Ordinanza concernente il servizio civile della meteorologia aeronautica

748.132.13Departmental Ordinance1 giu 1999

del 26 maggio 1999 (Stato 1° giugno 1999)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 dicembre 19951concernente il servizio della sicurezza aerea,
d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno,

ordina:

Art. 1 Compiti
  1. L’Istituto svizzero di meteorologia (ISM-MeteoSvizzera) garantisce il servizio civile della meteorologia aeronautica all’intera regione d’informazione di volo (FIR) della Svizzera.
  2. Il servizio civile della meteorologia aeronautica comprende:
    1. il servizio delle previsioni meteorologiche;
    2. i servizi di consulenza e di osservazione meteorologica;
    3. la rete di osservazione meteorologica compreso il suo esercizio;
    4. l’offerta di informazioni meteorologiche nazionali e internazionali agli utenti autorizzati dell’intera FIR della Svizzera;
    5. la formazione del personale addetto al servizio meteorologico aeronautico.
  3. ISM-MeteoSvizzera provvede attraverso un’organizzazione e una pianificazione adeguate affinché i suoi servizi vengano offerti in modo sicuro, efficiente ed economico.
  4. Esso sottopone all’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) e a Swisscontrol un quadro dettagliato delle prestazioni del servizio meteorologico aeronautico.
  5. Sotto la propria responsabilità, esso può delegare a terzi alcuni compiti relativi ai servizi menzionati nel capoverso 2. I compiti delegati devono essere annunciati all’Ufficio.
  6. In casi particolari, l’Ufficio può delegare temporaneamente a ISM-MeteoSvizzera altri compiti attribuiti al servizio meteorologico aeronautico.
Art. 2 Cooperazione
  1. L’Ufficio assiste ISM-MeteoSvizzera nell’applicazione delle istruzioni e delle direttive in materia di meteorologia aeronautica.
  2. ISM-MeteoSvizzera e Swisscontrol sono consultati prima che siano emanate, modificate o abrogate prescrizioni di diritto aeronautico concernenti il servizio meteorologico aeronautico. Essi possono sottoporre all’Ufficio proposte o suggerimenti.
  3. Di regola, compete all’Ufficio condurre i negoziati con le autorità aeronautiche o le organizzazioni aeronautiche internazionali. In singoli casi, esso può affidare questo compito a ISM-MeteoSvizzera.
Art. 3 Disposizioni finali
  1. L’ordinanza del 4 novembre 19912concernente il servizio civile della meteorologia aeronautica è abrogata.
  2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1999.

Footnotes

  1. RS 748.132.1

  2. [RU 1991 2505]