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747.224.25•Decreto del Consiglio federale concernente le eccezioni alla privativa postale
747.224.25Federal Council Ordinance15 mag 1960
del 29 aprile 1960 (Stato 15 maggio 1960)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 2 ottobre 19241sul servizio delle poste,
decreta:
Il trasporto regolare dei viaggiatori a titolo professionale, per nave, sul Reno tra Basilea e Rheinfelden, è escluso dalla privativa postale fino a nuovo avviso.
Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 1960.
RS 783.0 ↩
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