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747.341.2 ΓÇó Ordinanza concernente il promovimento della formazione professionale di capitani e gente di mare svizzeri
747.341.2Federal Council Ordinance1 mag 1976
del 7 aprile 1976 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 61 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 19531
sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera,
ordina:
Il sussidio è pagato dopo il superamento dell’esame. Possono essere concesse delle anticipazioni.
L’esecuzione della presente ordinanza è commessa all’Ufficio svizzero della navigazione marittima. .2