attinenza svizzera della vedova d’uno straniero o d’un apolide;
- la causa probabile della morte;
- per gli stranieri, la cittadinanza e, se è possibile, il luogo di origine o d’immatricolazione. L’apolide è indicato come tale, con la menzione della cittadinanza anteriore;
- i documenti dai quali è desunto lo stato civile;
- il cognome, i nomi e il luogo di domicilio delle persone che hanno assistito alla morte e del medico chiamato ad accertare la morte. Il certificato compilato da quest’ultimo dev’essere allegato al processo verbale del comandante.
- Il processo verbale dev’essere inviato, senza riguardo alle operazioni di stato civile delle autorità straniere, immediatamente dopo il primo atterraggio in Svizzera e per plico raccomandato, all’Ufficio federale dello stato civile in Berna.
cc. scomparsa d’una persona
Art. 20
- Se una persona sparisce da un aeromobile in volo, il comandante, al primo atterraggio, interroga tutte le persone che erano a bordo e siano in grado di dare informazioni sulle circostanze della scomparsa.
- Il comandante compila, e firma, un processo verbale, nel quale sono recate le testimonianze delle persone interrogate e i suoi accertamenti, come anche tutte le indicazioni che siano da darsi qualora la persona scomparsa fosse morta.
- Il processo verbale dev’essere inviato, senza riguardo alle operazioni di stato civile delle autorità straniere, immediatamente dopo il primo atterraggio in Svizzera e per plico raccomandato, all’Ufficio federale dello stato civile in Berna.
IV. Responsabilità civile
Art. 21
La responsabilità civile del comandante è disciplinata dalle norme del diritto civile.
V. Disposizioni penali
Art. 22
In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:
- viola uno degli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 2, 8 capoverso 3, 9 capoverso 1 e 17;
- in qualità di comandante di un aeromobile, omette di eseguire tutti o parte dei compiti al momento della pianificazione e della preparazione di un volo o al momento dell’assunzione del comando di un aeromobile compromettendo la sicurezza del volo.
VI. Entrata in vigore
Art. 23
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1960.