Ordinanza del DATEC sulla certificazione di simulatori di volo che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/2011

748.222.4OJAR-FSTDDepartmental Ordinance15 mag 2003

(OJAR-FSTD)1

del 30 aprile 2003 (Stato 15 maggio 2012)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 138a dell’ordinanza del 14 novembre 19732sulla navigazione aerea (ONA),

ordina:

Art. 1 Oggetto
  1. La presente ordinanza dichiara applicabili i seguenti regolamenti JAR emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)3concernenti la certificazione di simulatori di volo (JAR-FSTD):
    1. JAR-FSTD (A) – Aeroplane Flight Simulation Training Devices;
    2. JAR-FSTD (H) – Helicopter Flight Simulation Training Devices.
  2. La presente ordinanza si applica unicamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/20114.5
  3. Nel campo d’applicazione della presente ordinanza i diritti e gli obblighi degli esercenti di simulatori sono disciplinati dai regolamenti JAR‑FSTD.6
Art. 2 Versione ufficiale
  1. I regolamenti sono vincolanti nella versione pubblicata dalle JAA. Essi non sono tradotti.
  2. I regolamenti non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Possono essere consultati presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC7)8o ottenuti dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA9.
Art. 3 Rilascio dei certificati JAR-FSTD

L’UFAC rilascia i certificati in base ai regolamenti JAR-FSTD (JAR-FSTD-Certificate).

Art. 4 Direttive
  1. L’UFAC può emanare direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR, in particolare per tenere conto delle specificità e degli sviluppi tecnici.
  2. Le direttive possono essere consultate o ottenute presso l’UFAC.
Art. 5 Diniego, ritiro o limitazione di un certificato JAR-FSTD

In applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 194810sulla navigazione aerea (LNA), l’UFAC può negare il rilascio di un certificato JAR‑FSTD, decidere il suo ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esso inerenti, o limitare il suo campo di applicazione, segnatamente se la persona che ne chiede l’ottenimento o che ne è titolare:

  1. non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FSTD o della legislazione nazionale;
  2. viola gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FSTD o la legislazione nazionale;
  3. non ha pagato le tasse impostele.
Art. 6 Deroghe
  1. In casi giustificati, segnatamente per prevenire casi di rigore o per tenere conto degli sviluppi tecnici, l’UFAC può autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza.
  2. Esso può limitare le deroghe nel tempo e vincolarle a condizioni o oneri.
Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2003.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565).

  2. RS 748.01

  3. Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL‑2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi (www.jaa.nl).

  4. Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ).

  5. Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).

  6. Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).

  7. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  8. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

  9. Indirizzo: IHS, 321 Inverness Drive South, Englewood,  Colorado  80112; www.ihs.com. Indirizzo in Svizzera: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

  10. RS 748.0

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