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747.321.7 ΓÇó Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri
(Ordinanza sugli yacht)1
del 15 marzo 1971 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 35 capoversi 2 e 3 della legge del 23 settembre 19532
sulla navigazione marittima,3
decreta:
Gli articoli 6 capoverso 122e 145 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima sono applicabili agli yacht svizzeri. Oltre ai provvedimenti giusta l’articolo 6 capoverso 2, il Consiglio federale può chiudere il registro svizzero degli yacht e ordinare la cancellazione degli yacht immatricolati.
Il trasporto professionale di persone o merci su yacht svizzeri è vietato.
1La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1971.
2L’articolo 143 capoverso 3 della legge sulla navigazione marittima, nel tenore del 14 dicembre 1965, entra in vigore alla stessa data.
Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
RS 747.30 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 75 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 1976, in vigore dal 15 ott. 1976 (RU 1976 1893). ↩
RS 747.301 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
Introdotti dalla cifra I dell’O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1385). Abrogati dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567). ↩
Dalla data di entrata in vigore il 1° gen. 2025 della mod. del 9 ott. 2024, questa lett. è senza oggetto. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567). ↩
RS 747.201 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
RS 747.301 ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° giu. 2017. ↩
RS 220 ↩
RS 747.301 ↩
RS 747.301 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567). ↩
Frase introdotta dalla cifra I dell’O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1892). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 69). ↩
RS 747.301 ↩
RS 220 ↩
RS 747.301 ↩