Ordinanza dell’UFAC concernente l’esame degli aeromobili

748.215.2Federal Office Ordinance1 giu 1970

del 15 aprile 1970 (Stato 1° luglio 2025)

L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC),

visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19481sulla navigazione aerea,2

dispone:

Sezione 1: Campo d’applicazione e diritto applicabile

Art. 1

La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera:

  1. regolamento (UE) 2018/11394;
  2. regolamento (UE) n. 1321/20145;
  3. regolamento (UE) n. 748/20126.

Sezione 2: Estensione dell’esame

Art. 1a
  1. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) accerta mediante esami la conformità dell’aeromobile all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19957concernente la navigabilità degli aeromobili e all’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 19968sulle emissioni di aeromobili.
  2. Gli esami comprendono:
    1. l’esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;
    2. l’esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.

Sezione 3: Genere d’esame

Art. 2 Primi esami ed esami completivi
  1. I seguenti esami vengono svolti come primi esami:
    1. l’esame del tipo per conseguire il certificato di tipo;
    2. l’esame parziale di tipo, dopo una modifica d’un tipo ammesso;
    3. l’esame di serie per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.
  2. I seguenti esami vengono svolti come esami completivi:
    1. gli esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile;
    2. gli esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile;
    3. gli esami all’esportazione per il controllo dello stato dell’aeromobile.
Art. 2a Esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile

Gli esami completivi periodici devono essere svolti a intervalli regolari di 12–36 mesi. L’UFAC stabilisce l’intervallo tra gli esami caso per caso, prendendo in considerazione in particolare:

  1. il potenziale pericolo derivante dall’aeromobile;
  2. il tipo di operazioni a cui è destinato l’aeromobile;
  3. dati empirici ed eventi anteriori.
Art. 2b Esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile
  1. L’UFAC può ordinare esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile tra gli esami completivi periodici:
    1. dopo interventi di manutenzione finalizzati a riparare danni gravi o difetti tecnici;
    2. dopo un inconveniente;
    3. in caso di sospetto di difetti tecnici.
  2. In qualsiasi momento può essere ordinato un esame intermedio come ispezione di rampa.

Sezione 4: Procedura d’esame

Art. 3 Domanda
  1. I primi esami, gli esami completivi periodici e gli esami all’esportazione vengono eseguiti su domanda.
  2. Gli esami intermedi possono essere ordinati e svolti dall’UFAC in qualsiasi momento senza che ne venga fatta domanda.
Art. 4 Luogo, data e programma d’esame
  1. L’UFAC9stabilisce il luogo e la data dell’esame, possibilmente tenendo conto dei desideri motivati del proprietario o dell’esercente iscritto.
  2. L’UFAC emana il programma d’esame.
  3. L’esame inizia soltanto dopo la ricezione della documentazione necessaria e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera.10
  4. Soltanto per motivi speciali l’esame può essere fatto all’estero.
Art. 5 Trasferimento dell’esame
  1. L’UFAC può affidare gli esami ad organizzazioni specializzate, o far capo ad esperti o ad organismi di prova appropriati.
  2. Può affidare a un’autorità straniera l’esame di un aeromobile svizzero che si trova all’estero.
Art. 6 Collaborazione del proprietario o dell’esercente iscritto
  1. Il proprietario o l’esercente iscritto deve assistere all’esame dell’aeromobile o farsi rappresentare.
  2. Egli deve prendere tutti i provvedimenti atti ad agevolare l’esame.
  3. Il proprietario o l’esercente iscritto è autorizzato a proporre i membri responsabili dell’equipaggio per i voli d’esame. Ove non è fatto ricorso a questo diritto o se i membri dell’equipaggio proposti non risultano idonei per i voli previsti, l’UFAC stabilisce la composizione dell’equipaggio. In ogni caso, il rappresentante di detto Ufficio deve avere libero accesso alle cabine di pilotaggio.
  4. Durante i primi esami di volo non sono ammessi passeggeri; durante gli esami completivi, i passeggeri sono ammessi soltanto con l’approvazione dell’UFAC.
Art. 7 Proroga dell’esame

L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.

Art. 8 Rifiuto o sospensione dell’esame

L’esame è rifiutato o sospeso se non può essere svolto normalmente o mancano i documenti necessari.

Art. 9 Rapporto d’esame
  1. Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’avvenuto esame. Entrambi i documenti possono essere redatti su carta o in formato elettronico.
  2. Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini per la loro eliminazione. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.
  3. Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.
  4. La conferma dell’avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.
Art. 10 Tasse e spese
  1. Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell’ordinanza del 28 settembre 200711sugli emolumenti dell’UFAC.12
  2. Il proprietario o l’esercente iscritto sopporta le spese speciali d’esame, segnatamente quelle per i voli d’esame e le indennità di trasferta per esami all’estero.

Entrata in vigore

Art. 11
  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.
  2. Alla stessa data è abrogato il regolamento del 31 ottobre 195313concernente l’esame degli apparecchi aeronautici.

Footnotes

  1. RS 748.0

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).

  3. RS 0.748.127.192.68 . La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

  4. Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, GU L 212 del 22.8.2018, p. 1.

  5. Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (rifusione), GU L 362 del 17.12.2014, p. 1.

  6. Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione), GU L 224 del 21.8.2012, p. 1.

  7. RS 748.215.1

  8. RS 748.215.3

  9. Nuova espr. giusta la cifra n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).

  11. RS 748.112.11

  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

  13. [RU 1953 1020; 1960 1331]