Decreto del Consiglio federale concernente le eccezioni alla privativa postale

747.224.25Federal Council Ordinance15 mag 1960

del 29 aprile 1960 (Stato 15 maggio 1960)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 2 ottobre 19241sul servizio delle poste,

decreta:

Art. 1

Il trasporto regolare dei viaggiatori a titolo professionale, per nave, sul Reno tra Basilea e Rheinfelden, è escluso dalla privativa postale fino a nuovo avviso.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 1960.

Footnotes

  1. RS 783.0