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Decreto del Consiglio federale per l’esecuzione dell’accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno
del 28 luglio 1955 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto il decreto federale del 24 marzo 1955che approva l’accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno,
decreta:
A. Autorità competenti
Organizzazione dell’esecuzione e del controllo
Art. 1
- I Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna sono incaricati, con riserva degli articoli 2 e 3 del presente decreto, di eseguire l’accordo internazionale del 21 maggio 1954sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno (detto qui di seguito «accordo»). Essi devono prendere i provvedimenti necessari a tal uopo e, in particolare, procedere alla nomina delle autorità competenti, comunicandola al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca(DEFR).
- Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza per mezzo del DEFR. Questo può delegare la sua funzione al segretariato di Stato dell’economia(detto qui di seguito «SECO»).
- Sono salve le intese particolari previste dall’articolo 25 numeri 4 e 5 dell’accordo.
Competenza delle autorità federali
Art. 2
- Il DEFR farà il rapporto annuale previsto dall’articolo 27 numero 2 dell’accordo, fondandosi sui dati forniti dai Cantoni e dalle associazioni competenti.
- Ove occorra, il DEFR rappresenterà la Confederazione nei negoziati che hanno luogo tra i Governi interessati per risolvere le controversie concernenti l’esecuzione dell’accordo (art. 24 n. 1). Dandosene il caso, esso designerà un membro dell’organo arbitrale (art. 24 n. 2).
- Il DEFR è incaricato di denunciare alle autorità competenti degli Stati contraenti le trasgressioni menzionate nell’articolo 25 numero 3 dell’accordo.
- Incombe al DEFR la conclusione di intese particolari a’ sensi dell’articolo 25 numeri 4 e 5 dell’accordo.
Procedura d’assoggettamento
Art. 3
- Qualora sia contestato l’assoggettamento all’accordo, decide l’autorità cantonale competente in materia. Copia della sua decisione dev’essere trasmessa al SECO. Contro la sua decisione è ammesso ricorso al DEFR entro trenta giorni.
- Tale decisione può essere richiesta da chiunque sia parte nella controversia. È legittimato a ricorrere chiunque si reputi leso dalla decisione.
- Sono salve le disposizioni degli articoli 24 e 26 dell’accordo.
Procedura civile
Art. 4
Competenti a decidere le controversie tra datori di lavoro e battellieri del Reno a norma dell’articolo 26 dell’accordo, sono i tribunali civili, salvo che non sia stato disposto altrimenti con contratto collettivo o individuale di lavoro.
Concorso delle associazioni
Art. 5
I Cantoni, d’intesa con il DEFR, possono delegare agli organi paritetici delle associazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, tutte o parte delle attribuzioni di carattere esecutivo previste dall’articolo 1 capoverso 1. Tali organi sono sottoposti, per i poteri loro delegati, alla sorveglianza e agli ordini delle autorità cantonali e rispondono verso di esse della loro attività.
B. Disposizioni integrative
Riposo notturno
Art. 6
I contratti collettivi possono prevedere, in luogo del riposo notturno prescritto dall’articolo 7 numero 1 dell’accordo, un riposo quotidiano della stessa durata, di cui sette ore consecutive almeno devono essere comprese tra le ore 20 e le 6.
Durata del lavoro nei porti e nei luoghi di carico e scarico
Art. 7
In materia di durata del lavoro nei porti o negli altri luoghi di carico e scarico è reputato ordinamento locale, a’ sensi dell’articolo 9 dell’accordo, la legislazione cantonale o, in difetto, la disciplina dei contratti collettivi o degli usi locali.
Giorni festivi
Art. 8
Giorni festivi a’ sensi dell’articolo 15 numero 1 dell’accordo, in cui i battellieri del Reno non sono tenuti a lavorare, sono: Capodanno, Pasqua, il Lunedì di Pasqua, Pentecoste, il Lunedì di Pentecoste, Natale e Santo Stefano.
Remunerazione del lavoro suppletivo
Art. 9
La remunerazione del lavoro suppletivo a’ sensi degli articoli 11, 12 e 13 dell’accordo, è costituita dalla normale retribuzione per la durata di tale lavoro, maggiorata del venticinque per cento. Sono salve le disposizioni dei contratti collettivi.
Retribuzione per il periodo feriale
Art. 10
La retribuzione ordinaria dovuta per la durata delle ferie (art. 21 dell’accordo) è determinata in base alle leggi sulle ferie vigenti nei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna; sono salve le disposizioni dei contratti collettivi.
C. Trasgressioni
Sanzioni
Art. 11
- Il datore di lavoro la cui impresa ha sede in Svizzera, il quale trasgredisce intenzionalmente o per negligenza le disposizioni del presente decreto, è passibile di multa. In luogo della multa può essere inflitta un’ammonizione quando si tratti di una trasgressione di lieve entità.
- Se la trasgressione è commessa da chi è incaricato di dirigere tutta o parte dell’impresa, la pena è a lui applicata; il datore di lavoro è esente da pena, salvo che sia stato informato della trasgressione e abbia omesso d’impedirla o di farla cessare.
- Qualora la trasgressione sia stata commessa nell’esercizio dell’attività di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, sono punibili i membri degli organi o i soci che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per la persona giuridica o per la società. È applicabile per analogia il capoverso 2. La persona giuridica o la società risponde solidalmente delle multe e delle spese.
Azione penale
Art. 12
- L’istruzione e il giudizio incombono al Cantone ove ha sede l’impresa. I Cantoni designano le autorità competenti.
- Le sentenze dei tribunali, le decisioni penali delle autorità amministrative e le ordinanze di non doversi procedere, non più soggette a gravame per violazione del diritto federale avanti le autorità cantonali, devono essere immediatamente comunicate al DEFR in copia integrale e senza spese.
- Per il ricorso per cassazione al Tribunale federale si applicano le disposizioni della procedura penale federale.
D. Disposizioni finali
Norme riservate
Art. 13
Sono fatti salvi:
- le disposizioni federali e cantonali applicabili alle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno, in quanto non siano incompatibili con quelle del presente decreto;
- i contratti collettivi o individuali di lavoro più favorevoli del presente decreto al lavoratore;
- le decisioni dell’organo arbitrale internazionale pronunciate giusta l’articolo 24 numeri 2 e 3 dell’accordo.
Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 1959