progetti
748.215.2 ΓÇó Ordinanza dell’UFAC concernente l’esame degli aeromobili
748.215.2Federal Office Ordinance1 giu 1970
del 15 aprile 1970 (Stato 1° luglio 2025)
L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC),
visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19481sulla navigazione aerea,2
dispone:
La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera:
Gli esami completivi periodici devono essere svolti a intervalli regolari di 12–36 mesi. L’UFAC stabilisce l’intervallo tra gli esami caso per caso, prendendo in considerazione in particolare:
L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.
L’esame è rifiutato o sospeso se non può essere svolto normalmente o mancano i documenti necessari.
RS 748.0 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368). ↩
RS 0.748.127.192.68 . La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). ↩
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, GU L 212 del 22.8.2018, p. 1. ↩
Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (rifusione), GU L 362 del 17.12.2014, p. 1. ↩
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione), GU L 224 del 21.8.2012, p. 1. ↩
RS 748.215.1 ↩
RS 748.215.3 ↩
Nuova espr. giusta la cifra n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368). ↩
RS 748.112.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647). ↩
[RU 1953 1020; 1960 1331] ↩