Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile

748.112.11OEm-UFACFederal Council Ordinance1 gen 2008

(OEm-UFAC)

del 28 settembre 2007 (Stato 1° agosto 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea (LNA);
e in esecuzione delle decisioni del Comitato per il trasporto aereo
Comunità/Svizzera,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione
  1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) emanate o fornite sulla base:
    1. della legislazione aeronautica svizzera;
    2. degli atti giuridici dell’Unione europea recepiti dalla Svizzera, conformemente all’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.3
  2. La presente ordinanza non si applica alla riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni emanate o fornite direttamente dall’Agenzia per la sicurezza aerea (AESA) o su sua richiesta dall’UFAC (art. 14 cpv. 1 e art. 17).4
  3. Se su richiesta dell’UFAC un’autorità estera ha fornito una prestazione all’estero a favore di un’impresa svizzera, gli emolumenti corrispondenti sono integralmente a carico di quest’ultima.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento

Chi occasiona una decisione dell’UFAC o sollecita una prestazione dell’UFAC deve pagare un emolumento.

Art. 4 Esenzione dagli emolumenti
  1. Per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni alle imprese estere di trasporti aerei non sono riscossi emolumenti, a condizione che lo Stato estero in questione accordi la reciprocità.
  2. Un’autorizzazione speciale per l’uso dello spazio aereo è accordata gratuitamente agli Stati terzi, se è data la reciprocità, e alle Nazioni unite.
Art. 5 Calcolo degli emolumenti
  1. Laddove le disposizioni della presente ordinanza non prevedono una somma forfettaria, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato, all’occorrenza nei limiti del quadro tariffario.
  2. La tariffa oraria ammonta a 100–200 franchi a seconda delle conoscenze necessarie del personale che si occupa del dossier.
  3. In singoli casi, l’emolumento può essere condonato o ridotto in funzione dell’interesse e del beneficio dell’assoggettato nonché del pubblico interesse.
  4. L’UFAC può esentare dagli emolumenti i servizi federali qualora siano essi stessi beneficiari della prestazione.6
Art. 6 Supplementi

Per le prestazioni o le decisioni che, su domanda dell’assoggettato o per sua colpa, richiedono un onere amministrativo straordinario o che sono eseguite urgentemente o al di fuori del consueto orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento, ma pari ad almeno 100 franchi.

Art. 7 Rifiuto o ritiro di una domanda, ripetizione o annullamento di un esame
  1. Se una domanda è rifiutata o ritirata, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato per il suo trattamento.
  2. È riscosso un emolumento d’esame anche se l’esame deve essere ripetuto integralmente o in parte.
  3. Se un esame non può aver luogo per motivi imputabili al richiedente, i costi che ne derivano sono a suo carico.
  4. Gli emolumenti e i costi imputabili di cui ai capoversi 1–3 non possono in alcun caso eccedere gli emolumenti forfettari o gli emolumenti massimi previsti per le decisioni o le prestazioni secondo il quadro tariffario.
Art. 8 Indicizzazione

Se dall’entrata in vigore o dall’ultimo adeguamento della presente ordinanza l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento di almeno il 5 per cento, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli emolumenti all’indice all’inizio dell’anno seguente. Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

Art. 9 Esborsi

Sono considerati esborsi i costi di cui all’articolo 6 OgeEm7:

  1. 8 .
  2. i costi causati dall’assunzione delle prove, da esami speciali, da perizie scientifiche o dall’acquisizione di documentazione e materiale;
  3. i costi occasionati da valutazioni e pareri di autorità comunali, cantonali o federali nell’esecuzione del diritto in materia di navigazione aerea;
  4. i costi straordinari per la formazione di ispettori dell’UFAC, segnatamente in vista dell’iscrizione nel registro aeronautico di nuovi tipi di aeromobili;
  5. i costi di viaggio in Svizzera, fatturati se la tassa è calcolata secondo il tempo impiegato. In tal caso, si fattura una somma forfettaria di 100 franchi;
  6. i costi di viaggio e di trasporto all’estero;
  7. i costi causati dall’utilizzazione di programmi di trattamento elettronico dei dati e i costi delle infrastrutture;
  8. i costi per l’allestimento e il rilascio di riproduzioni, in particolare fotocopie.
Art. 10 Preventivo
  1. L’assoggettato può chiedere informazioni in merito ai presumibili emolumenti ed esborsi oppure un preventivo scritto.
  2. Se occasiona una prestazione onerosa o connessa a esborsi straordinari, l’assoggettato è in ogni caso informato per scritto in merito ai presumibili emolumenti ed esborsi.
  3. Queste informazioni sono gratuite.
Art. 11 Informazioni
  1. Per informazioni scritte od orali che richiedono un notevole onere amministrativo può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato.
  2. Il richiedente deve essere anticipatamente informato sulla riscossione dell’emolumento.
Art. 12 Parere
  1. Se, nell’ambito di una procedura, un’autorità cantonale o comunale chiede un parere dell’UFAC, quest’ultimo riscuote un emolumento secondo il tempo impiegato. Se è data la reciprocità alla Confederazione, l’UFAC non riscuote emolumenti.
  2. L’autorità richiedente deve essere anticipatamente informata sulla riscossione dell’emolumento.
  3. L’emolumento è direttamente riscosso presso l’autorità richiedente.
Art. 13 Decisione sugli emolumenti
  1. Di regola, l’UFAC decide l’emolumento, gli esborsi, la modalità e il termine di pagamento subito dopo aver fornito la prestazione o emanato la decisione.
  2. Se una prestazione si estende su un periodo prolungato o comprende più prestazioni parziali, l’UFAC può riscuotere uno o più emolumenti parziali. La somma di questi non può superare l’emolumento massimo per la prestazione completa.9

Sezione 2: Apparecchi aeronautici

Art. 14 Certificati di omologazione
  1. L’AESA riscuote direttamente:
    1. gli emolumenti per gli esami di omologazione in vista del rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti o certificati di omologazione supplementari;
    2. gli emolumenti per l’approvazione di modifiche e riparazioni;
    3. gli emolumenti annuali per i titolari di certificati di omologazione o di certificati di omologazione ristretti.
  2. Per i certificati di omologazione, per altri certificati e per esami degli aeromobili che non rientrano nelle competenze dell’AESA, gli emolumenti sono riscossi dall’UFAC e calcolati secondo il tempo impiegato. È applicato il quadro tariffario seguente:
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per i certificati di omologazione di aeromobili costruiti da dilettanti500.–150 000.–
b. per i certificati di omologazione di altri tipi di aeromobili1 000.–700 000.–
c. per i certificati di omologazione di motori ed eliche1 000.–150 000.–
d. per le modifiche di maggiore entità come un certificato di tipo esteso o ammissioni del tipo completive, le grandi riparazioni di aeromobili, motori ed eliche nonché per i certificati di parti o pertinenze destinati al mantenimento dell’aeronavigabilità200.–50 000.–
e. per l’ammissione di modifiche e riparazioni di minore entità200.–20 000.–
f. per il mantenimento annuale dell’aeronavigabilità di un tipo200.–100 000.–
g. per l’approvazione delle condizioni di volo legate a un’autorizzazione di volo200.–180 000.–
  1. Per l’esame di altri apparecchi aeronautici, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato da 1000 a 150 000 franchi al massimo.
Art. 15 Esami di aeronavigabilità
  1. Per gli esami d’entrata, per gli esami completivi periodici e straordinari, per gli esami in vista dell’esportazione di aeromobili, per gli esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a.10 per gli aeroplani con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg e per gli elicotteri monomotore360.–8 000.–
b.11 per gli aeroplani con un peso al decollo superiore a 5700 kg e per gli elicotteri plurimotore1000.–30 000.–
c.12 per gli alianti e gli aerostati200.–2 000.–
d. per gli altri aeromobili, i motori non montati, le eliche e gli altri oggetti di equipaggiamento300.–2 000.–
  1. Per gli esami che richiedono un onere straordinario, in particolare a causa di sistemi complessi (avionica) dell’aeromobile, possono essere riscossi supplementi fino al 20 per cento dell’emolumento massimo.
  2. Se un esame stabilito nell’ambito della vigilanza tecnica corrente non può essere eseguito o concluso per motivi di cui è responsabile principalmente l’esercente dell’apparecchio aeronautico, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato e richiesto il rimborso dei costi causati.
Art. 16 Matricola degli aeromobili
  1. Per l’iscrizione nella matricola degli aeromobili e per le attestazioni, sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. per la prenotazione di un contrassegno nella matricola degli aeromobili110.–
b. per l’iscrizione:
1. di un aliante, di un motoveleggiatore o di un aerostato300.–
2. di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg o di un elicottero monomotore400.–
3.13 di un aeromobile con un peso al decollo superiore a 5700 kg o di un elicottero plurimotore800.–
c. per il rilascio e il rinnovo di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità o di un attestato d’esame110.–
d.14 per il rilascio di un’attestazione ufficiale della cancellazione dalla matricola o di non iscrizione60.–
e. per il rilascio di un certificato di navigabilità, di un certificato di navigabilità ristretto o di un’autorizzazione di volo60.–
  1. Per la cancellazione e l’iscrizione di un cambiamento di proprietario o d’esercente, è riscossa la metà dell’emolumento fissato nel capoverso 1 lettera b.
  2. Se un aeromobile è cancellato d’ufficio dalla matricola degli aeromobili, non sono riscossi emolumenti.
  3. Per l’autorizzazione a iscrivere un aeromobile nella matricola degli aeromobili ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 197315sulla navigazione aerea (ONA) è riscosso un emolumento di 600 franchi.
  4. Quando riprende i documenti che erano rimasti presso l’UFAC, l’esercente versa un emolumento di 60 franchi per aeromobile e di 120 franchi per un’intera flotta.
  5. Per l’esame e l’approvazione di un programma di manutenzione, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 90 a 7000 franchi.16
  6. Per gli interventi di vigilanza corrente di un aeromobile iscritto nella matricola degli aeromobili è riscosso un emolumento annuo alla fine dell’anno civile come segue:17
Fr.
a. per un aliante, un motoveleggiatore o un aerostato200.–
b. per gli altri aeromobili con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg o per un elicottero monomotore300.–
c. per gli altri aeromobili con un peso al decollo superiore a 5700 kg o di un elicottero plurimotore600.–
  1. Se i documenti di bordo sono depositati ininterrottamente durante almeno sei mesi di un anno civile o un aeromobile è cancellato entro i primi sei mesi di un anno civile, è riscossa la metà dell’emolumento fissato nel capoverso 7.18
  2. In caso di iscrizione di un aeromobile entro il primo semestre dell’anno civile è riscossa la metà dell’emolumento fissato al capoverso 7. In caso di iscrizione dopo il primo semestre dell’anno civile non è riscosso alcun emolumento.19
Art. 17 Imprese di progettazione e prova di capacità di progettazione
  1. Per l’approvazione di un’impresa di progettazione e per la vigilanza nonché per la certificazione della capacità di progettazione mediante procedure alternative, gli emolumenti sono direttamente riscossi dall’AESA.
  2. Per il riconoscimento e la vigilanza corrente di imprese di progettazione di aeromobili, motori, eliche e parti di aeromobili che non rientrano nelle competenze dell’AESA, gli emolumenti sono riscossi dall’UFAC secondo il tempo impiegato.
Art. 18 Imprese di produzione di aeromobili
  1. Per l’approvazione di un’impresa di produzione gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:20
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il rilascio2000.–150 000.–
b.21 per l’estensione o la modifica200.–150 000.–
c.22 per la vigilanza corrente (per prestazione)200.–50 000.–
d.23 per le ispezioni straordinarie200.–50 000.–
  1. Il trattamento della domanda per l’approvazione del manuale dell’impresa e l’esame dell’impresa sono compresi nell’emolumento.
  2. Un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario è riscosso per:
    1. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali;
    2. l’autorizzazione della produzione senza approvazione come impresa di produzione.
Art. 19 Imprese di manutenzione
  1. Per l’approvazione di un’impresa di manutenzione gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:24
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il rilascio2000.–150 000.–
b.25 per l’estensione o la modifica200.–150 000.–
c.26 per la vigilanza corrente (per prestazione)200.–50 000.–
d.27 per le ispezioni straordinarie200.–50 000.–
  1. Il trattamento della domanda per l’approvazione del manuale dell’impresa, l’esame dell’impresa e gli oneri aggiuntivi per la sorveglianza dei certificati emessi da Stati terzi sono compresi nell’emolumento.28
  2. Un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario è riscosso per:
    1. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali;
    2. l’approvazione di una filiale all’estero.
Art. 20 Impresa addetta alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità
  1. Il trattamento della domanda per l’approvazione del manuale dell’impresa, l’esame dell’impresa e gli oneri aggiuntivi per la sorveglianza dei certificati emessi da Stati terzi sono compresi nell’emolumento.29
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il rilascio2000.–50 000.–
b.30 per l’estensione o la modifica200.–50 000.–
c.31 per la vigilanza corrente (per prestazione)200.–20 000.–
d.32 per le ispezioni straordinarie200.–20 000.–
  1. Il trattamento della domanda per l’approvazione del manuale per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e l’esame dell’impresa sono compresi nell’emolumento.

3Per le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario. 4. Per l’approvazione di un’impresa addetta alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, per il rilascio di certificati sull’esame dell’aeronavigabilità, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:33

Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il rilascio1000.–30 000.–
b.34 per l’estensione200.–30 000.–

Sezione 3: Registro aeronautico

Art. 21 Iscrizione
  1. L’emolumento per l’iscrizione di un aeromobile nel registro aeronautico dipende dalla massa massima ammissibile al decollo. L’emolumento è di 9 franchi per 100 kg.
  2. Si applica un quadro tariffario da 195 a 10 320 franchi.
Art. 21a Organismo incaricato di compiti combinati di aeronavigabilità
  1. Per l’approvazione di un organismo incaricato di compiti combinati di aeronavigabilità gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il rilascio2 000.–50 000.–
b. per l’estensione o la modifica200.–50 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)200.–20 000.–
d. per le ispezioni straordinarie200.–20 000.–
  1. Il trattamento della domanda per l’approvazione del manuale dell’organismo incaricato di compiti combinati di aeronavigabilità e l’esame dell’impresa sono compresi nell’emolumento.
  2. Per le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.
  3. Per l’approvazione di un organismo incaricato di compiti combinati di aeronavigabilità, per il rilascio di certificati sull’esame dell’aeronavigabilità, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario:
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il rilascio1 000.–30 000.–
b. per l’estensione200.–30 000.–
Art. 22 Trasferimento di proprietà

L’emolumento per iscrivere un trasferimento di proprietà è pari alla metà dell’emolumento per l’iscrizione.

Art. 23 Radiazione

L’emolumento riscosso per la radiazione di un aeromobile è pari al 20 per cento dell’emolumento per l’iscrizione.

Art. 24 Costituzione e aumento dei diritti di pegno

L’emolumento riscosso per iscrivere un diritto di pegno o aumentarne l’importo dipende dal valore. Esso è del 2 per mille fino a 2 milioni di franchi e dell’1 per mille per l’importo eccedente. Si applica un quadro tariffario da 385 a 17 200 franchi.

Art. 25 Estensione dei diritti di pegno

Per l’estensione di un diritto di pegno ad altri aeromobili o a un deposito di pezzi di ricambio, l’emolumento è pari al 20 per cento dell’emolumento riscosso per la costituzione di un diritto di pegno.

Art. 26 Cancellazione o diminuzione dei diritti di pegno

L’emolumento riscosso per la cancellazione di un diritto di pegno o per la diminuzione dell’importo del pegno è pari al 10 per cento dell’emolumento riscosso per costituire il pegno o aumentarne l’importo.

Art. 27 Altre iscrizioni

Per ogni altra iscrizione nel registro aeronautico un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato. L’importo massimo ammonta a 1200 franchi.

Art. 28 Estratti e attestati
  1. Per il rilascio di un estratto completo e legalizzato di una pagina del mastro, è riscosso un emolumento di 85 franchi.
  2. Per il rilascio di un attestato di un fatto di competenza del registro aeronautico, è riscosso un emolumento di 50 franchi.

Sezione 4: Personale aeronautico, personale di certificazione e personale della sicurezza aerea

Art. 29 Esami del personale aeronavigante
  1. Per gli esami e la ripetizione di esami del personale aeronavigante, svolti in presenza di ispettori dell’UFAC per il conseguimento e il mantenimento di qualifiche specifiche molto elevate oppure per le attività di vigilanza, nonché per i corsi tenuti dall’UFAC, sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. esame di radiotelefonia
1. esame pratico al suolo VFR/IFR100.–
2. valutazione delle competenze linguistiche (Language Proficiency Check)
– per il livello 4, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato150.–
– per il livello 4, proroga e rinnovo, con volo75.–
– per il livello 5/6, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato250.–
– per il livello 6, valutazione delle competenze orali per i madrelingua200.–
b. pilota di aeromobili leggeri LAPL(A) e LAPL(H)
1. esame teorico, per materia20.–
2. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG250.–
c. pilota privato PPL(A) e PPL(H), pilota di alianti (SFCL) e pilota di aerostati (BFCL)
1. esame teorico, per materia20.–
2. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG350.–
3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimotore ME400.–
4. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) per l’acquisizione e il mantenimento di una licenza di pilota di alianti250.–
5. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) per l’acquisizione e il mantenimento di una licenza di pilota di aerostato e per l’estensione della licenza a un’altra categoria di aerostati450.–
d. pilota professionale, CPL(A) e CPL(H)
1. esame teorico, per materia30.–
2. esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore400.–
3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano plurimotore450.–
e. Multi-Crew Pilot Licence MPL, esame di volo1250.–
f. pilota di linea ATPL(A) e ATPL(H)
1. esame teorico, per materia55.–
2. esame di volo800.–
g. volo strumentale (aeroplano ed elicottero)
1. esame teorico, per materia55.–
2. esame di volo (IR Skill Test) su aeroplano o elicottero monomotore500.–
3. esame di volo (IR Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimotore700.–
h. abilitazione per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test) e proroga e rinnovo delle qualifiche del volo strumentale (Proficiency Check)
1. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG in volo a vista (VFR)250.–
2. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG con abilitazione di volo strumentale (VFR e IFR)350.–
3. proroga o rinnovo dell’abilitazione di volo strumentale (Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore (soltanto IFR)250.–
4. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota in volo a vista (VFR)400.–
5. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota con abilitazione di volo strumentale (VFR e IFR)500.–
6. proroga o rinnovo dell’abilitazione di volo strumentale (Proficiency Check) su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota (soltanto IFR)400.–
7. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero certificato pluripilota800.–
8. volo con esaminatore, per volo350.–
i. esami per l’estensione della licenza di pilota d’aeroplano, di elicottero, di aliante e di aerostato
1. agli atterraggi in montagna (aeroplano ed elicottero, Skill Test o Proficiency Check)500.–
2. ai decolli con nebbia bassa o nebbia alta (elicottero)350.–
3. alla qualifica d’istruttore, salvo altrimenti specificato qui di seguito
– esame iniziale (Initial Assessment of Competence AoC)400.–
– rinnovo o proroga (AoC)300.–
4. alla qualifica d’istruttore IRI(A) e IRI(H)
– esame iniziale (AoC)500.–
– rinnovo o proroga (AoC)400.–
5. alla qualifica d’istruttore TRI(A), TRI(H), SFI(A) e SFI(H)
– esame iniziale (AoC)600.–
– rinnovo o proroga (AoC)500.–
6. alla qualifica di volo nelle nubi a bordo di un aliante
– esame di volo (Proficiency Check)150.–
7. ai voli commerciali
– esame di volo (Proficiency Check)450.–
j. corso d’istruttore di volo agli atterraggi in montagna (elicottero)
1. esame di ammissione400.–
2. esame di base2000.–
k. licenza di pilota di aliante da pendio (cat. deltaplano e parapendio)
1. esame teorico125.–
2. esame di volo125.–
  1. Gli emolumenti per gli esami teorici possono essere versati in anticipo.
Art. 29a Abilitazione per perito esaminatore e per esaminatore delle competenze linguistiche
  1. Per il trattamento di una domanda per il rilascio di un’abilitazione per perito esaminatore e per esaminatore delle competenze linguistiche è riscosso un emolumento di 100 franchi.
  2. Per l’istruzione e la vigilanza corrente di un perito esaminatore sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. formazione pratica e valutazione delle competenze di un perito esaminatore (Examiner AoC) (per prestazione)
1. aeroplani certificati monopilota400.–
2. aeroplani certificati pluripilota500.–
3. elicotteri400.–
4. aerostati200.–
5. alianti200.–
b. corsi per periti esaminatori (per giorno)
1. aeroplani certificati monopilota300.–
2. aeroplani certificati pluripilota500.–
3. elicotteri300.–
4. aerostati100.–
5. alianti100.–
6. competenze linguistiche100.–
Art. 29b Organismi aziendali di valutazione
  1. Per gli esami svolti all’interno di organismi aziendali di valutazione approvati dall’UFAC (Company-Examiner), l’UFAC riscuote ogni anno dall’azienda un emolumento per la vigilanza sugli organismi di valutazione, calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 200 a 40 000 franchi.
  2. Gli emolumenti d’esame di cui all’articolo 29 non sono riscossi qualora l’azienda si assuma le spese di indennizzo ai periti.
Art. 29c Esaminatori aeromedici e centri aeromedici
  1. Per la nomina e l’istituzione di un esaminatore aeromedico (Aero Medical Examiner, AME) è riscosso un emolumento pari a 5000 franchi.
  2. Per la certificazione e la sorveglianza di un centro aeromedico (Aero Medical Centre, AeMC) è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi per prestazione.
  3. L’UFAC può condonare integralmente o in parte gli emolumenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui la nomina e l’istituzione di un AME o la certificazione e l’esercizio di un AeMC siano nell’interesse dell’UFAC o non costituiscano un onere eccessivo per l’UFAC.
Art. 29d Limitazione, sospensione o ritiro

Per la limitazione, la sospensione o il ritiro di abilitazioni aeromediche, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.

Art. 29e Trasmissione di dossier aeromedici da o per l’estero

Per la trasmissione della documentazione del titolare di una certificazione aeromedica da un’autorità straniera all’UFAC o dall’UFAC a un’autorità straniera, è riscosso un emolumento presso il titolare di tale certificazione secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.

Art. 30 Licenze del personale aeronavigante
  1. Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio
1. di una licenza professionale125.–
2. di una licenza non professionale100.–
3. di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo100.–
b.35 per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un’abilitazione per tipo e classe o di estensione
1. di una licenza professionale75.–
2. di una licenza non professionale45.–
c.36 per il rilascio di un duplicato o l’emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali45.–
d. per il rilascio di un’autorizzazione speciale600.–
e.37 per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera
1. di piloti non professionisti230.–
2. di piloti professionisti600.–
f.38 per la conversione in un’abilitazione AESA di un’abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un’abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell’AESA140.–
g. per il controllo del libretto di volo25.–
  1. Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l’esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi.39
  2. Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L’importo massimo ammonta a 120 franchi.
Art. 31 Licenza di membro d’equipaggio
  1. Per il rilascio di una licenza di membro d’equipaggio, sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. per il rilascio di una licenza25.–
b. per il rilascio di un duplicato50.–
  1. Per la licenza di membro d’equipaggio non restituita all’UFAC, è riscosso un emolumento di 50 franchi.
  2. Per ogni atto di gestione del dossier un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L’importo massimo ammonta a 120 franchi.
Art. 32 Esami del personale di certificazione

Per gli esami e gli esami estesi del personale di certificazione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:40

Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. esame teorico (per materia d’esame)150.–300.–
b. esame pratico300.–500.–
Art. 33 Licenze del personale di certificazione
  1. Per le licenze del personale di certificazione sono riscossi gli emolumenti seguenti:41
Fr.
a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio400.–
b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione
1. rinnovo o estensione100.–
2. estensione a un tipo o una categoria di aeromobili supplementari50.–
c.42 per il rilascio di una licenza, di un’autorizzazione speciale o di un duplicato50.–
d.43 per il primo rilascio di un’autorizzazione a svolgere esami di aeronavigabilità a personale di certificazione indipendente1000.–
e.44 per il rinnovo dell’autorizzazione a svolgere esami di aeronavigabilità a personale di certificazione indipendente700.–
  1. Per ogni atto di gestione del dossier un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L’importo massimo ammonta a 120 franchi.
  2. Per l’approvazione di corsi per tipo di aeromobile svolti al di fuori di un organismo di formazione per il personale di certificazione, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, pari al massimo a 360 franchi.45
  3. Per il trattamento di una domanda di autorizzazione speciale che consenta di svolgere e di attestare lavori di manutenzione specifici, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, pari al massimo a 600 franchi.46
Art. 34 Licenze del personale della sicurezza aerea
  1. Per le licenze del personale della sicurezza aerea, sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio e il rilascio della licenza125.–
b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione, compreso il rilascio della licenza50.–
c. per il rilascio di un duplicato50.–
  1. Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L’importo massimo ammonta a 120 franchi.
Art. 35 Emolumento di partecipazione ai corsi
  1. Per i corsi organizzati dall’UFAC, sono riscossi emolumenti di partecipazione a copertura dei costi.
  2. Gli emolumenti di partecipazione ai corsi possono essere ridotti in funzione dell’interesse pubblico allo svolgimento dei corsi.
Art. 36 Altri esami e licenze

Per altri esami e licenze, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 50 a 600 franchi.

Art. 36a Operatori di aeromobili senza occupanti

Per la registrazione e il certificato di attitudine degli operatori di aeromobili senza occupanti sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.
a. per la prima registrazione, compresi la formazione e l’esame30.–
b. per la proroga, compresi la formazione e l’esame20.–
c. per la registrazione senza formazione ed esame (aeromodellismo)10.–

Sezione 5: Manifestazioni aeronautiche pubbliche e autorizzazioni di polizia aerea

Art. 37 Manifestazioni aeronautiche pubbliche
  1. Per l’autorizzazione di una manifestazione aeronautica pubblica, deve essere versato un emolumento di base di 400 franchi.47
  2. Per il trattamento di una domanda e per la sorveglianza della manifestazione, un emolumento è inoltre riscosso secondo il tempo impiegato. Si applica un importo massimo di 40 000 franchi.
Art. 38 Autorizzazioni di polizia aerea
  1. Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. autorizzazione per alianti da pendio, cervi volanti, paracaduti ascensionali, palloni frenati e aeromobili senza occupante (art. 14 e 18 cpv. 1 lett. b dell’O del 24 novembre 199448sulle categorie speciali di aeromobili), secondo il tempo impiegatoda 50.– a 5 000.–
b. autorizzazione per l’aerotrasporto di materie ammesse condizionalmente (art. 14 cpv. 3 LNA49)300.–
c. autorizzazione al lancio di oggetti o di sostanze da un aeromobile (art. 9 cpv. 1 dell’O del 20 maggio 201550concernente le norme di circolazione per aeromobili, ONCA)300.–
d. autorizzazione all’impiego o al lancio di corpi volanti (art. 23 cpv. 3 ONA51)400.–
e. autorizzazione di volo sotto le quote minime (art. 28 cpv. 2 lett. f ONCA)
1. per voli commerciali400.–
2. per voli non commerciali250.–
f. autorizzazione per atterraggi esterni
1. di aeroplani, elicotteri, dirigibili, aeromobili a motore che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 6 cpv. 1 dell’O del 14 maggio 201452sugli atterraggi esterni, OAEs)500.–
2. su distese d’acqua pubbliche (art. 6 cpv. 2 OAEs)500.–
3. a più di 2000 m di altitudine nell’ambito di voli d’istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia (art. 36 OAEs)0.–
g. autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree d’atterraggio in montagna nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 26 OAEs)180.–
h. autorizzazione per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4 OAEs)180.–
i. autorizzazione per deroghe alle condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 e alle restrizioni temporali e geografiche di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34 OAEs (art. 10 cpv. 1 OAEs)180.–
j. autorizzazione per atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone protette di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2 OAEs (art. 28 cpv. 1 OAEs)180.–
k. autorizzazione eccezionale per progetti di ricerca e di sviluppo (art. 2b cpv. 3 ONA)300.–
l. autorizzazione per l’uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili di categoria speciale immatricolati all’estero (art. 2 cpv. 1 lett. e LNA)
1. durata dell’autorizzazione: al massimo una settimana per anno civileda 100.- a 250.–
2. durata dell’autorizzazione: a partire da una settimana per anno civileda 200.- a 500.–53
  1. Per altre autorizzazioni di polizia aerea, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 50 a 600 franchi.

Sezione 6: Certificazione e sorveglianza di operazioni di trasporto aereo

Art. 39 Campo di applicazione

Le disposizioni di questa sezione si applicano:

  1. al trasporto commerciale di persone e merci (CAT);
  2. all’esercizio non commerciale di aeromobili a motore complessi (NCC);
  3. all’esercizio non commerciale di aeromobili a motore non complessi (NCO);
  4. alle operazioni specializzate (SPO).
Art. 40 Trasporto commerciale di persone e merci (CAT)
  1. Per un certificato di operatore aereo (AOC), un manuale d’esercizio (OM), un’autorizzazione di esercizio o altri documenti e sistemi operativi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il rilascio500.–250 000.–
b. per la modifica o il rinnovo, la limitazione o il ritiro100.–250 000.–
  1. Per la vigilanza corrente e le ispezioni straordinarie è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nel limite di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi.
  2. Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
Art. 41 Concessione di rotte

Per il trattamento di una domanda per il rilascio, il rinnovo o la modifica di una concessione di rotte, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 500 a 10 000 franchi.

Art. 42 Esercizio non commerciale di aeromobili a motore complessi (NCC)
  1. Per una dichiarazione concernente l’esercizio non commerciale di aeromobili a motore complessi (NCC) sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. per la prima conferma150.–
b. per la modifica100.–
  1. Per la vigilanza corrente e le ispezioni straordinarie è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nel limite di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi.
  2. Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
Art. 43 Esercizio non commerciale di aeromobili a motore non complessi (NCO)
  1. Per un’autorizzazione, conferma o altra verifica aziendale di operazioni non commerciali con aeromobili a motore non complessi (NCO) è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi.
  2. Per la vigilanza corrente e le ispezioni straordinarie è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi.
  3. Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
Art. 44 Operazioni di volo specializzate (SPO)
  1. Per una dichiarazione concernente operazioni di volo specializzate (SPO) sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. per la prima attestazione150.–
b. per la modifica100.–
  1. Per la vigilanza corrente e le ispezioni straordinarie è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi.

3Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.

Sezione 6a: Certificazione, sorveglianza e registrazione dei fornitori di servizi concernenti lo U-space

Art. 44a
  1. Per la certificazione di un fornitore di servizi U-space e dei fornitori di servizi comuni di informazione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento
minimo
Fr.
Emolumento
massimo
Fr.
a. per il rilascio10 000. –170 000. –
b. per la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca100.–50 000. –
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)500.–50 000. –
d. per le ispezioni straordinarie500.–50 000. –
  1. Per la registrazione dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione è riscosso un emolumento di 50 franchi.

Sezione 7: .

Art. 45

Sezione 8: Organismi di formazione

Art. 46 Personale aeronavigante
  1. Per la certificazione o l’autorizzazione di organismi di formazione o di dispositivi e sistemi di addestramento per il personale aeronavigante, gli emolumenti vengono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il primo rilascio o la prima approvazione600.–250 000.–
b. per l’approvazione di ogni modifica, limitazione o ritiro200.–250 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)300.–20 000.–

1bis. Per ognuno dei controlli ricorrenti eseguiti nel quadro della vigilanza sui dispositivi di addestramento delle procedure di volo e navigazione (FNPT) è riscosso un emolumento di 1500 franchi.54 2. Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario. 3. Se i controlli ricorrenti eseguiti nel quadro della vigilanza sugli FNPT causano un onere sproporzionato, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.55

Art. 47 Personale di manutenzione
  1. Per l’approvazione di un organismo di formazione per il personale di manutenzione, compresa la domanda per l’approvazione dell’organismo, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:56
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il rilascio1000.–100 000.–
b.57 per l’estensione o la modifica200.–100 000.–
c.58 per la vigilanza corrente (per prestazione)200.–50 000.–
d.59 per le ispezioni straordinarie200.–50 000.–
  1. Il trattamento della domanda per l’approvazione del manuale di esercizio e l’esame di esercizio sono compresi nell’emolumento.
  2. Un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario per:
    1. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali;
    2. l’approvazione di una filiale all’estero.

Sezione 9: Infrastruttura

Art. 48 Definizione

Gli impianti seguenti sono considerati infrastrutture aeronautiche ai sensi della presente ordinanza:

  1. gli aeroporti;
  2. i campi di aviazione;
  3. gli eliporti;
  4. gli aerodromi militari, purché siano aperti a una coutenza a fini civili ai sensi dell’articolo 30 dell’ordinanza del 23 novembre 199460sull’infrastruttura aeronautica (OSIA);
  5. gli impianti della sicurezza aerea.
Art. 49 Emolumenti per gli impianti
  1. Per gli impianti dell’infrastruttura aeronautica, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento minimo
Fr.
Emolumento massimo
Fr.
a. per il rilascio, il rinnovo, la modifica, il trasferimento o il ritiro di una concessione di esercizio500.–200 000.–
b. per il rilascio, la modifica, il trasferimento o il ritiro di un’autorizzazione di esercizio500.–100 000.–
c. per l’approvazione o la modifica del regolamento di esercizio500.–200 000.–
d. per l’approvazione dei piani500.–200 000.–
e. per l’allestimento di un catasto dei rumori250.–150 000.–
f. per la delimitazione delle zone riservate e gli allineamenti200.–50 000.–
g. per i piani delle zone di sicurezza200.–50 000.–
h. per le costruzioni non sottoposte alla procedura di approvazione dei piani ai sensi dell’art. 28 OSIA61200.–10 000.–
  1. Per il trattamento di una domanda per l’approvazione di progetti secondo i criteri della tecnica aeronautica ai sensi dell’articolo 29 OSIA, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 150 a 10 000 franchi.
Art. 50 Esame preliminare
  1. Per gli esami preliminari di dossier di impianti dell’infrastruttura aeronautica che richiedono un notevole onere amministrativo un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato.
  2. Il richiedente deve essere anticipatamente informato sulla riscossione dell’emolumento.
Art. 51 Vigilanza

Per le decisioni e le prestazioni relative alla vigilanza degli impianti dell’infrastruttura aeronautica e delle altre aree di atterraggio, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 52 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 25 settembre 198962sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile è abrogata.

Art. 53 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.

Art. 53a Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015

Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento della modifica del 28 ottobre 2015, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.

Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Footnotes

  1. RS 748.0

  2. RS 0.748.127.192.68

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  5. RS 172.041.1

  6. Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  7. RS 172.041.1

  8. Abrogata dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  12. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  13. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  14. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  15. RS 748.01

  16. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  17. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  18. Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2010 (RU 2010 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  19. Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  20. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  21. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  22. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  23. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  24. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  25. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  26. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  27. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  28. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  29. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  30. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  31. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  32. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  33. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  34. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  35. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  36. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  37. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  38. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  39. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  40. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  41. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  42. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  43. Introdotta dal n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  44. Introdotta dal n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  45. Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  46. Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  47. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  48. RS 748.941

  49. RS 748.0

  50. RS 748.121.11

  51. RS 748.01

  52. RS 748.132.3

  53. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  54. Introdotto dal n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  55. Introdotto dal n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83).

  56. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  57. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

  58. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  59. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

  60. RS 748.131.1

  61. RS 748.131.1

  62. [RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779n. II 53, 2003 1195e 2005 2695n. II 5]

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