Ordinanza sulla stazzatura delle navi della navigazione interna

747.224.011Federal Council Ordinance7 feb 1976

del 20 agosto 1975 (Stato 1° luglio 1994)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della convenzione del 15 febbraio 19661sulla stazzatura delle navi della navigazione interna (detta qui di seguito «convenzione»);
visto l’articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19232sul registro del naviglio,

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Art. 1 Prescrizioni applicabili

Alla stazzatura delle navi della navigazione interna, utilizzate sul Reno e i suoi affluenti e canali laterali a valle di Rheinfelden, sono applicabili le disposizioni della convenzione, del suo allegato e delle sue appendici, nel loro tenore valido.

Art. 2 Autorità competenti
  1. L’esecuzione delle prescrizioni sulla stazzatura delle navi della navigazione interna incombe ai Cantoni.
  2. I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia designano ciascuno un ufficio di stazzatura per i battelli di cui all’articolo 1. L’Ufficio di stazzatura del Cantone di Basilea Città è designato con le lettere BS‑CH, quello del Cantone di Basilea Campagna con le lettere BL‑CH e quello del Cantone d’Argovia con le lettere AG‑CH.
  3. L’ Ufficio federale dei trasporti3è il servizio centrale svizzero in materia di stazzatura di battelli.
Art. 3 Compiti degli uffici di stazzatura
  1. Gli uffici di stazzatura dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia devono stazzare o ristazzare, a domanda del proprietario o del suo rappresentante, ogni nave di cui sono competenti, apporvi le marche di stazza, rilasciare, modificare o prorogare i certificati di stazza, tenere il registro di stazza e fare le comunicazioni che loro incombono.
  2. Gli uffici di stazzatura, per la stazzatura e la ristazzatura, possono far capo a esperti.
  3. Il servizio centrale svizzero emana le necessarie istruzioni di servizio per gli uffici di stazzatura e ne sorveglia la gestione. Esso fa le comunicazioni spettantigli alle autorità competenti in materia di stazzatura degli altri Stati contraenti e trasmette agli uffici svizzeri di stazzatura quelle ricevute dai servizi centrali stranieri.
Art. 4 Certificati di stazza
  1. I risultati della stazzatura sono attestati con il rilascio di un certificato di stazza, che dev’essere conforme al modello riprodotto nell’appendice 1 della convenzione.
  2. Se una nave della navigazione interna va distrutta, è demolita o risulta definitivamente inidonea alla navigazione, il certificato di stazza dev’essere immediatamente restituito all’ufficio di stazzatura che l’ha rilasciato. Il certificato, se è stato compilato all’estero, dev’essere consegnato al servizio centrale svizzero.
  3. Gli uffici di stazzatura rilasciano copie del certificato di stazza a domanda del proprietario della nave o di un ufficio svizzero del registro del naviglio.
Art. 5 Smarrimento di un certificato di stazza
  1. Lo smarrimento di un certificato di stazza dev’essere immediatamente comunicato all’ufficio di stazzatura e reso verosimile.
  2. L’ufficio di stazzatura, se giudica verosimile lo smarrimento, rilascia al proprietario un certificato di stazza sostitutivo.
Art. 6 Tasse e spese
  1. Gli uffici di stazzatura riscuotono una tassa di:
  2. 600 franchi per la stazzatura e la ristazzatura secondo l’articolo 4 dell’allegato alla convenzione;
  3. 300 franchi per la stazzatura e la ristazzatura secondo l’articolo 5 dell’allegato alla convenzione;
  4. 200 franchi per la verificazione dei dati di un certificato di stazza;
  5. 150 franchi per il rilascio di un certificato di stazza, di un certificato di stazza sostitutivo o di una copia;
  6. 50 franchi per ogni modificazione di un’indicazione nel certificato di stazza;
  7. 100 franchi per la proroga di un certificato di stazza;
  8. 150 franchi per l’apposizione o la modificazione di una marca di stazza e di 30 franchi per ogni apposizione o modificazione di marca di stazza supplementare;
  9. 50 franchi per ogni comunicazione a un altro ufficio di stazzatura o a un servizio centrale.4
  10. Se per la stazzatura o la ristazzatura di una nave è fatto capo a esperti, il proprietario della nave assume le spese risultanti, che sono calcolate secondo le tariffe usuali della professione.
  11. Il proprietario della nave deve rimborsare all’ufficio di stazzatura le spese di porto e quelle inerenti alle notificazioni e comunicazioni.
  12. Le spese secondo i capoversi 2 e 3 devono essere rimborsate dal proprietario della nave qualora una stazzatura, ristazzatura o verificazione dei dati di un certificato di stazza sia stata fissata o sia già iniziata ma non possa essere eseguita o terminata per motivi dei quali egli è responsabile.
  13. Il proprietario della nave può essere tenuto a pagare un anticipo adeguato delle tasse, degli esborsi e delle spese.
  14. Le tasse riscosse dagli uffici di stazzatura spettano ai Cantoni.
Art. 7 Abrogazione ed entrata in vigore
  1. L’ordinanza del 1° luglio 19275sulla stazzatura delle navi della navigazione interna è abrogata.
  2. La presente ordinanza entra in vigore il 7 febbraio 1976.

Footnotes

  1. RS 0.747.203

  2. RS 747.11 . Alla disp. cit. corrisponde ora l’art. 56 della LF del 3 ott. 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201 ).

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1327).

  5. [CS 7 329]