748.112.11•Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile
748.112.11OEm-UFACFederal Council Ordinance1 gen 2008
(OEm-UFAC)
del 28 settembre 2007 (Stato 1° agosto 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea (LNA);
e in esecuzione delle decisioni del Comitato per il trasporto aereo
Comunità/Svizzera,
ordina:
Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045sugli emolumenti (OgeEm).
Chi occasiona una decisione dell’UFAC o sollecita una prestazione dell’UFAC deve pagare un emolumento.
Per le prestazioni o le decisioni che, su domanda dell’assoggettato o per sua colpa, richiedono un onere amministrativo straordinario o che sono eseguite urgentemente o al di fuori del consueto orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento, ma pari ad almeno 100 franchi.
Se dall’entrata in vigore o dall’ultimo adeguamento della presente ordinanza l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento di almeno il 5 per cento, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli emolumenti all’indice all’inizio dell’anno seguente. Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.
Sono considerati esborsi i costi di cui all’articolo 6 OgeEm7:
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per i certificati di omologazione di aeromobili costruiti da dilettanti | 500.– | 150 000.– |
| b. per i certificati di omologazione di altri tipi di aeromobili | 1 000.– | 700 000.– |
| c. per i certificati di omologazione di motori ed eliche | 1 000.– | 150 000.– |
| d. per le modifiche di maggiore entità come un certificato di tipo esteso o ammissioni del tipo completive, le grandi riparazioni di aeromobili, motori ed eliche nonché per i certificati di parti o pertinenze destinati al mantenimento dell’aeronavigabilità | 200.– | 50 000.– |
| e. per l’ammissione di modifiche e riparazioni di minore entità | 200.– | 20 000.– |
| f. per il mantenimento annuale dell’aeronavigabilità di un tipo | 200.– | 100 000.– |
| g. per l’approvazione delle condizioni di volo legate a un’autorizzazione di volo | 200.– | 180 000.– |
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a.10 per gli aeroplani con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg e per gli elicotteri monomotore | 360.– | 8 000.– |
| b.11 per gli aeroplani con un peso al decollo superiore a 5700 kg e per gli elicotteri plurimotore | 1000.– | 30 000.– |
| c.12 per gli alianti e gli aerostati | 200.– | 2 000.– |
| d. per gli altri aeromobili, i motori non montati, le eliche e gli altri oggetti di equipaggiamento | 300.– | 2 000.– |
| Fr. | |||
|---|---|---|---|
| a. per la prenotazione di un contrassegno nella matricola degli aeromobili | 110.– | ||
| b. per l’iscrizione: | |||
| 1. di un aliante, di un motoveleggiatore o di un aerostato | 300.– | ||
| 2. di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg o di un elicottero monomotore | 400.– | ||
| 3.13 di un aeromobile con un peso al decollo superiore a 5700 kg o di un elicottero plurimotore | 800.– | ||
| c. per il rilascio e il rinnovo di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità o di un attestato d’esame | 110.– | ||
| d.14 per il rilascio di un’attestazione ufficiale della cancellazione dalla matricola o di non iscrizione | 60.– | ||
| e. per il rilascio di un certificato di navigabilità, di un certificato di navigabilità ristretto o di un’autorizzazione di volo | 60.– |
| Fr. | ||
|---|---|---|
| a. per un aliante, un motoveleggiatore o un aerostato | 200.– | |
| b. per gli altri aeromobili con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg o per un elicottero monomotore | 300.– | |
| c. per gli altri aeromobili con un peso al decollo superiore a 5700 kg o di un elicottero plurimotore | 600.– |
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio | 2000.– | 150 000.– |
| b.21 per l’estensione o la modifica | 200.– | 150 000.– |
| c.22 per la vigilanza corrente (per prestazione) | 200.– | 50 000.– |
| d.23 per le ispezioni straordinarie | 200.– | 50 000.– |
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio | 2000.– | 150 000.– |
| b.25 per l’estensione o la modifica | 200.– | 150 000.– |
| c.26 per la vigilanza corrente (per prestazione) | 200.– | 50 000.– |
| d.27 per le ispezioni straordinarie | 200.– | 50 000.– |
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio | 2000.– | 50 000.– |
| b.30 per l’estensione o la modifica | 200.– | 50 000.– |
| c.31 per la vigilanza corrente (per prestazione) | 200.– | 20 000.– |
| d.32 per le ispezioni straordinarie | 200.– | 20 000.– |
3Per le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario. 4. Per l’approvazione di un’impresa addetta alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, per il rilascio di certificati sull’esame dell’aeronavigabilità, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:33
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio | 1000.– | 30 000.– |
| b.34 per l’estensione | 200.– | 30 000.– |
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio | 2 000.– | 50 000.– |
| b. per l’estensione o la modifica | 200.– | 50 000.– |
| c. per la vigilanza corrente (per prestazione) | 200.– | 20 000.– |
| d. per le ispezioni straordinarie | 200.– | 20 000.– |
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio | 1 000.– | 30 000.– |
| b. per l’estensione | 200.– | 30 000.– |
L’emolumento per iscrivere un trasferimento di proprietà è pari alla metà dell’emolumento per l’iscrizione.
L’emolumento riscosso per la radiazione di un aeromobile è pari al 20 per cento dell’emolumento per l’iscrizione.
L’emolumento riscosso per iscrivere un diritto di pegno o aumentarne l’importo dipende dal valore. Esso è del 2 per mille fino a 2 milioni di franchi e dell’1 per mille per l’importo eccedente. Si applica un quadro tariffario da 385 a 17 200 franchi.
Per l’estensione di un diritto di pegno ad altri aeromobili o a un deposito di pezzi di ricambio, l’emolumento è pari al 20 per cento dell’emolumento riscosso per la costituzione di un diritto di pegno.
L’emolumento riscosso per la cancellazione di un diritto di pegno o per la diminuzione dell’importo del pegno è pari al 10 per cento dell’emolumento riscosso per costituire il pegno o aumentarne l’importo.
Per ogni altra iscrizione nel registro aeronautico un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato. L’importo massimo ammonta a 1200 franchi.
| Fr. | |
|---|---|
| a. esame di radiotelefonia | |
| 1. esame pratico al suolo VFR/IFR | 100.– |
| 2. valutazione delle competenze linguistiche (Language Proficiency Check) | |
| – per il livello 4, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato | 150.– |
| – per il livello 4, proroga e rinnovo, con volo | 75.– |
| – per il livello 5/6, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato | 250.– |
| – per il livello 6, valutazione delle competenze orali per i madrelingua | 200.– |
| b. pilota di aeromobili leggeri LAPL(A) e LAPL(H) | |
| 1. esame teorico, per materia | 20.– |
| 2. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG | 250.– |
| c. pilota privato PPL(A) e PPL(H), pilota di alianti (SFCL) e pilota di aerostati (BFCL) | |
| 1. esame teorico, per materia | 20.– |
| 2. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG | 350.– |
| 3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimotore ME | 400.– |
| 4. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) per l’acquisizione e il mantenimento di una licenza di pilota di alianti | 250.– |
| 5. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) per l’acquisizione e il mantenimento di una licenza di pilota di aerostato e per l’estensione della licenza a un’altra categoria di aerostati | 450.– |
| d. pilota professionale, CPL(A) e CPL(H) | |
| 1. esame teorico, per materia | 30.– |
| 2. esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore | 400.– |
| 3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano plurimotore | 450.– |
| e. Multi-Crew Pilot Licence MPL, esame di volo | 1250.– |
| f. pilota di linea ATPL(A) e ATPL(H) | |
| 1. esame teorico, per materia | 55.– |
| 2. esame di volo | 800.– |
| g. volo strumentale (aeroplano ed elicottero) | |
| 1. esame teorico, per materia | 55.– |
| 2. esame di volo (IR Skill Test) su aeroplano o elicottero monomotore | 500.– |
| 3. esame di volo (IR Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimotore | 700.– |
| h. abilitazione per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test) e proroga e rinnovo delle qualifiche del volo strumentale (Proficiency Check) | |
| 1. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG in volo a vista (VFR) | 250.– |
| 2. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG con abilitazione di volo strumentale (VFR e IFR) | 350.– |
| 3. proroga o rinnovo dell’abilitazione di volo strumentale (Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore (soltanto IFR) | 250.– |
| 4. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota in volo a vista (VFR) | 400.– |
| 5. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota con abilitazione di volo strumentale (VFR e IFR) | 500.– |
| 6. proroga o rinnovo dell’abilitazione di volo strumentale (Proficiency Check) su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota (soltanto IFR) | 400.– |
| 7. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano o elicottero certificato pluripilota | 800.– |
| 8. volo con esaminatore, per volo | 350.– |
| i. esami per l’estensione della licenza di pilota d’aeroplano, di elicottero, di aliante e di aerostato | |
| 1. agli atterraggi in montagna (aeroplano ed elicottero, Skill Test o Proficiency Check) | 500.– |
| 2. ai decolli con nebbia bassa o nebbia alta (elicottero) | 350.– |
| 3. alla qualifica d’istruttore, salvo altrimenti specificato qui di seguito | |
| – esame iniziale (Initial Assessment of Competence AoC) | 400.– |
| – rinnovo o proroga (AoC) | 300.– |
| 4. alla qualifica d’istruttore IRI(A) e IRI(H) | |
| – esame iniziale (AoC) | 500.– |
| – rinnovo o proroga (AoC) | 400.– |
| 5. alla qualifica d’istruttore TRI(A), TRI(H), SFI(A) e SFI(H) | |
| – esame iniziale (AoC) | 600.– |
| – rinnovo o proroga (AoC) | 500.– |
| 6. alla qualifica di volo nelle nubi a bordo di un aliante | |
| – esame di volo (Proficiency Check) | 150.– |
| 7. ai voli commerciali | |
| – esame di volo (Proficiency Check) | 450.– |
| j. corso d’istruttore di volo agli atterraggi in montagna (elicottero) | |
| 1. esame di ammissione | 400.– |
| 2. esame di base | 2000.– |
| k. licenza di pilota di aliante da pendio (cat. deltaplano e parapendio) | |
| 1. esame teorico | 125.– |
| 2. esame di volo | 125.– |
| Fr. | |
|---|---|
| a. formazione pratica e valutazione delle competenze di un perito esaminatore (Examiner AoC) (per prestazione) | |
| 1. aeroplani certificati monopilota | 400.– |
| 2. aeroplani certificati pluripilota | 500.– |
| 3. elicotteri | 400.– |
| 4. aerostati | 200.– |
| 5. alianti | 200.– |
| b. corsi per periti esaminatori (per giorno) | |
| 1. aeroplani certificati monopilota | 300.– |
| 2. aeroplani certificati pluripilota | 500.– |
| 3. elicotteri | 300.– |
| 4. aerostati | 100.– |
| 5. alianti | 100.– |
| 6. competenze linguistiche | 100.– |
Per la limitazione, la sospensione o il ritiro di abilitazioni aeromediche, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
Per la trasmissione della documentazione del titolare di una certificazione aeromedica da un’autorità straniera all’UFAC o dall’UFAC a un’autorità straniera, è riscosso un emolumento presso il titolare di tale certificazione secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
| Fr. | |
|---|---|
| a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio | |
| 1. di una licenza professionale | 125.– |
| 2. di una licenza non professionale | 100.– |
| 3. di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo | 100.– |
| b.35 per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un’abilitazione per tipo e classe o di estensione | |
| 1. di una licenza professionale | 75.– |
| 2. di una licenza non professionale | 45.– |
| c.36 per il rilascio di un duplicato o l’emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali | 45.– |
| d. per il rilascio di un’autorizzazione speciale | 600.– |
| e.37 per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera | |
| 1. di piloti non professionisti | 230.– |
| 2. di piloti professionisti | 600.– |
| f.38 per la conversione in un’abilitazione AESA di un’abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un’abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell’AESA | 140.– |
| g. per il controllo del libretto di volo | 25.– |
| Fr. | |
|---|---|
| a. per il rilascio di una licenza | 25.– |
| b. per il rilascio di un duplicato | 50.– |
Per gli esami e gli esami estesi del personale di certificazione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:40
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. esame teorico (per materia d’esame) | 150.– | 300.– |
| b. esame pratico | 300.– | 500.– |
| Fr. | |
|---|---|
| a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio | 400.– |
| b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione | |
| 1. rinnovo o estensione | 100.– |
| 2. estensione a un tipo o una categoria di aeromobili supplementari | 50.– |
| c.42 per il rilascio di una licenza, di un’autorizzazione speciale o di un duplicato | 50.– |
| d.43 per il primo rilascio di un’autorizzazione a svolgere esami di aeronavigabilità a personale di certificazione indipendente | 1000.– |
| e.44 per il rinnovo dell’autorizzazione a svolgere esami di aeronavigabilità a personale di certificazione indipendente | 700.– |
| Fr. | |
|---|---|
| a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio e il rilascio della licenza | 125.– |
| b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione, compreso il rilascio della licenza | 50.– |
| c. per il rilascio di un duplicato | 50.– |
Per altri esami e licenze, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 50 a 600 franchi.
Per la registrazione e il certificato di attitudine degli operatori di aeromobili senza occupanti sono riscossi gli emolumenti seguenti:
| Fr. | |
|---|---|
| a. per la prima registrazione, compresi la formazione e l’esame | 30.– |
| b. per la proroga, compresi la formazione e l’esame | 20.– |
| c. per la registrazione senza formazione ed esame (aeromodellismo) | 10.– |
| Fr. | |
|---|---|
| a. autorizzazione per alianti da pendio, cervi volanti, paracaduti ascensionali, palloni frenati e aeromobili senza occupante (art. 14 e 18 cpv. 1 lett. b dell’O del 24 novembre 199448sulle categorie speciali di aeromobili), secondo il tempo impiegato | da 50.– a 5 000.– |
| b. autorizzazione per l’aerotrasporto di materie ammesse condizionalmente (art. 14 cpv. 3 LNA49) | 300.– |
| c. autorizzazione al lancio di oggetti o di sostanze da un aeromobile (art. 9 cpv. 1 dell’O del 20 maggio 201550concernente le norme di circolazione per aeromobili, ONCA) | 300.– |
| d. autorizzazione all’impiego o al lancio di corpi volanti (art. 23 cpv. 3 ONA51) | 400.– |
| e. autorizzazione di volo sotto le quote minime (art. 28 cpv. 2 lett. f ONCA) | |
| 1. per voli commerciali | 400.– |
| 2. per voli non commerciali | 250.– |
| f. autorizzazione per atterraggi esterni | |
| 1. di aeroplani, elicotteri, dirigibili, aeromobili a motore che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 6 cpv. 1 dell’O del 14 maggio 201452sugli atterraggi esterni, OAEs) | 500.– |
| 2. su distese d’acqua pubbliche (art. 6 cpv. 2 OAEs) | 500.– |
| 3. a più di 2000 m di altitudine nell’ambito di voli d’istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia (art. 36 OAEs) | 0.– |
| g. autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree d’atterraggio in montagna nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 26 OAEs) | 180.– |
| h. autorizzazione per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4 OAEs) | 180.– |
| i. autorizzazione per deroghe alle condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 e alle restrizioni temporali e geografiche di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34 OAEs (art. 10 cpv. 1 OAEs) | 180.– |
| j. autorizzazione per atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone protette di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2 OAEs (art. 28 cpv. 1 OAEs) | 180.– |
| k. autorizzazione eccezionale per progetti di ricerca e di sviluppo (art. 2b cpv. 3 ONA) | 300.– |
| l. autorizzazione per l’uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili di categoria speciale immatricolati all’estero (art. 2 cpv. 1 lett. e LNA) | |
| 1. durata dell’autorizzazione: al massimo una settimana per anno civile | da 100.- a 250.– |
| 2. durata dell’autorizzazione: a partire da una settimana per anno civile | da 200.- a 500.–53 |
Le disposizioni di questa sezione si applicano:
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio | 500.– | 250 000.– |
| b. per la modifica o il rinnovo, la limitazione o il ritiro | 100.– | 250 000.– |
Per il trattamento di una domanda per il rilascio, il rinnovo o la modifica di una concessione di rotte, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 500 a 10 000 franchi.
| Fr. | |
|---|---|
| a. per la prima conferma | 150.– |
| b. per la modifica | 100.– |
| Fr. | |
|---|---|
| a. per la prima attestazione | 150.– |
| b. per la modifica | 100.– |
3Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio | 10 000. – | 170 000. – |
| b. per la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca | 100.– | 50 000. – |
| c. per la vigilanza corrente (per prestazione) | 500.– | 50 000. – |
| d. per le ispezioni straordinarie | 500.– | 50 000. – |
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il primo rilascio o la prima approvazione | 600.– | 250 000.– |
| b. per l’approvazione di ogni modifica, limitazione o ritiro | 200.– | 250 000.– |
| c. per la vigilanza corrente (per prestazione) | 300.– | 20 000.– |
1bis. Per ognuno dei controlli ricorrenti eseguiti nel quadro della vigilanza sui dispositivi di addestramento delle procedure di volo e navigazione (FNPT) è riscosso un emolumento di 1500 franchi.54 2. Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario. 3. Se i controlli ricorrenti eseguiti nel quadro della vigilanza sugli FNPT causano un onere sproporzionato, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.55
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio | 1000.– | 100 000.– |
| b.57 per l’estensione o la modifica | 200.– | 100 000.– |
| c.58 per la vigilanza corrente (per prestazione) | 200.– | 50 000.– |
| d.59 per le ispezioni straordinarie | 200.– | 50 000.– |
Gli impianti seguenti sono considerati infrastrutture aeronautiche ai sensi della presente ordinanza:
| Emolumento minimo Fr. | Emolumento massimo Fr. | |
|---|---|---|
| a. per il rilascio, il rinnovo, la modifica, il trasferimento o il ritiro di una concessione di esercizio | 500.– | 200 000.– |
| b. per il rilascio, la modifica, il trasferimento o il ritiro di un’autorizzazione di esercizio | 500.– | 100 000.– |
| c. per l’approvazione o la modifica del regolamento di esercizio | 500.– | 200 000.– |
| d. per l’approvazione dei piani | 500.– | 200 000.– |
| e. per l’allestimento di un catasto dei rumori | 250.– | 150 000.– |
| f. per la delimitazione delle zone riservate e gli allineamenti | 200.– | 50 000.– |
| g. per i piani delle zone di sicurezza | 200.– | 50 000.– |
| h. per le costruzioni non sottoposte alla procedura di approvazione dei piani ai sensi dell’art. 28 OSIA61 | 200.– | 10 000.– |
Per le decisioni e le prestazioni relative alla vigilanza degli impianti dell’infrastruttura aeronautica e delle altre aree di atterraggio, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato.
L’ordinanza del 25 settembre 198962sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile è abrogata.
Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.
Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento della modifica del 28 ottobre 2015, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
RS 748.0 ↩
RS 0.748.127.192.68 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
RS 172.041.1 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
RS 172.041.1 ↩
Abrogata dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
RS 748.01 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2010 (RU 2010 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
RS 748.941 ↩
RS 748.0 ↩
RS 748.121.11 ↩
RS 748.01 ↩
RS 748.132.3 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). ↩
RS 748.131.1 ↩
RS 748.131.1 ↩
[RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779n. II 53, 2003 1195e 2005 2695n. II 5] ↩
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