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747.224.011 ΓÇó Ordinanza sulla stazzatura delle navi della navigazione interna
747.224.011Federal Council Ordinance7 feb 1976
del 20 agosto 1975 (Stato 1° luglio 1994)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione della convenzione del 15 febbraio 19661sulla stazzatura delle navi della navigazione interna (detta qui di seguito «convenzione»);
visto l’articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19232sul registro del naviglio,
ordina:
Alla stazzatura delle navi della navigazione interna, utilizzate sul Reno e i suoi affluenti e canali laterali a valle di Rheinfelden, sono applicabili le disposizioni della convenzione, del suo allegato e delle sue appendici, nel loro tenore valido.
RS 0.747.203 ↩
RS 747.11 . Alla disp. cit. corrisponde ora l’art. 56 della LF del 3 ott. 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201 ). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1327). ↩
[CS 7 329] ↩