Ordinanza concernente la delimitazione del traffico di linea dagli altri tipi di traffico aereo commerciale

748.128Departmental Ordinance1 set 1993

dell’11 agosto 1993 (Stato 1° settembre 1993)

Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,

visto l’articolo 101 capoverso 4 dell’ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 19731,

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Art. 1 Pubblicità, accessibilità e disponibilità nel trasporto di persone
  1. Nel trasporto di persone, le serie di voli di cui all’articolo 101 capoverso 3 lettera c dell’ordinanza sulla navigazione aerea non sono considerate traffico di linea sottoposto a concessione se sono adempiute le seguenti premesse:
    1. i voli sono eseguiti sulla base di contratti di noleggio;
    2. ogni noleggiatore assume almeno 10 posti di passeggeri per una determinata destinazione; questa restrizione non si applica se la capacità totale o residua dell’aeromobile è inferiore a 10 posti;
    3. prima della partenza, ogni passeggero possiede una prenotazione definitiva per l’andata e il ritorno presso un solo noleggiatore. Tuttavia, il volo di ritorno può anche prendere avvio da un luogo diverso da quello di destinazione. A titolo eccezionale, la data del volo di ritorno può essere modificata dopo la partenza. I voli di andata e di ritorno possono essere eseguiti da diverse imprese di trasporto aereo. Sono ammessi trasporti di sola andata conformemente all’articolo 4 capoverso 2;
    4. i passeggeri rientrano in una delle categorie di noleggio menzionate negli articoli 2 a 5.
  2. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (ufficio) può rilasciare a un’impresa di trasporto aereo l’autorizzazione per trasportare, in base a tariffe stabilite liberamente, passeggeri sui voli di linea che adempiono le condizioni menzionate al capoverso 1, se:
    1. ciò non costituisce una violazione di accordi internazionali;
    2. sono utilizzati meno della metà dei posti riservati al traffico di linea.
  3. Sono ammessi eccezionalmente i trasporti a titolo gratuito nonché quelli che consentono di utilizzare disponibilità inopinate di posti con ritorno dei passeggeri entro 24 ore dall’arrivo a destinazione. I trasporti di questo tipo vanno annunciati all’ufficio entro la settimana successiva.
Art. 2 Viaggi a forfait (ITC)
  1. I viaggi a forfait comprendono il trasporto nonché le prestazioni accessorie, indissociabili da esse, che sono parte integrante del viaggio.
  2. Le prestazioni accessorie nel luogo di destinazione, che devono essere certificate e messe a disposizione di ogni passeggero per tutta la durata del viaggio, comprendono almeno i trasferimenti e l’alloggio in albergo o una prestazione equivalente.
Art. 3 Comitive con prenotazione (ABC)

Sono considerate comitive con prenotazione le comitive i cui membri possiedono una prenotazione definitiva per il volo di andata e di ritorno e il cui cognome, numero di passaporto e data di nascita nonché data di ritorno sono stati comunicati all’ufficio dall’impresa di trasporto o dal noleggiatore al più tardi due settimane prima della partenza.

Art. 4 Voli per lavoratori stranieri
  1. Sono considerati voli per lavoratori stranieri i voli che trasportano stranieri, o i loro parenti stretti, che dimostrano di aver lavorato per almeno tre mesi per un datore di lavoro svizzero. Per principio, questi trasporti si fanno in provenienza e a destinazione del Paese del quale è originario il lavoratore straniero.
  2. I trasporti di sola andata sono ammessi unicamente per i lavoratori stranieri, o i loro stretti parenti, che iniziano per la prima volta la loro attività professionale in Svizzera o se vi pongono fine.
Art. 5 Persone in corso di formazione
  1. Sono persone in corso di formazione:
    1. studenti tra i 16 e 30 anni, iscritti a una scuola superiore;
    2. studenti tra i 16 e 26 anni che frequentano una scuola a tempo pieno durante almeno un anno;
    3. apprendisti tra i 16 e 26 anni che assolvono un tirocinio professionale riconosciuto della durata minima di due anni.
  2. I requisiti menzionati devono essere documentati da una legittimazione rilasciata dall’istituto di formazione.
Art. 6 Pubblicità, accessibilità e disponibilità nel trasporto di merci

Nel trasporto di merci le serie di voli di cui all’articolo 101 capoverso 3 lettera c dell’ordinanza sulla navigazione aerea non sono considerate traffico di linea sottoposto a concessione se sono adempiute le seguenti premesse:

  1. i voli sono eseguiti sulla base di contratti di noleggio;
  2. i voli non sono offerti al pubblico né direttamente né indirettamente;
  3. il singolo volo è destinato:

1. al massimo a quattro noleggiatori per il trasporto delle loro merci o

2.2 esclusivamente al trasporto di piccole spedizioni che, prese singolarmente, pesano al massimo 60 kg.

Art. 7 Autorizzazione speciale

I voli del traffico merci di cui all’articolo 101 capoverso 3 lettera d dell’ordinanza sulla navigazione aerea richiedono un’autorizzazione speciale dell’ufficio.

Art. 8 Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore
  1. L’ordinanza del 24 ottobre 19803concernente la delimitazione del traffico di linea dagli altri tipi di traffico aereo commerciale è abrogata.
  2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1993.

Footnotes

  1. RS 748.01

  2. RU 1993 2934

  3. [RU 1980 1570]

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